52.2025.203@141424
Numero d'incarto: 52.2025.203
Data decisione, Autorità: 10.12.2025, TRAM
Titolo: Esame per l'ottenimento del diploma cantonale di tecnico comunale
Incarto n.
52.2025.203
Lugano
10 dicembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Fulvio Campello
cancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 2 giugno 2025 di
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la risoluzione del 21 maggio 2025 (n. 2369) del Consiglio di Stato che ha respinto il suo gravame avverso la decisione del 12 agosto 2024 della Commissione d'esame per l'ottenimento del diploma cantonale di tecnico comunale, in materia di mancato superamento della prova d'esame;
Fatti
A. RI 1 ha sostenuto gli esami per l'ottenimento del diploma cantonale di tecnico comunale, dopo aver seguito la relativa formazione, ottenendo la nota 4 alla prova scritta e 3.4 alla prova orale.
Con decisione del 28 maggio 2024 la Commissione d'esame per l'ottenimento del diploma cantonale di tecnico comunale (Commissione) ha comunicato alla candidata il mancato superamento dell'esame a causa della valutazione complessiva insufficiente.
B. Il 10 agosto 2024, la Commissione ha respinto il reclamo interposto da RI 1 contro la predetta decisione. Rivalutando l'esame scritto, ha corretto il punteggio assegnato in relazione a una domanda, di modo che complessivamente ha riconosciuto 130 punti anziché 129.5 alla prova scritta dell'insorgente. Correzione che non ha comunque mutato la nota finale.
C. RI 1 ha impugnato tale decisione dinanzi al Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso. In merito alla prova scritta, ha corretto il punteggio alzandolo a 132 punti. Esso ha innanzitutto tenuto conto che la Commissione, in corso di causa, ha ammesso un errore di calcolo riconoscendo un totale di 131 punti. Inoltre, ha rilevato che la Commissione non aveva attribuito il punteggio (1 punto) per una domanda a scelta multipla correttamente spuntata dalla candidata, seppur con un segno estremamente sbiadito. La valutazione per la parte teorica è quindi stata adeguata di conseguenza con la nota 4.1. Il Governo ha invece tutelato appieno la valutazione dell'esame orale (3.4), confermando di conseguenza l'esito finale insufficiente (3.8).
D. Contro la predetta decisione RI 1 insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo. In via principale domanda il rinvio degli atti all'autorità competente per nuova decisione, mentre in via subordinata l'annullamento dell'esame orale e la possibilità di rifarlo. Ribadisce le sue contestazioni in relazione alla correzione di quattro risposte della prova scritta e in merito alla valutazione dell'esame orale. Per quanto attiene a quest'ultimo, in cui è stata interrogata su quattro tematiche diverse, censura in particolare l'atteggiamento del terzo esaminatore, che avrebbe posto domande in maniera confusa e le avrebbe causato inutile stress prima dell'ultima interrogazione.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, la Divisione della formazione professionale e la Commissione, senza particolari osservazioni.
F. L'insorgente rinuncia alla replica.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale è data dall'art. 38 cpv. 2 della legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998 (Lorform; RL 416.100). La legittimazione attiva della ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 38 cpv. 1 Lorform e 97 della legge della scuola del 1° febbraio 1990; Lsc; RL 400.100), è quindi ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La fattispecie emerge chiaramente dalla documentazione prodotta dalle parti.
2. Nell'ambito del controllo di decisioni in materia di valutazioni scolastiche e professionali il giudizio dell'esaminatore, in quanto espressione del suo apprezzamento, è sindacabile da parte del Tribunale cantonale amministrativo soltanto nei limiti fissati dall'art. 69 LPAmm. Censurabili sono unicamente le valutazioni insostenibili, poiché integrano gli estremi della violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm). In assenza di una disposizione esplicita che glielo conferisca, il controllo dell'adeguatezza gli è precluso (art. 69 cpv. 2 LPAmm). Il Tribunale deve quindi evitare di sostituire il suo apprezzamento a quello esercitato dall'esaminatore (cfr. messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, p. 59; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61). In questo ambito, specie quando si tratta di pronunciarsi su apprezzamenti che richiedono e presuppongono la conoscenza della personalità del candidato o dell'allievo oppure conoscenze scientifiche o tecniche, l'autorità di ricorso dà comunque prova di un certo riserbo nel controllo dell'apprezzamento riservato all'esaminatore. Un controllo giudiziario più completo si giustifica invece per i vizi di procedura o per le valutazioni manifestamente sbagliate della prova fornita dal candidato o ancora quando risulta che l'autorità esaminatrice si è lasciata influenzare nel proprio giudizio da motivi che non presentano alcuna relazione con l'esame (DTF 136 I 229 consid. 5.4.1; STF 2C_632/2013 dell'8 luglio 2014 consid. 3.2; 2D_34/2012 del 26 ottobre 2012 consid. 3.3; 2D_55/2010 del 1° marzo 2011 consid. 3.2).
3. La ricorrente censura innanzitutto la correzione di quattro risposte dell'esame scritto.
3.1. La domanda 11 del modulo 1 trattava della delega dal legislativo all'esecutivo ed era divisa in due parti:
a) In che strumento dev'essere ancorata?
b) Descrivi i p.ti essenziali per poter adottarla?
La ricorrente ha risposto correttamente alla prima parte, indicando che la delega deve essere prevista nel regolamento comunale.
Alla seconda parte ha risposto come segue:
iscrizione nel regolamento comunale
devono essere previste dall'art. 13 cpv. 2 della LOC.
La Commissione ha assegnato alla ricorrente 0 punti su 4, siccome non ha descritto in alcun modo l'iter procedurale per adottare la modifica di un regolamento comunale. Ora, come rilevato dal Consiglio di Stato, la domanda avrebbe potuto essere formulata in modo più preciso. Seppure meno immediata, non è infatti del tutto esclusa l'interpretazione data dalla ricorrente, che ha pensato ai presupposti materiali per disporre una delega. In quest'ipotesi, la risposta dell'insorgente non appare fuori luogo. Essa cita infatti la norma che elenca le competenze per cui il regolamento comunale può prevedere una delega decisionale a favore del Municipio. Anche seguendo l'interpretazione dell'insorgente tuttavia, la risposta, poco articolata e incompleta, difficilmente potrebbe meritare il punteggio pieno. Sia come sia, il quesito di sapere se si imponga una valutazione migliore o lo stralcio della domanda (come postulato dall'insorgente) può rimanere indeciso visto che, per le ragioni che seguono, ciò non influirebbe sul risultato finale (cfr. infra, consid. 3.5. e 4.).
3.2. La domanda 16 del modulo 2 chiedeva di individuare l'altezza massima di facciata facendo riferimento alle quote e alle misure indicate sulla sezione dell'edificio rappresentata su un piano allegato alla prova. I candidati dovevano scegliere tra tre possibilità.
L'insorgente ha fornito la risposta sbagliata (9.40 ml, anziché 11.18 ml). Ha in particolare ritenuto l'esistenza di un corpo tecnico non imputabile nel calcolo delle altezze, pur annotando a fianco della sua risposta che dalla sezione fornita non era possibile dedurlo con certezza. Sostiene che l'immagine a sua disposizione non rappresenti l'edificio nella sua totalità e vi sia pertanto spazio all'interpretazione dell'altezza e dell'ingombro totale del volume.
Nella decisione impugnata, il Consiglio di Stato ha rilevato che dalla sezione fornita, essendo una fotocopia parziale, non sia possibile capire esattamente lo sviluppo del corpo comprendente l'ascensore e la scala. Tuttavia, ha ritenuto che la natura e la forma della costruzione permettono di escludere che tale parte di edificio possa essere considerata quale corpo tecnico. A maggior ragione, ha soggiunto, nella misura in cui né nella domanda né nella sezione vi è riferimento a norme di NAPR relative ai corpi tecnici. La conclusione a cui è giunto il Governo è condivisibile e merita tutela. Occorre infatti ritenere che, per stessa ammissione dell'insorgente, dal disegno allegato all'esame non è possibile stabilire che il vano comprendente scale e ascensore - peraltro particolarmente grande e integrato nel volume - costituisce un corpo tecnico. Niente giustifica pertanto di partire dal presupposto contrario, essendo tenuti i candidati a basarsi sui dati forniti con l'esame. Non vi è quindi motivo di scostarsi dalla valutazione della Commissione.
3.3. Con la domanda 19 del modulo 2 era richiesto ai candidati di indicare di che cosa occorre tenere conto per quantificare l'ammontare della multa in caso di procedura di contravvenzione per una violazione formale al diritto edilizio. La ricorrente ha risposto come segue, ottenendo 0.5 punti su 2:
Devo tener conto delle disposizioni
Dell'art. 46 LE che indica le quantità nei casi
Come giustamente rileva il Governo, la valutazione della Commissione va esente da critica, non bastando un generico riferimento all'articolo di legge, senza alcun accenno ai criteri della gravità dell'infrazione e della colpa.
3.4. La ricorrente contesta infine la valutazione (2 punti su 3) della sua risposta alla domanda 16 del modulo 4, in cui era richiesto di indicare, descrivendone brevemente lo scopo, gli strumenti della pianificazione finanziaria di un Comune.
L'insorgente ha correttamente individuato i tre strumenti (piano finanziario, preventivo e consuntivo). Tuttavia, come rilevato dalla Commissione, la risposta dell'insorgente appare lacunosa per quanto attiene alla descrizione del consuntivo:
Strutturato come 1 messaggio municipale
Evidenzia eventuali discrepanze con singoli conti.
Avendo l'insorgente omesso qualsiasi accenno al bilancio e al conto degli investimenti, la valutazione appare pienamente sostenibile.
3.5. In esito alle considerazioni che precedono, nella migliore delle ipotesi, all'insorgente potrebbero essere assegnati 4 punti supplementari per la domanda 11b del modulo 1, per un totale di 136 su 190, ossia la nota finale 4.3.
Nel caso in cui invece venisse stralciata la domanda 11b, il punteggio corrisponderebbe a 132 punti su 188, per una nota finale della parte scritta di 4.2.
4. Per quanto attiene alla valutazione dell'esame orale con la nota complessiva di 3.4, la ricorrente critica l'atteggiamento del terzo esaminatore, che non avrebbe precisato la portata delle domande, poste in modo incomprensibile o poco chiaro. Lo stesso avrebbe inoltre influenzato negativamente il prosieguo dell'esame, dichiarando, alla fine della sua interrogazione, di non ritenersi soddisfatto.
Occorre dare atto all'insorgente che l'esaminatore avrebbe potuto essere più comprensivo con la medesima, che ha comunicato più volte di non capire le domande. Egli avrebbe inoltre senz'altro fatto meglio a esimersi dal dare un giudizio sulla prestazione della ricorrente prima della fine dell'esame.
Poste queste premesse, si rileva che la candidata è parsa agitata già dall'inizio della prova e non soltanto a partire dal terzo colloquio. Occasione, quest'ultima, in cui è parsa fin da subito titubante e confusa. Al netto dell'insistenza dell'esaminatore nel porre i quesiti, la ricorrente ha mostrato di avere scarsa dimestichezza con il settore delle opere pubbliche. Anche nell'ultima parte di esame ha mostrato incertezze che non sembrano attribuibili allo stato emotivo generato dalla spiacevole osservazione del precedente esaminatore.
Come rileva il Consiglio di Stato, la candidata non è stata in grado di dimostrare sicurezza e piena conoscenza della materia in nessuna delle quattro prove, di modo che, complessivamente, la valutazione con la nota 3.4 non appare insostenibile né altrimenti lesiva del diritto.
La valutazione globale resterebbe pertanto insufficiente anche considerando di ritoccare verso l'alto la valutazione della parte scritta (cfr. supra, consid. 3.5.).
5. Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico (cfr. art. 83 lett. t LTF), entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera