È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:a. viola l’articolo 6 capoverso 1 (obbligo di dichiarazione), 7 capoverso 1 (obbligo di autorizzazione) o 11 capoverso 1 (obbligo delle aziende commerciali e delle aziende di allevamento di tenere un registro di controllo degli effettivi);b. viola le prescrizioni emanate dal Consiglio federale, dal DFI o dall’USAV in virtù dell’articolo 7 capoverso 2 (obbligo di autorizzazione), 9 (divieti d’importazione) o 11 capoverso 3 (obbligo di registrazione delle aziende commerciali e delle aziende di allevamento);c. possiede, offre in vendita o aliena a terzi a titolo oneroso o gratuito esemplari importati senza l’autorizzazione secondo l’articolo 7 capoverso 1.
La pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se l’infrazione:a. all’articolo 6 capoverso 1, 7 capoversi 1 o 2 o 9 oppure secondo il capoverso 1 lettera c riguarda un gran numero di esemplari di specie di cui agli allegati I e II CITES;b. è stata commessa per mestiere;c. è stata commessa dall’autore come membro di una banda costituitasi per contravvenire sistematicamente alla presente legge.
Se l’autore ha agito per negligenza la pena è della multa sino a 20 000 franchi.
Nei casi di lieve entità secondo i capoversi 1 e 3 la pena è della multa.
È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente o per negligenza prescrizioni d’esecuzione del Consiglio federale o del DFI la cui violazione è dichiarata punibile sotto comminatoria della pena prevista dal presente capoverso.