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AS 1998 2316

Scambio di note del 13 e 24 giugno 1996 che modifica il Trattato d'amicizia, di commercio e di domicilio fra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi

Scambio di note del 13 e 24 giugno 1996 che modifica il Trattato d’amicizia, di commercio e di domicilio fra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi RS 0.142.116.361; RS 11 687

Entrato in vigore mediante scambio di note il 10 gennaio 1997

Traduzione1

Ambasciata di Svizzera L’Aia, 24 giugno 1996 L’Aia Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi L’Aia

L’Ambasciata di Svizzera presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari este- ri del Regno dei Paesi Bassi e si pregia dichiarare ricevuta la nota n. DVE/VV- 113916 del 13 giugno 1996 del Ministero concernente il Trattato d’amicizia, di do- micilio e di commercio fra il Regno dei Paesi Bassi e la Confederazione Svizzera concluso a Berna il 19 agosto 18752 del seguente tenore:

“Il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi presenta i suoi compli- menti all’Ambasciata di Svizzera e, riferendosi al Trattato d’amicizia, di domicilio e di commercio fra il Regno dei Paesi Bassi e la Confederazione Svizzera concluso a Berna il 19 agosto 1875, ha l’onore di comunicare quanto segue:

1. Dato che il Regno dei Paesi Bassi (per i Paesi Bassi) è membro delle Comunità europee e che la Comunità economica europea (CEE), sulla base dell’articolo

113 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, ha concluso il

22 luglio 19723 a Bruxelles un Accordo con la Confederazione Svizzera per l’emendamento del Trattato d’amicizia, di domicilio e di commercio fra il Re- gno dei Paesi Bassi e la Confederazione Svizzera concluso a Berna il 19 agosto 1875, le due Parti convengono di modificare il detto Trattato d’amicizia come segue: a) Gli articoli 2 e 3 del Trattato sono soppressi. b) Nell’articolo 4 del Trattato è soppressa la frase: “al commercio, ai prodotti del suolo o dell’industria”. Tuttavia, per quanto concerne il Regno dei Paesi Bassi, il Trattato rimane ap- plicabile senza modifica alcuna alle Antille olandesi e ad Aruba.

1 Dal testo originale francese (RO 1998 2316).

2 RS 0.142.116.361 3 RS 0.632.401

2316 1998-0100

RU 1998

2. Tra le autorità federali svizzere e le autorità competenti del Regno dei Paesi Bassi è stato istituito un Comitato bilaterale che si riunisce su richiesta di una delle Parti. Il Comitato tratta le questioni di reciproco interesse, di importanza generale bilaterale o multilaterale, fatte salve le prerogative del Comitato misto Svizzera/CEE stabilito dall’Accordo di libero scambio del 22 luglio 1972. Esso contribuisce alla ricerca di soluzioni accettabili per ambo le Parti e concernenti i problemi che si pongono nelle relazioni bilaterali. Se il Governo della Confederazione Svizzera condivide quanto precede, il Ministero si pregia di proporre che la presente nota e quella di risposta dell’Ambasciata costi- tuiscano un accordo fra il Regno dei Paesi Bassi (per i Paesi Bassi) e la Confedera- zione Svizzera, che entrerà in vigore alla data alla quale le due Parti si saranno co- municate per scritto l’adempimento delle condizioni richieste dalla rispettiva Costi- tuzione”.

In risposta alla nota, l’Ambasciata si onora di comunicare al Ministero che il Gover- no della Confederazione Svizzera accetta la proposta contenuta nella nota e che la nota del Ministero nonché quella di risposta costituiscono un accordo fra la Confe- derazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi (per i Paesi Bassi) che entrerà in vigo- re alla data alla quale le due Parti si saranno comunicate per scritto l’adempimento delle condizioni richieste dalla rispettiva Costituzione. L’Ambasciata coglie l’occasione per rinnovare al Ministero degli affari esteri l’assi- curazione della sua massima considerazione.

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