AS 1998 2630
Ordinanza sui dazi per le merci dall'AELS e dalle CE
Ordinanza sui dazi per le merci dall’AELS e dalle CE (Ordinanza sul libero scambio)
Modifica del 23 settembre 1998
Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 19 capoverso 1ter della legge sull’agricoltura1; visto l’articolo 6 dell’ordinanza del 17 maggio 19952 concernente le importazioni di alimenti per animali, di paglia e strame, di panelli e grumi oleosi come pure di merci la cui trasformazione produce residui che servono al foraggiamento, ordina:
I Nell’allegato 1 dell’ordinanza del 18 ottobre 19893 sul libero scambio le aliquote di dazio per le voci di tariffa menzionate in allegato sono modificate secondo la ver- sione qui annessa.
II 1 Le nuove disposizioni non si applicano ai fatti occorsi prima dell’entrata in vigore della presente modifica.
2 La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 1998.
23 settembre 1998 Dipartimento federale dell’economia: Couchepin
Allegato 1 (art. 1)
Voce di tariffaa) Aliquota di dazio
CE AELS
Fr. per Fr. per
100 kg 100 kg
lordo lordo
3823. 1910 9,50
a) RS 632.10 Allegato