AS 1998 2685
Ordinanza dell'Ufficio federale dell'agricoltura concernente i prezzi di cesssione e le indennità calmieristiche per il burro
Ordinanza dell’Ufficio federale dell’agricoltura concernente i prezzi di cessione e le indennità calmieristiche per il burro
Modifica del 1° ottobre 1998
L’Ufficio federale dell’agricoltura ordina:
I L’ordinanza dell’Ufficio federale dell’agricoltura del 7 giugno 19951 concernente i prezzi di cessione e le indennità calmieristiche per il burro è modificata come segue:
Art. 2-4 Abrogati
Art. 7 lett. a n. 1 e 4 La Confederazione versa, per il tramite della BUTYRA, le indennità calmieristiche seguenti: a. alle centrali del burro, sul burro da esse fabbricato o raccolto, Fr. per kg che vendono o utilizzano esse stesse, nonché sulle eccedenze fornite alla BUTYRA
1. burro speciale e burro di panna di latte fabbricato con panna
raccolta 4.42
4. burro di panna di siero 0.41
Art. 10 cpv. 2 2 L’indennità calmieristica supplementare versata per “Il burro” e per le frazioni di grasso del latte convertite in “Il burro”, utilizzati nella fabbricazione di gelati com- mestibili, ammonta a franchi 3.50 il kg.
Art. 10a Indennità calmieristiche supplementari per “Il burro” 1 Le indennità calmieristiche supplementari per “Il burro” sono versate per “Il bur- ro” venduto o ulteriormente trasformato.
2 Sono versate le indennità calmieristiche supplementari seguenti:
Fr. per kg
a. per “Il burro” in piccole confezioni fino a 1 kg 1.62 b. per “Il burro” in grandi confezioni di oltre 1 kg 2.99
1 RS 916.357.32
1998-0081 2685
Prezzi di cessione e indennità calmieristiche per il burro RU 1998
3 La miscela deve contenere una quota del 5 per cento di burro di panna di siero o di burro di caseificio raccolto.
Art. 12 Abrogato
II o La presente modifica entra in vigore il 1 novembre 1998.
1° ottobre 1998 Ufficio federale dell’agricoltura: Burger