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AS 1998 3033

Legge federale sull'agricoltura

Legge federale sull’agricoltura (Legge sull’agricoltura, LAgr)

del 29 aprile 1998

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31bis, 31octies, 32 e 64 bis della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 19961, decreta:

Titolo primo: Principi generali

Art. 1 Scopo La Confederazione opera affinché l’agricoltura, tramite una produzione ecologica- mente sostenibile e concorrenziale, contribuisca efficacemente a: a. garantire l’approvvigionamento della popolazione; b. salvaguardare le basi esistenziali naturali; c. aver cura del paesaggio rurale; d. garantire un’occupazione decentralizzata del territorio.

Art. 2 Provvedimenti della Confederazione

1 La Confederazione prende segnatamente i seguenti provvedimenti:

a. istituisce condizioni quadro favorevoli per la produzione e lo smercio dei pro- dotti agricoli; b. indennizza, mediante pagamenti diretti, le prestazioni ecologiche e quelle a fa- vore dell’economia fornite dalle aziende contadine che coltivano il suolo; c. provvede a uno sviluppo socialmente sostenibile dell’agricoltura; d. sostiene i miglioramenti strutturali; e. promuove la ricerca e la formazione professionale agricole nonché la coltiva- zione delle piante e l’allevamento del bestiame; f. disciplina la protezione dei vegetali e l’impiego di sostanze ausiliarie.

2 I provvedimenti della Confederazione presuppongono, per quanto ragionevolmente

esigibile, misure di solidarietà da parte degli interessati. Sono coordinati tramite gli strumenti della politica regionale.

Art. 3 Definizione e campo d’applicazione

1 L’agricoltura comprende:

RS 910.1 1 FF 1996 IV 1

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Legge sull’agricoltura RU 1998

a. la produzione di prodotti valorizzabili derivanti dalla coltivazione vegetale e dalla tenuta di animali da reddito; b. la lavorazione, l’immagazzinamento e la vendita dei prodotti nell’azienda di produzione. c. lo sfruttamento di superfici vicine all’ambiente naturale. 2 I provvedimenti del capitolo 1 del titolo secondo, come pure quelli dei titoli sesto e settimo si applicano all’orticoltura esercitata a titolo professionale. 3 I provvedimenti del capitolo 1 del titolo secondo, del titolo quinto e del capitolo 2 del titolo settimo si applicano alla pesca professionale e alla piscicoltura.

Art. 4 Difficili condizioni di produzione e di vita 1 Nell’applicazione della presente legge si tiene conto delle difficili condizioni di

produzione e di vita, in particolare nella regione di montagna e in quella collinare. 2 L’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale) suddivide in zone, secondo le

difficoltà di sfruttamento, la superficie gestita a scopo agricolo e a tale proposito tie- ne un catasto della produzione.

3 Il Consiglio federale stabilisce i criteri di delimitazione delle zone.

Art. 5 Reddito 1 I provvedimenti della presente legge hanno lo scopo di permettere alle aziende con

una gestione ecologicamente sostenibile e redditizia di conseguire in media su vari anni redditi comparabili a quelli della rimanente popolazione attiva della stessa re- gione. 2 Se i redditi calano notevolmente sotto il livello di cui al capoverso precedente, il

Consiglio federale prende provvedimenti di durata limitata per migliorarne la situa- zione. 3 Occorre tenere conto degli altri settori dell’economia, della situazione economica

della popolazione che non opera nell’agricoltura e della situazione delle finanze fe- derali.

Art. 6 Limite di spesa I mezzi finanziari per i settori di compiti più importanti sono stanziati al massimo per quattro anni con decreto federale semplice in base a un messaggio del Consiglio federale. Il relativo involucro finanziario è deciso simultaneamente.

Titolo secondo: Condizioni quadro per la produzione e lo smercio

Art. 7 Principio 1 La Confederazione stabilisce le condizioni quadro per la produzione e lo smercio

di prodotti agricoli in modo da consentire all’agricoltura di produrre in modo soste-

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nibile e poco costoso e di conseguire dalla vendita dei prodotti il più elevato valore aggiunto possibile. 2 A tale proposito, tiene conto delle esigenze dell’approvvigionamento del Paese.

Capitolo 1: Disposizioni economiche generali Sezione 1: Qualità, promozione dello smercio e sgravio del mercato

Art. 8 Misure di solidarietà

1 La promozione della qualità e dello smercio nonché l’adeguamento della produ-

zione e dell’offerta alle esigenze del mercato spettano alle organizzazioni dei pro- duttori o alle relative organizzazioni di categoria. 2 Per organizzazione di categoria s’intende l’associazione dei produttori di singoli

prodotti o di gruppi di prodotti con i trasformatori e, se è il caso, con i commercian- ti.

Art. 9 Sostegno alle misure di solidarietà 1 Se l’efficacia delle misure di solidarietà di cui all’articolo 8 capoverso 1 è pregiu- dicata, il Consiglio federale può emanare prescrizioni di durata limitata se l’organiz- zazione: a. è rappresentativa; b. non è attiva nei settori della produzione, della trasformazione o della vendita; c. ha deciso le misure di solidarietà a grande maggioranza. 2 È escluso che le organizzazioni riscuotano contributi obbligatori dai produttori. I prodotti in vendita diretta non vanno sottoposti ai provvedimenti e alle prescrizioni delle organizzazioni di cui all’articolo 8.

Art. 10 Prescrizioni concernenti la qualità Qualora sia necessario per l’esportazione di prodotti, il Consiglio federale può ema- nare prescrizioni concernenti la qualità indipendentemente dalle misure di solida- rietà delle organizzazioni di cui all’articolo 8.

Art. 11 Assicurazione della qualità 1 La Confederazione può incaricare i Cantoni e le organizzazioni di cui all’articolo 8 di mantenere congiuntamente servizi di assicurazione della qualità. 2 I servizi di assicurazione della qualità eseguono segnatamente le ispezioni necessa- rie. Il Consiglio federale può delegare loro analisi della qualità e altri compiti. 3 La Confederazione, i Cantoni e le organizzazioni di cui all’articolo 8 finanziano i servizi di assicurazione della qualità.

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Art. 12 Promozione dello smercio 1 La Confederazione può sostenere con contributi finanziari i provvedimenti presi a

livello nazionale o regionale dai produttori, dai trasformatori o dai commercianti per promuovere lo smercio di prodotti agricoli svizzeri nel Paese e all’estero. 2 I responsabili coordinano i loro provvedimenti ed elaborano direttive comuni, segna-

tamente per promuovere lo smercio a livello sovraregionale o all’estero.

3 La Confederazione può sostenere i provvedimenti adottati congiuntamente da più

responsabili qualora siano nell’interesse economico generale. Questo vale in parti- colare per i provvedimenti concernenti i seguenti settori: a. pubbliche relazioni; b. promozione delle vendite; c. pubblicità generale per l’agricoltura svizzera; d. ricerche di mercato. 4 Il Consiglio federale determina i criteri per la ripartizione dei mezzi finanziari.

Art. 13 Sgravio del mercato 1 Per evitare il crollo dei prezzi dei prodotti agricoli, la Confederazione può parteci-

pare, nel caso di un’evoluzione straordinaria, alle spese per provvedimenti di durata limitata intesi a sgravare il mercato. Lo smaltimento delle eccedenze strutturali non viene sussidiato.

2 I contributi della Confederazione presuppongono di regola adeguate prestazioni

dei Cantoni o delle organizzazioni interessate.

Sezione 2: Designazione

Art. 14 In generale 1 Il Consiglio federale può, nell’interesse dell’affidabilità e allo scopo di promuove-

re la qualità e lo smercio, emanare prescrizioni sulla designazione dei prodotti agri- coli e dei relativi prodotti trasformati, i quali: a. sono fabbricati secondo determinati procedimenti; b. presentano altre caratteristiche specifiche; c. provengono dalla regione di montagna; d. si distinguono per la loro origine. 2 La designazione di tali prodotti secondo le presenti prescrizioni è facoltativa.

3 Sono fatte salve le disposizioni della legislazione sulle derrate alimentari.

Art. 15 Procedimenti di fabbricazione, caratteristiche specifiche dei prodotti

1 Il Consiglio federale disciplina:

a. i requisiti che devono soddisfare i prodotti nonché i procedimenti di fabbrica- zione, segnatamente quelli con indirizzo ecologico; b. i controlli.

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2 I prodotti possono essere designati come particolarmente rispettosi dell’ambiente e

degli animali soltanto se le relative prescrizioni di produzione vigono per l’intera azienda. Il Consiglio federale può autorizzare eccezioni in casi particolari. 3 Il Consiglio federale può riconoscere le direttive di organizzazioni private se pre-

vedono i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a. 4 Può riconoscere designazioni di prodotti esteri se si fondano su requisiti equiva-

lenti.

Art. 16 Denominazioni d’origine, indicazioni geografiche 1 Il Consiglio federale istituisce un registro delle denominazioni d’origine e delle in-

dicazioni geografiche.

2 Disciplina in particolare:

a. il diritto all’iscrizione; b. le condizioni per la registrazione, segnatamente i requisiti relativi all’elenco de- gli obblighi; c. la procedura d’opposizione e di registrazione; d. il controllo.

3 Le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche registrate non possono

fungere da designazioni di categoria. Le designazioni di categoria non possono esse- re registrate quali denominazioni d’origine o indicazioni geografiche. 4 Se il nome di un Cantone o di una località viene utilizzato in una denominazione

d’origine o in un’indicazione geografica, occorre garantire che la registrazione con- cordi anche con un eventuale disciplinamento cantonale.

5 Le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche registrate non possono

essere registrate quali marchi per lo stesso tipo di prodotti se è adempiuta una fatti- specie di cui al capoverso 7. 6 Chi utilizza nomi di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica

registrata per prodotti agricoli analoghi e per i relativi prodotti trasformati deve adempiere l’elenco degli obblighi di cui al capoverso 2 lettera b. Marchi pregiati e famosi usati da lungo tempo sono esonerati da quest’obbligo. 7 Le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche registrate sono protette in

particolare contro: a. qualsiasi uso commerciale per altri prodotti che sfrutti la reputazione delle de- signazioni protette; b. qualsiasi usurpazione, imitazione o contraffazione.

Sezione 3: Importazione

Art. 17 Dazi all’importazione Per determinare i dazi all’importazione occorre tenere conto della situazione interna in materia di approvvigionamento nonché delle possibilità di smercio per analoghi prodotti indigeni.

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Art. 18 Provvedimenti riguardo a prodotti ottenuti mediante metodi vietati 1 Fatto salvo il rispetto degli impegni internazionali, il Consiglio federale emana

prescrizioni relative alla dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera e ne aumenta i dazi all’importazione. 2 Sono vietati ai sensi del capoverso 1 i metodi di produzione non autorizzati per

motivi di protezione: a. della vita o della salute di persone, animali o piante; oppure b. dell’ambiente.

Art. 19 Aliquote di dazio In quanto la presente legge non preveda altrimenti, la competenza e la procedura per la determinazione delle aliquote di dazio sono rette dalla legislazione doganale.

Art. 20 Prezzi soglia 1 Il Consiglio federale può stabilire prezzi soglia per singoli prodotti. L’articolo 17

si applica per analogia. 2 Il prezzo soglia corrisponde al prezzo d’importazione perseguito, che si compone

del prezzo franco dogana svizzera e del dazio. Il Consiglio federale definisce le mo- dalità di calcolo del prezzo franco dogana svizzera, non sdoganato. 3 Il Consiglio federale può determinare il prezzo soglia per un gruppo di prodotti. Il

Dipartimento federale dell’economia (Dipartimento) determina i valori indicativi d’importazione applicabili ai singoli prodotti.

4 Il Dipartimento determina in che misura la somma dell’aliquota di dazio e del

prezzo franco dogana svizzera, non sdoganato, possa differire dal prezzo soglia sen- za che l’aliquota di dazio debba essere adeguata (fascia di fluttuazione). 5 L’Ufficio federale stabilisce l’aliquota di dazio per i prodotti con prezzo soglia in

modo tale che il prezzo d’importazione si situi all’interno della fascia di fluttuazio- ne. 6 Nella misura in cui lo smercio di prodotti indigeni analoghi non sia pregiudicato, il

Dipartimento può stabilire un’aliquota di dazio inferiore a quella prevista nel capo- verso 5.

Art. 21 Contingenti doganali 1 I contingenti doganali per i prodotti agricoli sono determinati nell’allegato 2 della

legge del 9 ottobre 19862 sulla tariffa delle dogane (tariffa generale). 2 Il Consiglio federale può modificare i contingenti doganali e la loro eventuale sud-

divisione cronologica nel quadro della tariffa generale. 3 Per la determinazione e la modifica dei contingenti doganali e dell’eventuale sud-

divisione cronologica si applica per analogia l’articolo 17.

2 RS 632.10

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4 Se le condizioni di mercato richiedono frequenti adeguamenti, il Consiglio federale

può delegare la competenza per la modifica dei contingenti doganali e della loro suddivisione cronologica al Dipartimento o ai servizi ad esso subordinati. 5 Le prescrizioni della presente legge si applicano, per analogia, ai contingenti doga-

nali supplementari conformemente all’articolo 4 capoverso 3 lettera c della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane.

Art. 22 Ripartizione dei contingenti doganali 1 I contingenti doganali devono essere ripartiti tenendo conto dei principi della con-

correnza. 2 L’autorità competente ripartisce i contingenti doganali, segnatamente secondo le

procedure e i criteri seguenti: a. mediante vendita all’asta; b. in funzione della prestazione all’interno del Paese; c. sulla base del quantitativo richiesto; d. conformemente all’ordine di deposito delle domande di permesso; e. conformemente all’ordine di sdoganamento; f. in funzione delle precedenti importazioni del richiedente. 3 Per prestazione all’interno del Paese ai sensi del capoverso 2 lettera b si intende segnatamente il ritiro di prodotti analoghi di provenienza indigena e di qualità com- merciale usuale. 4 Per impedire abusi, il Consiglio federale può escludere singoli importatori o cate-

gorie di importatori dal diritto ai contingenti doganali. 5 lI Consiglio federale può delegare al Dipartimento la competenza di determinare i

criteri per la ripartizione dei contingenti doganali.

6 L’assegnazione dei contingenti doganali è pubblicata.

Art. 23 Prestazione sostitutiva, tassa sostitutiva 1 Qualora l’assegnazione di un contingente doganale sia subordinata a una presta-

zione all’interno del Paese (art. 22 cpv. 2 lett. b), il Consiglio federale può stabilire un’adeguata prestazione sostitutiva o una tassa sostitutiva, se: a. la prestazione all’interno del Paese non è indispensabile in considerazione della finalità perseguita; oppure b. l’adempimento della prestazione all’interno del Paese è impossibile per l’im- portatore o costituirebbe un provvedimento di eccessivo rigore. 2 La prestazione sostitutiva o la tassa sostitutiva è stabilita in modo da compensare i

vantaggi derivanti per l’importatore dal fatto di essere stato esonerato dalla presta- zione all’interno del Paese.

Art. 24 Permesso d’importazione, misure di salvaguardia 1 Ai fini di una sorveglianza statistica delle importazioni, il Consiglio federale può

stabilire che determinati prodotti agricoli sottostanno ad un permesso d’importa- zione.

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2 In considerazione delle misure di salvaguardia che il Consiglio federale può ema-

nare, il Dipartimento è autorizzato a sospendere il rilascio di permessi d’importa- zione fino alla decisione del Consiglio federale. 3 L’applicazione di clausole di salvaguardia previste da accordi internazionali nel

settore agricolo è retta dall’articolo 11 della legge del 9 ottobre 19863 sulla tariffa delle dogane. 4 Il capoverso 2 non si applica riguardo alle clausole di salvaguardia previste da ac-

cordi internazionali conformemente: a. all’articolo 1 della legge federale del 25 giugno 19824 sulle misure economiche esterne; e b. all’articolo 7 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane.

Art. 25 Contributi volontari 1 Se sui prodotti agricoli importati i settori economici interessati versano contributi

volontari per la valorizzazione dei prodotti agricoli indigeni, il Consiglio federale può, per garantire il rispetto degli impegni internazionali, prescriverne l’importo massimo. Può delegare tale competenza al Dipartimento. 2 Se l’importo massimo dei contributi viene ridotto in virtù di accordi internazionali,

la riduzione avviene nella stessa proporzione dei dazi. In casi giustificati, sono am- messe deroghe a tale norma.

Sezione 4: Esportazione

Art. 26 La Confederazione può accordare contributi per l’esportazione di prodotti agricoli e di prodotti agricoli trasformati.

Sezione 5: Vigilanza sui prezzi

Art. 27 1 Il Consiglio federale può sottoporre a vigilanza, dalla produzione al consumo, i

prezzi delle merci che sono influenzati da provvedimenti di politica agricola della Confederazione. 2 Designa il servizio che effettua i rilevamenti necessari e che informa il pubblico.

3 RS 632.10 4 RS 946.201

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Capitolo 2: Economia lattiera Sezione 1: Principi

Art. 28 Campo d’applicazione

1 Il presente capitolo si applica al latte di mucca.

2 Il Consiglio federale può applicare singole disposizioni, in particolare gli articoli

11, 38 e 44, anche al latte di capra e di pecora.

Art. 29 Prezzo d’obiettivo 1 Il Consiglio federale stabilisce un prezzo d’obiettivo per il latte commerciale.

2 Il prezzo d’obiettivo è quello che si prefigge il produttore. Esso deve poter essere

raggiunto se il latte è trasformato in prodotti con un elevato valore aggiunto, è ade- guatamente commercializzato e presenta una determinata composizione.

Sezione 2: Orientamento della produzione

Art. 30 Contingentamento lattiero 1 Il Consiglio federale limita la produzione di latte commerciale determinando con-

tingenti per i singoli produttori. 2 Nel determinare il contingente può considerare la composizione del latte, in parti-

colare il tenore in grassi. 3 Il Consiglio federale può determinare un quantitativo massimo per ettaro e gra-

duarlo secondo le zone del catasto di produzione (art. 4).

Art. 31 Adeguamento del quantitativo globale All’inizio del periodo di contingentamento, il Consiglio federale può adeguare al mercato il quantitativo globale dei contingenti. Le riduzioni dei contingenti non so- no indennizzate.

Art. 32 Adeguamento di contingenti 1 Il Consiglio federale disciplina in che misura i contingenti possono essere adeguati

alle mutate condizioni aziendali. 2 Può prevedere che i contingenti siano trasferibili fra i produttori. Determina le

condizioni. Può escludere dal trasferimento contingenti inutilizzati e prevedere ridu- zioni per i contingenti trasferiti. 3 In caso di trasferimento del contingente effettuato indipendentemente dalla super-

ficie, si applicano le seguenti restrizioni: a. chi rileva un contingente deve fornire la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate conformemente all’articolo 70 capoverso 2; b. i contingenti non possono essere trasferiti dalla regione di montagna a quella di pianura. Il Consiglio federale può prevedere deroghe.

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Art. 33 Contingenti speciali 1 Se i mezzi previsti nella legge federale del 13 dicembre 19745 sull’importazione e l’esportazione di prodotti agricoli trasformati non bastano per compensare lo svan- taggio dovuto al prezzo della materia prima e sussiste un fabbisogno supplementare di latte per esportare i suddetti prodotti, il Consiglio federale stabilisce temporanea- mente contingenti speciali che superano il quantitativo globale di cui all’articolo 30. 2 Il produttore deve versare un contributo per il latte fornito nell’ambito di un con- tingente speciale. 3 Il Consiglio federale stabilisce la durata, il quantitativo e le condizioni. Può incari- care un servizio di amministrare tale quantitativo e di ripartire i contingenti speciali.

Art. 34 Contingenti supplementari Ai produttori al di fuori della regione di montagna che comperano animali provenienti dalla regione di montagna sono assegnati contingenti supplementari temporanei.

Art. 35 Osservanza dei quantitativi massimi per ettaro I contingenti speciali e supplementari nonché gli adeguamenti e i trasferimenti di contingenti sono possibili soltanto se non è raggiunto il quantitativo massimo per ettaro di cui all’articolo 30 capoverso 3.

Art. 36 Tassa per superamento di contingente 1 Il produttore deve versare una tassa per il latte messo in commercio che supera il

quantitativo di contingente totale spettantegli secondo gli articoli 30, 33 e 34. La tassa ammonta al massimo all’85 per cento del prezzo d’obiettivo. 2 Invece del pagamento della tassa, il Consiglio federale può disporre che il supera-

mento o il non raggiungimento di un contingente sia integralmente o parzialmente: a. computato nel successivo periodo di contingentamento; oppure b. compensato all’interno delle organizzazioni locali di produttori.

Sezione 3: Vendita diretta

Art. 37 Chiunque intende vendere direttamente latte o latticini prodotti nell’azienda deve notificarlo preventivamente al servizio designato dal Consiglio federale.

5 RS 632.111.72

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Sezione 4: Sostegno del mercato

Art. 38 Supplemento per il latte trasformato in formaggio

1 La Confederazione può accordare ai produttori un supplemento per il latte com-

merciale trasformato in formaggio. 2 Il Consiglio federale stabilisce l’ammontare del supplemento e le condizioni. A tal

fine tiene conto del prezzo d’obiettivo.

Art. 39 Supplemento per foraggiamento senza insilati 1 Ai produttori è versato un supplemento per il latte prodotto senza somministrazio-

ne di insilati e trasformato in formaggio. 2 Il Consiglio federale stabilisce i formaggi che danno diritto a un supplemento, il

supplemento e le condizioni.

Art. 40 Aiuti per la promozione dello smercio della produzione indigena 1 La Confederazione può accordare aiuti per promuovere lo smercio di singoli latti-

cini. 2 Il Consiglio federale designa i prodotti e stabilisce l’ammontare degli aiuti, le con-

dizioni ed eventualmente le norme sulla composizione. Può delegare tale competen- za al Dipartimento o all’Ufficio federale, che decide sentito il Dipartimento federale delle finanze o l’Amministrazione federale delle finanze.

Art. 41 Aiuti all’esportazione 1 La Confederazione può accordare aiuti per l’esportazione di formaggio e graduarli

secondo le condizioni di mercato dei singoli Paesi. 2 Per le esportazioni di altri latticini e di latte, la Confederazione può versare aiuti

calcolati in funzione delle equivalenze di contenuto. 3 Il Consiglio federale stabilisce l’ammontare degli aiuti e le condizioni. Può delega-

re tale competenza al Dipartimento o all’Ufficio federale, che decide sentito il Di- partimento federale delle finanze o l’Amministrazione federale delle finanze.

Art. 42 Importazione di burro 1 L’Ufficio federale può decidere quanto burro può essere importato nel quadro del

contingente doganale n. 7 (latticini convertiti in equivalente-latte). 2 Possono essere assegnate quote di contingente doganale ai produttori di burro, alle

aziende produttrici di formaggio fuso e alle aziende di trasformazione dell’industria alimentare.

3 L’Ufficio federale determina le condizioni.

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Sezione 5: Provvedimenti particolari

Art. 43 Obbligo di notifica 1 Il valorizzatore del latte notifica al servizio designato dal Consiglio federale:

a. il quantitativo di latte commerciale fornito dai produttori; e b. il modo in cui ha valorizzato il latte fornitogli. 2 I produttori che commercializzano latte e latticini in vendita diretta notificano i

quantitativi prodotti e smerciati in questo modo.

Art. 44 Assicurazione della qualità Per assicurare la qualità, il Consiglio federale può sottoporre all’obbligo di autoriz- zazione la trasformazione del latte commerciale.

Art. 45 Indennizzo per la collaborazione La Confederazione indennizza le organizzazioni dell’economia lattiera cui affida compiti di diritto pubblico.

Capitolo 3: Economia zootecnica Sezione 1: Orientamento strutturale

Art. 46 Effettivi massimi 1 Il Consiglio federale può fissare effettivi massimi per azienda per le singole specie

di animali da reddito. 2 Qualora un’azienda detenga diverse specie di animali da reddito, la somma delle

singole quote percentuali rispetto agli effettivi massimi consentiti non può superare il 100 per cento.

3 Il Consiglio federale può prevedere deroghe per:

a. le aziende sperimentali e le stazioni di ricerche agronomiche della Confedera- zione nonché la Scuola di avicoltura di Zollikofen e il Centro degli esami fun- zionali d’ingrasso e di macellazione dei suini di Sempach; b. le aziende che svolgono un’attività di interesse pubblico d’importanza regio- nale smaltendo, nell’alimentazione dei suini, sottoprodotti di macellerie e di macelli nonché di aziende di trasformazione del latte e di prodotti alimentari.

Art. 47 Tassa 1 I gestori di aziende che superano l’effettivo massimo di cui all’articolo 46 devono

versare una tassa annuale. 2 Il Consiglio federale determina la tassa in modo che l’allevamento di animali in

soprannumero non sia redditizio. 3 Se più gestori detengono animali nella stessa azienda, la tassa è determinata in base

alla quota dell’effettivo di animali di ciascun gestore.

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4 Il frazionamento di aziende allo scopo di eludere le disposizioni sull’effettivo mas-

simo non è riconosciuto.

Sezione 2: Bestiame da macello e carne

Art. 48 Assegnazione delle quote del contingente doganale 1 Le quote del contingente doganale sono assegnate in base al numero di animali in-

digeni macellati.

2 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni secondo i seguenti criteri:

a. il numero di acquisti liberi sui mercati pubblici; b. la quantità di carne bovina tagliata e salata proveniente da animali indigeni; c. gli acquisti determinati e controllati presso macelli svizzeri. 3 Lo stesso animale indigeno o le stesse parti di un animale indigeno possono essere computati una sola volta per l’assegnazione di quote di contingenti doganali. 4 Per determinati prodotti il Consiglio federale può prevedere la vendita all’asta.

Art. 49 Classificazione della qualità 1 Il Consiglio federale emana direttive e stabilisce criteri per classificare la qualità

del bestiame macellato della specie bovina, equina, suina, ovina e caprina.

2 Il Consiglio federale può:

a. dichiarare obbligatoria l’applicazione dei criteri di classificazione; b. per determinati casi, delegare la classificazione a un servizio neutrale. 3 Il Consiglio federale può delegare all’Ufficio federale la competenza di stabilire i criteri di classificazione.

Art. 50 Fondo per la carne 1 La Confederazione istituisce un fondo per la carne. Esso serve in particolare a fi-

nanziare: a. provvedimenti per sgravare il mercato in caso di eccedenze stagionali o di ec- cedenze temporanee d’altro tipo; b. la classificazione della qualità da parte di un servizio neutrale. 2 Il fondo per la carne è alimentato mediante una parte dei dazi sulle importazioni di

carne. 3 La parte degli introiti provenienti dai dazi sulla carne ammonta al massimo al 10

per cento del valore di prodotti indigeni equivalenti. 4 Essa è determinata dal Dipartimento, previa consultazione delle cerchie interessate.

Art. 51 Delega di compiti pubblici

1 Il Consiglio federale può incaricare organizzazioni private in particolare di:

a. organizzare campagne per sgravare il mercato in caso di fluttuazioni stagionali dell’offerta;

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b. sorvegliare l’andamento del mercato sui mercati pubblici e nei macelli; c. classificare secondo la qualità animali vivi e macellati. 2 Per i compiti da esse svolti le organizzazioni private sono indennizzate mediante il

fondo per la carne. 3 Il Consiglio federale designa un servizio che verifica se le organizzazioni private

svolgono i loro compiti in modo economico.

Sezione 3: Uova

Art. 52 Cassa di compensazione dei prezzi 1 La Confederazione istituisce una cassa di compensazione dei prezzi delle uova e

dei prodotti di uova.

2 La cassa di compensazione serve in particolare a:

a. sostenere la produzione di uova indigene nelle aziende contadine; b. finanziare i provvedimenti di valorizzazione a favore delle uova svizzere.

Art. 53 Finanziamento della cassa di compensazione 1 La cassa di compensazione è finanziata mediante una parte dei dazi sulle uova in

guscio e sui prodotti di uova importati. 2 Tale parte è determinata in base alle prestazioni della cassa di compensazione. Non

può tuttavia superare i quattro centesimi per uovo o unità di uova. 3 Essa è determinata dal Dipartimento, previa consultazione delle cerchie interessate.

Capitolo 4: Produzione vegetale

Art. 54 Zucchero 1 Gli zuccherifici trasformano la produzione indigena di barbabietole da zucchero. Il

Consiglio federale può fissare quantitativi minimi e massimi per la produzione di zucchero.

2 Gli zuccherifici hanno i seguenti compiti:

a. convenire con l’organizzazione dei coltivatori i quantitativi di barbabietole da zucchero necessari e i criteri di distribuzione fra i coltivatori; b. convenire con l’organizzazione dei coltivatori le condizioni di prezzo e di riti- ro; c. vendere a prezzi di mercato lo zucchero da essi prodotto e i sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole; d. organizzare la trasformazione a costi vantaggiosi. 3 Gli zuccherifici sono indennizzati forfettariamente per lo svolgimento del loro

mandato. Il Consiglio federale determina anticipatamente l’importo per al massimo quattro anni. A tal fine consulta l’organizzazione dei coltivatori e gli zuccherifici.

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4 Ogni anno gli zuccherifici sottopongono alla Confederazione il rendiconto delle

prestazioni fornite in adempimento del mandato. Accordano la possibilità di consul- tare il conto annuale. 5 Il Consiglio federale designa il servizio incaricato di controllare l’esecuzione del

mandato.

Art. 55 Cereali

1 La Confederazione prende i necessari provvedimenti al confine per mantenere un

adeguato approvvigionamento di cereali indigeni. 2 Il Consiglio federale può incaricare un’organizzazione di cui all’articolo 8 di pren-

dere provvedimenti, come ad esempio lo stoccaggio, volti alla valorizzazione e allo sgravio temporaneo del mercato. 3 I costi dei provvedimenti di valorizzazione e sgravio del mercato sono a carico

dell’organizzazione. Nei limiti dell’articolo 13, la Confederazione può partecipare ai costi dei provvedimenti volti allo sgravio del mercato.

Art. 56 Semi oleosi La Confederazione può versare contributi per la produzione e la trasformazione di semi oleosi nonché per la produzione di leguminose a granelli al fine di assicurare un approvvigioinamento adeguato di oli vegetali e proteine indigeni.

Art. 57 Patate 1 Per mantenere la produzione di patate ad un livello adeguato ai fini dell’approv-

vigionamento del Paese, la Confederazione può promuovere la valorizzazione di patate indigene da semina, da tavola o destinate alla trasformazione. 2 In particolare, può versare contributi per l’utilizzazione foraggiera di patate fresche

e per la trasformazione delle patate in foraggi.

Art. 58 Frutta, derivati della frutta e uva 1 La Confederazione può prendere provvedimenti per valorizzare la frutta, i derivati

della frutta e l’uva.

2 Può sostenere la valorizzazione mediante il versamento di contributi.

Art. 59 Materie prime rinnovabili La Confederazione può versare contributi per: a. la produzione di piante che possono essere utilizzate quali materie prime al di fuori della produzione di derrate alimentari e di alimenti per animali; b. la trasformazione di materie prime, che possono servire anche come derrate alimentari, in impianti pilota e di dimostrazione.

Legge sull’agricoltura RU 1998

Capitolo 5: Economia vitivinicola Sezione 1: Viticoltura

Art. 60 Autorizzazione per l’impianto di nuovi vigneti e loro notifica

1 Chi pianta nuovi vigneti deve avere un’autorizzazione del Cantone.

2 Le ricostituzioni di colture sono notificate al Cantone.

3 Il Cantone autorizza l’impianto di vigneti per la produzione di vino se il luogo pre-

visto si presta alla viticoltura. 4 Il Consiglio federale definisce i principi che reggono l’autorizzazione per l’im-

pianto di vigneti e la loro notifica. Può prevedere deroghe.

Art. 61 Catasto viticolo I Cantoni tengono un catasto viticolo, secondo i principi della Confederazione, nel quale sono elencate le peculiarità dell’impianto di vigneti.

Art. 62 Elenco dei vitigni

1 L’Ufficio federale esamina l’idoneità dei vitigni.

2 Tiene un elenco dei vitigni nel quale indica quelli raccomandati per la piantagione.

Art. 63 Designazione 1 Il Consiglio federale può definire i termini di “denominazione d’origine”, “deno-

minazione d’origine controllata” e “denominazione di provenienza”. 2 Il Consiglio federale può abilitare i Cantoni a disciplinare l’utilizzazione delle de-

nominazioni. Definisce i principi a tal fine.

Art. 64 Classificazione 1 Le partite d’uva sono classificate in tre categorie secondo il tenore naturale in zuc-

chero e la resa per unità di superficie: a. categoria 1: uva che permette di produrre vini con denominazione d’origine o con denominazione di origine controllata; b. categoria 2: uva che permette di produrre vini con denominazione di prove- nienza; c. categoria 3: uva che permette di produrre solamente vini senza denominazio- ne d’origine o di provenienza. 2 Il Consiglio federale può stabilire, per categoria, i tenori minimi in zucchero e la

resa per unità di superficie. 3 I Cantoni possono stabilire tenori minimi in zucchero superiori e rese per unità di

superficie inferiori a quelli fissati dal Consiglio federale.

Legge sull’agricoltura RU 1998

Art. 65 Controllo della vendemmia 1 I Cantoni provvedono al controllo della vendemmia e notificano i risultati all’Uf-

ficio federale.

2 Il Consiglio federale emana prescrizioni sul controllo della vendemmia.

3 La Confederazione può partecipare ai costi del controllo della vendemmia in ra-

gione dell’80 per cento al massimo.

Art. 66 Fondo viticolo 1 La Confederazione costituisce un fondo viticolo. Esso serve in particolare a finan-

ziare provvedimenti destinati a mantenere le superfici viticole e a favorire lo smercio dei prodotti vitivinicoli di qualità. 2 Il fondo viticolo è alimentato da una parte dei dazi sulle importazioni di vino, mo-

sto e succo d’uva. 3 La parte degli introiti provenienti dai dazi sul vino è pari al massimo al 10 per cento del valore di prodotti indigeni equivalenti. 4 Previa consultazione dell’organizzazione di categoria del vino svizzero, il Diparti-

mento stabilisce la quota dei dazi destinata al fondo viticolo.

Sezione 2: Controllo del commercio dei vini

Art. 67 Controllo della contabilità e della cantina 1 A tutela delle denominazioni, il commercio dei vini è sottoposto al controllo della

contabilità e della cantina. 2 Per commercio dei vini s’intende la compera e la vendita professionali di vini, mo-

sti, prodotti contenenti vino e succhi d’uva nonché il loro trattamento e immagazzi- namento a scopo di vendita.

Art. 68 Obblighi connessi al commercio dei vini

1 Chiunque commercia vini ai sensi dell’articolo 67 capoverso 2 deve:

a. essere iscritto nel registro di commercio; b. annunciare l’inizio della sua attività all’autorità di controllo; c. tenere la contabilità sull’insieme delle transazioni riguardanti i prodotti di cui all’articolo 67 capoverso 2; d. allestire ogni anno un inventario delle scorte di vino e calcolare il fatturato an- nuo in ettolitri. 2 Il Consiglio federale può prevedere altri obblighi per l’adeguata esecuzione dei

controlli. 3 Qualora la protezione della denominazione non ne risulti pregiudicata, il Consiglio

federale può prevedere agevolazioni e deroghe, in particolare per: a. i produttori che vendono esclusivamente i loro prodotti a rivenditori finali e consumatori finali;

Legge sull’agricoltura RU 1998

b. le aziende che commerciano esclusivamente prodotti in bottiglia di cui all’arti- colo 67 capoverso 2 o che vendono tali prodotti per il consumo sul posto; c. le aziende che sottostanno ad un controllo cantonale equivalente.

Art. 69 Controlli Il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate in materia di controllo e designa le autorità di controllo.

Titolo terzo: Pagamenti diretti Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 70 Principio e condizioni 1 La Confederazione versa pagamenti diretti generali e contributi ecologici ai gestori

di aziende contadine che coltivano il suolo, a condizione che sia fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate.

2 La prova che le esigenze ecologiche sono rispettate implica:

a. una congrua detenzione degli animali da reddito; b. un bilancio di concimazione equilibrato; c. una quota adeguata di superfici di compensazione ecologica; d. un avvicendamento disciplinato delle colture; e. un’idonea protezione del suolo; nonché f. una selezione e un’utilizzazione mirate dei prodotti per il trattamento delle piante. 3 La Confederazione promuove mediante contributi ecologici le forme di produzione

particolarmente in sintonia con la natura e rispettose dell’ambiente e della vita ani- male; i contributi devono essere economicamente redditizi. 4 Il versamento di pagamenti diretti presuppone il rispetto delle disposizioni della

legislazione in materia di protezione delle acque, dell’ambiente e degli animali rela- tive alla produzione agricola. 5 Il Consiglio federale determina, per il versamento di pagamenti diretti generali e di

contributi ecologici: a. la dimensione minima dell’azienda; b. il volume minimo di lavoro nell’azienda gestita; c. un limite d’età; d. valori limite riguardanti la superficie o il numero di animali per azienda, a par- tire dai quali i contributi sono graduati; e. valori limite per la somma dei contributi per unità standard di manodopera; f. valori limite relativi al reddito e alla sostanza imponibili dei gestori, a partire dai quali la somma dei contributi è ridotta o non sono versati contributi.

6 Il Consiglio federale può:

a. graduare i pagamenti diretti secondo le difficoltà di produzione; nonché b. vincolare a oneri il versamento dei contributi.

Legge sull’agricoltura RU 1998

Art. 71 Obbligo di tollerare 1 Se l’interesse pubblico lo esige, il proprietario di un fondo deve tollerare gratuita- mente la cura e la gestione di terreni incolti. Un tale interesse esiste segnatamente se la gestione del terreno è necessaria per il mantenimento dell’agricoltura, per la pro- tezione contro i pericoli naturali o per la conservazione di specie animali e vegetali particolarmente degne di protezione. 2 L’obbligo sussiste per almeno tre anni. Chi alla scadenza di questo termine intende gestire il suo fondo direttamente o per il tramite di un affittuario, deve comunicarlo al gestore almeno sei mesi prima.

3 All’occorrenza, i Cantoni emanano prescrizioni d’esecuzione; decidono nel sin-

golo caso se la gestione e la cura devono essere tollerate.

Capitolo 2: Pagamenti diretti generali

Art. 72 Contributi di superficie Come retribuzione delle prestazioni di interesse generale, la Confederazione versa contributi di superficie.

Art. 73 Contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo 1 Per promuovere e salvaguardare la competitività della produzione di latte e di car-

ne basata su foraggi grezzi nonché un’utilizzazione globale delle superfici agricole, in particolare mediante erbai, la Confederazione versa contributi per la detenzione di animali da reddito basata su foraggi grezzi.

2 I contributi sono versati per:

a. la detenzione di vacche il cui latte non è commercializzato; b. la detenzione di bovini, equini, ovini e caprini. 3 I contributi sono ridotti proporzionalmente qualora l’azienda non disponga di una

base foraggiera propria e sufficiente per l’insieme dell’effettivo di animali ivi tenuto che consuma foraggio grezzo. 4 Il Consiglio federale stabilisce il contributo per animale o per unità di bestiame

grosso.

5 Esso può:

a. stabilire che siano versati contributi per altre categorie di animali; b. graduare i contributi secondo le categorie di animali, il numero di animali o le unità di bestiame grosso; c. limitare il numero di animali o di unità di bestiame grosso per i quali sono ver- sati contributi per ettaro.

Legge sull’agricoltura RU 1998

Art. 74 Contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione 1 Per compensare le condizioni difficili di produzione, la Confederazione versa con-

tributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo nella regione di montagna e nella zona prealpina collinare. 2 Sono versati contributi per la detenzione di bestiame bovino, equino, ovino e ca- prino. 3 I contributi sono proporzionalmente ridotti qualora l’azienda non disponga di una

base foraggiera propria e sufficiente per l’insieme dell’effettivo di animali ivi tenuto che consuma foraggio grezzo. 4 Il Consiglio federale stabilisce il contributo versato per unità di bestiame grosso

tenendo conto delle condizioni di produzione.

5 Esso può:

a. stabilire che siano versati contributi per altre categorie di animali; b. limitare il numero di animali o di unità di bestiame grosso per i quali sono ver- sati contributi per ettaro.

Art. 75 Contributi di declività 1 Per promuovere e salvaguardare l’agricoltura in zone con condizioni difficili di produzione e per la protezione e la cura del paesaggio rurale, la Confederazione ver- sa contributi per la superficie agricola utile in zone declive. 2 Il Consiglio federale stabilisce il contributo versato per unità di superficie tenendo conto delle modalità di utilizzazione e delle difficoltà di gestione, segnatamente della declività.

Capitolo 3: Pagamenti diretti ecologici

Art. 76 Contributi ecologici 1 La Confederazione promuove mediante contributi ecologici l’applicazione e la dif-

fusione di forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura, rispettose dell’ambiente e della vita animale. 2 Per incentivare la gestione ecologica sull’insieme del territorio, il Consiglio fede-

rale può prevedere il versamento di determinati contributi ecologici anche ad azien- de non contadine. 3 La Confederazione promuove la salvaguardia della diversità biologica, in comple-

mento alla legge federale del 1° luglio 19666 sulla protezione della natura e del pae- saggio. Accorda contributi per promuovere un adeguato equilibrio ecologico della superficie agricola utile. 4 Può promuovere mediante contributi la gestione estensiva di superfici agricole uti-

li.

6 RS 451

Legge sull’agricoltura RU 1998

5 Stabilisce i contributi in modo tale che sia redditizio fornire la speciale prestazione

ecologica. A tale riguardo tiene conto del maggiore ricavo ottenibile sul mercato.

6 Se la Confederazione accorda contemporaneamente per la medesima prestazione

fornita sulla stessa superficie un contributo in virtù degli articoli 18a-18d della legge federale del 1° luglio 19667 sulla protezione della natura e del paesaggio, da tale contributo è dedotto il contributo versato secondo il presente articolo. 7 I fondi necessari per finanziare le indennità giusta l’articolo 62a della legge del 24

gennaio 19918 sulla protezione delle acque sono prelevati dai crediti che l’Assem- blea federale stanzia per i contributi ecologici.

Art. 77 Contributi d’estivazione 1 Per la protezione e la cura del paesaggio rurale, la Confederazione versa contributi

ai gestori di aziende o pascoli d’estivazione.

2 Il Consiglio federale stabilisce:

a. le categorie di animali per le quali sono versati contributi; b. il contributo per unità di bestiame grosso estivato e per categoria di animali o per unità di pascolo; c. il carico consentito nonché le altre condizioni e oneri da adempiere per benefi- ciare del contributo. 3 Il Consiglio federale può stabilire le condizioni secondo cui i Cantoni versano una

parte dei contributi d’estivazione a persone che senza essere gestori si occupano dell’infrastruttura in questione.

Titolo quarto: Misura sociale collaterale

Art. 78 Principio

1 La Confederazione può mettere a disposizione dei Cantoni mezzi per finanziare

aiuti per la conduzione aziendale. 2 I Cantoni possono accordare aiuti per la conduzione aziendale ai gestori di un’a-

zienda contadina al fine di superare o prevenire difficoltà finanziarie non loro im- putabili. 3 L’erogazione di fondi federali presuppone un’adeguata partecipazione finanziaria

del Cantone. Le prestazioni di terzi possono essere tenute in considerazione.

Art. 79 Concessione di aiuti per la conduzione aziendale 1 Il Cantone accorda l’aiuto per la conduzione aziendale quale mutuo esente da inte-

ressi per: a. convertire i debiti esistenti al fine di attenuare l’onere degli interessi; b. far fronte a oneri finanziari straordinari.

7 RS 451 8 RS 814.20

Legge sull’agricoltura RU 1998

2 I mutui sono accordati per 20 anni al massimo mediante decisione formale. Il Con-

siglio federale disciplina i dettagli.

Art. 80 Condizioni 1 I mutui a titolo d’aiuto per la conduzione aziendale sono di regola accordati se so-

no adempiute le seguenti condizioni: a. l’azienda, eventualmente con il concorso di un’attività non agricola comple- mentare, consente una sopravvivenza a lungo termine; b. l’azienda è gestita razionalmente; c. l’indebitamento è sopportabile dopo la concessione del mutuo. 2 Per garantire la gestione o una sufficiente densità di insediamento, nella regione di

montagna e in quella collinare possono essere accordati mutui anche alle aziende che consentono una sopravvivenza a lungo termine soltanto con il concorso di un’at- tività principale non agricola (aziende gestite a titolo accessorio).

3 Il Consiglio federale può stabilire altre condizioni e oneri.

Art. 81 Approvazione da parte dell’Ufficio federale 1 Se il mutuo, da solo o aggiunto al saldo di precedenti mutui a titolo di aiuto per la

conduzione aziendale o di crediti d’investimento, supera un determinato importo (importo limite), il Cantone sottopone la decisione all’Ufficio federale per approva- zione. Il Consiglio federale stabilisce l’importo limite. 2 L’Ufficio federale comunica al Cantone entro 30 giorni se approva la decisione o

se decide esso stesso nel merito. Prima di decidere sente il parere del Cantone.

Art. 82 Rimborso in caso di alienazione con utile Se l’azienda o parte dell’azienda è alienata con utile, la parte ancora scoperta del mutuo deve essere rimborsata immediatamente. Inoltre, sono dovuti gli interessi, calcolati retroattivamente.

Art. 83 Revoca Per gravi motivi, il Cantone può revocare il mutuo.

Art. 84 Spese amministrative

1 Le spese amministrative sono a carico dei Cantoni.

2 I Cantoni non possono riscuotere alcuna partecipazione alle spese.

Art. 85 Impiego dei rimborsi e degli interessi 1 Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione azien-

dale.

2 Gli interessi sono utilizzati nell’ordine seguente per:

a. la copertura delle spese amministrative;

Legge sull’agricoltura RU 1998

b. la copertura delle perdite derivanti dalla concessione di mutui; c. la concessione di nuovi mutui. 3 Se i rimborsi e gli interessi superano il fabbisogno del Cantone, l’Ufficio federale

può chiedere la restituzione della parte dei mezzi finanziari inutilizzati messa a di- sposizione dalla Confederazione e accordarla, se necessario, a un altro Cantone.

Art. 86 Perdite 1 Le perdite derivanti dalla concessione di mutui che non superano l’importo limite

secondo l’articolo 81, comprese eventuali spese procedurali, sono a carico dei Can- toni qualora non siano coperte dagli interessi. 2 Le perdite e le eventuali spese procedurali derivanti dalla concessione di mutui ap-

provati dall’Ufficio federale secondo l’articolo 81, qualora non siano coperte dagli interessi, sono a carico della Confederazione e dei Cantoni proporzionalmente alla loro partecipazione al mutuo.

Titolo quinto: Miglioramenti strutturali Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 87 Principio

1 La Confederazione accorda contributi e crediti d’investimento per:

a. ridurre i costi di produzione mediante il miglioramento delle basi dell’azienda; b. migliorare le condizioni di vita e le condizioni economiche nel mondo rurale, in particolare nella regione di montagna; c. proteggere le terre coltive nonché gli edifici e gli impianti agricoli dalla deva- stazione o dalla distruzione causate da fenomeni naturali; d. contribuire alla realizzazione di obiettivi ecologici nonché di obiettivi relativi alla protezione degli animali e alla pianificazione del territorio. e. promuovere il ripristino dello stato naturale dei piccoli corsi d’acqua. 2 I provvedimenti sono realizzati in modo da non influire sulla concorrenza con le imprese artigianali.

Art. 88 Condizioni per provvedimenti collettivi Provvedimenti collettivi di ampia portata, come il riassetto della proprietà fondiaria e le opere globali di urbanizzazione fondiaria, sono sostenuti se: a. concernono di regola una regione delimitata naturalmente o economicamente; b. promuovono la compensazione ecologica e l’interconnessione di biotopi.

Art. 89 Condizioni per provvedimenti individuali 1 I provvedimenti presi da singole aziende sono sostenuti se sono adempiute le se-

guenti condizioni: a. l’azienda, eventualmente con il concorso di un’attività non agricola comple- mentare, consente una sopravvivenza a lungo termine;

Legge sull’agricoltura RU 1998

b. l’azienda è gestita razionalmente; c. dopo l’investimento, l’azienda può fornire la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate conformemente all’articolo 70 capoverso 2; d. l’indebitamento è sopportabile dopo l’investimento; e. il richiedente impiega, per quanto ragionevolmente esigibile, mezzi e crediti propri; f. il richiedente dispone di una formazione adeguata. 2 Per garantire la gestione o una sufficiente densità d’insediamento, nella regione di

montagna e in quella collinare possono essere accordati contributi e crediti d’inve- stimento anche alle aziende che consentono una sopravvivenza a lungo termine sol- tanto con il concorso di un’attività principale non agricola (aziende gestite a titolo accessorio).

Art. 90 Protezione di oggetti d’importanza nazionale Gli inventari federali degli oggetti d’importanza nazionale sono vincolanti per l’ese- cuzione dei miglioramenti strutturali sostenuti dalla Confederazione.

Art. 91 Rimborso in caso di alienazione con utile 1 Se l’azienda o parte dell’azienda è alienata con utile, gli obblighi di rimborso con-

cernenti gli aiuti agli investimenti per provvedimenti individuali sono i seguenti: a. i contributi devono essere rimborsati a meno che siano trascorsi più di 20 anni dall’ultimo versamento; b. le quote del mutuo ancora scoperte devono essere rimborsate; inoltre sono do- vuti gli interessi, calcolati retroattivamente.

2 I versamenti devono essere effettuati immediatamente dopo l’alienazione.

Art. 92 Vigilanza I miglioramenti strutturali sono soggetti alla vigilanza del Cantone durante e dopo la loro esecuzione.

Capitolo 2: Contributi Sezione 1: Assegnazione di contributi Art. 93 Principio

1 Nell’ambito dei crediti stanziati la Confederazione accorda contributi per:

a. bonifiche fondiarie; b. edifici agricoli.

2 I contributi sono accordati mediante decisione formale.

3 L’assegnazione di un contributo federale presuppone un contributo adeguato del

Cantone, incluso quello dei suoi enti locali di diritto pubblico. 4 Il Consiglio federale può vincolare l’assegnazione di contributi a condizioni e one-

ri.

Legge sull’agricoltura RU 1998

Art. 94 Definizioni

1 Per bonifiche fondiarie s’intendono:

a. le opere e gli impianti nel settore del genio rurale; b. il riordino della proprietà fondiaria e dei rapporti di affitto.

2 Per edifici agricoli s’intendono:

a. gli edifici d’economia rurale; b. gli edifici alpestri; c. gli edifici collettivi nella regione di montagna costruiti dai produttori per la la- vorazione e l’immagazzinamento dei loro prodotti.

Art. 95 Bonifiche fondiarie 1 La Confederazione accorda contributi per bonifiche fondiarie fino al 40 per cento

dei costi. Sono considerati costi anche le spese per provvedimenti richiesti in appli- cazione di altre leggi federali e direttamente in rapporto con l’opera sussidiata. 2 Nella regione di montagna, il Consiglio federale può aumentare il contributo fino

al 50 per cento al massimo se le bonifiche: a. non possono essere finanziate in altro modo; o b. sono opere collettive d’ampia portata.

3 Se nemmeno un adeguato sostegno da parte del Cantone, dei Comuni e di fondi di

diritto pubblico non è sufficiente per finanziare i lavori necessari, la Confederazione può accordare un contributo supplementare fino al 20 per cento per bonifiche fon- diarie volte a rimediare a conseguenze particolarmente gravi di eventi naturali straordinari.

Art. 96 Edifici agricoli 1 La Confederazione accorda contributi forfettari per la costruzione, la trasformazio-

ne e le migliorie di edifici agricoli. 2 Sono accordati contributi per gli edifici d’economia rurale di una singola azienda

se essa è gestita direttamente dal proprietario. 3 Possono essere accordati contributi per gli edifici d’economia rurale e per gli edifi-

ci alpestri anche agli affittuari se è costituito un diritto di superficie. Il Consiglio fe- derale stabilisce le condizioni.

Art. 97 Approvazione dei progetti 1 Il Cantone approva i progetti di bonifiche fondiarie e di edifici agricoli per i quali

la Confederazione accorda contributi.

2 Chiede sollecitamente il parere dell’Ufficio federale.

3 Espone pubblicamente il progetto e lo rende noto nel Foglio ufficiale cantonale.

4 Offre la possibilità di fare opposizione alle organizzazioni legittimate a ricorrere in

virtù della legislazione sulla protezione della natura e del paesaggio, sulla protezione dell’ambiente e sui percorsi pedonali.

Legge sull’agricoltura RU 1998

5 All’occorrenza, l’Ufficio federale sente le altre autorità federali i cui settori d’atti-

vità sono interessati dal progetto. Comunica al Cantone le condizioni e gli oneri a cui soggiace l’assegnazione di un contributo. 6 Il Consiglio federale designa i progetti che non devono essere sottoposti per parere

all’Ufficio federale. 7 L’Ufficio federale decide in merito all’assegnazione di un contributo soltanto se

l’approvazione è passata in giudicato.

Art. 98 Stanziamento dei mezzi finanziari L’Assemblea federale stabilisce di volta in volta nel preventivo l’importo massimo entro il quale i contributi secondo gli articoli 95 e 96 possono essere assegnati per l’anno in questione.

Sezione 2: Allacciamento di altre opere, ricomposizioni particellari

Art. 99 Allacciamento di altre opere 1 I proprietari di fondi, opere o impianti che hanno ricevuto contributi sono tenuti a

permettere l’allacciamento di altre opere, se risulta opportuno date le condizioni naturali e tecniche. 2 Il Cantone decide sull’allacciamento e fissa, se giustificata, un’adeguata indennità

per l’utilizzazione dell’opera esistente.

Art. 100 Ricomposizioni particellari su ordine delle autorità Il governo cantonale può ordinare ricomposizioni particellari ove gli interessi del- l’agricoltura siano lesi da opere pubbliche.

Art. 101 Ricomposizioni particellari per contratto 1 Più proprietari di fondi possono convenire per scritto una ricomposizione particel-

lare. L’accordo deve indicare i fondi compresi nella ricomposizione nonché discipli- nare l’epurazione degli oneri fondiari e la ripartizione delle spese. 2 L’approvazione da parte del Cantone sostituisce l’atto pubblico concernente il tra-

passo di proprietà. Per ricomposizioni particellari di questo tipo il Cantone non può riscuotere né imposte di mutazione né altri tributi analoghi. 3 Al trasferimento dei diritti di pegno è applicabile l’articolo 802 del Codice civile9 e

all’iscrizione nel registro fondiario l’articolo 954 capoverso 2 del medesimo.

4 Il Cantone disciplina l’ulteriore procedura.

9 RS 210

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Sezione 3: Garanzia dei miglioramenti strutturali

Art. 102 Divieto di modificare la destinazione e di frazionare 1 La destinazione agricola di fondi, opere, impianti ed edifici agricoli oggetto di mi-

gliorie realizzate con contributi federali non può essere modificata durante vent’anni a contare dall’ultimo versamento del contributo; inoltre, il terreno oggetto di un rag- gruppamento non può essere frazionato. 2 Chiunque contravviene al divieto di modificare la destinazione o di frazionare i

terreni deve rimborsare i contributi ricevuti dalla Confederazione e risarcire tutti i danni cagionati. 3 Il Cantone può autorizzare deroghe al divieto di modificare la destinazione e di

frazionare i terreni se gravi motivi lo giustificano. Esso decide se i contributi versati devono essere rimborsati integralmente o in parte oppure se rinuncia al rimborso.

Art. 103 Manutenzione e gestione 1 I Cantoni vigilano affinché dopo un miglioramento strutturale realizzato con con-

tributi federali: a. le superfici agricole siano gestite in modo ecologicamente sostenibile e le su- perfici di compensazione ecologica e i biotopi siano gestiti adeguatamente; b. le opere, gli impianti e gli edifici agricoli siano mantenuti in modo adeguato.

2 In caso di negligenza grave nella gestione o nella manutenzione nonché di cura

inadeguata, il Cantone può essere tenuto a rimborsare i contributi versati. Il Cantone dispone del diritto di regresso nei confronti dei beneficiari.

Art. 104 Menzione nel registro fondiario 1 Il divieto di modificare la destinazione e di frazionare i terreni, l’obbligo di manu-

tenzione e di gestione, nonché l’obbligo di rimborso devono essere menzionati nel registro fondiario.

2 Il Cantone ordina d’ufficio l’iscrizione della menzione.

3 Il Consiglio federale può prevedere deroghe all’obbligo di menzione. Disciplina le

modalità di cancellazione di quest’ultima.

Capitolo 3: Crediti d’investimento

Art. 105 Principio 1 La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni mezzi finanziari per crediti

d’investimento per: a. provvedimenti individuali; b. provvedimenti collettivi. 2 I Cantoni accordano, mediante decisione formale, crediti d’investimento sotto for-

ma di mutui esenti da interesse.

Legge sull’agricoltura RU 1998

3 I mutui devono essere rimborsati entro 20 anni. Il Consiglio federale disciplina i

dettagli.

Art. 106 Crediti d’investimento per provvedimenti individuali 1 I proprietari che gestiscono essi stessi la loro azienda agricola o la gestiranno essi

stessi dopo l’investimento ricevono crediti d’investimento: a. come aiuto iniziale unico per giovani agricoltori; b. per la costruzione, la trasformazione e le migliorie di edifici d’abitazione e edi- fici d’economia rurale.

2 Gli affittuari ricevono crediti d’investimento:

a. come aiuto iniziale unico per giovani agricoltori; b. per l’acquisto di aziende agricole da terzi; c. per la costruzione, la trasformazione e le migliorie di edifici d’abitazione e edi- fici d’economia rurale se è costituito un diritto di superficie oppure se l’affitto è annotato nel registro fondiario, giusta l’articolo 290 del Codice delle obbliga- zioni10, per la durata del credito d’investimento e se il proprietario garantisce il credito costituendo un pegno immobiliare sull’oggetto dell’affitto.

3 I crediti d’investimento sono accordati forfettariamente.

4 Per la costruzione di abitazioni, oltre ai crediti d’investimento possono essere im-

piegati anche aiuti finanziari in base alla legge federale del 4 ottobre 197411 che promuove la costruzione di abitazioni e l’accesso alla loro proprietà e alla legge fe- derale del 30 marzo 197012 per il miglioramento delle condizioni d’abitazione nelle regioni di montagna. 5 Il Consiglio federale può stabilire condizioni e oneri nonché prevedere deroghe

alla gestione diretta.

Art. 107 Crediti d’investimento per provvedimenti collettivi

1 I crediti d’investimento sono accordati segnatamente per:

a. bonifiche fondiarie; b. la costruzione o l’acquisto in comune di edifici, attrezzature e macchine da par- te di produttori intenzionati a razionalizzare l’azienda o a facilitare la lavora- zione e l’immagazzinamento dei loro prodotti. 2 Per rilevanti progetti pluriennali nella regione di montagna, possono essere accor-

dati crediti d’investimento anche sotto forma di crediti alla costruzione.

3 Il Consiglio federale può stabilire condizioni e oneri.

Art. 108 Approvazione 1 Se un credito, da solo o aggiunto al saldo di precedenti crediti d’investimento o di

mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale, supera un determinato importo

10 RS 220 11 RS 843 12 RS 844

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(importo limite), il Cantone sottopone la decisione all’Ufficio federale per approva- zione. Il Consiglio federale stabilisce l’importo limite. 2 L’Ufficio federale comunica al Cantone entro 30 giorni se approva la decisione o

se decide esso stesso nel merito. Prima di decidere sente il parere del Cantone. 3 Se i crediti d’investimento sono concessi sotto forma di crediti alla costruzione

secondo l’articolo 107 capoverso 2, il saldo di precedenti crediti non è preso in con- siderazione.

Art. 109 Revoca

1 Per gravi motivi il Cantone può revocare il credito d’investimento.

2 Nei casi di rigore, invece della revoca può essere richiesto il pagamento degli inte-

ressi.

Art. 110 Impiego dei rimborsi e degli interessi 1 Il Cantone reimpiega i rimborsi e gli interessi sui mutui per la concessione di credi-

ti d’investimento. 2 Se i rimborsi e gli interessi superano il fabbisogno nel Cantone, l’Ufficio federale

può: a. chiedere la restituzione dei mezzi finanziari inutilizzati e accordarli a un altro Cantone; o b. metterli a disposizione del Cantone per gli aiuti per la conduzione aziendale.

Art. 111 Perdite Le perdite derivanti dalla concessione di crediti d’investimento, comprese eventuali spese procedurali, sono a carico dei Cantoni.

Art. 112 Spese amministrative Le spese amministrative sono a carico dei Cantoni.

Titolo sesto: Ricerca e formazione professionale, promozione della coltivazione delle piante e dell’allevamento di animali

Art. 113 Principio La Confederazione sostiene mediante l’elaborazione e la trasmissione di conoscenze gli sforzi dell’agricoltura volti a produrre in modo razionale ed ecologicamente so- stenibile.

Legge sull’agricoltura RU 1998

Capitolo 1: Ricerca

Art. 114 Stazioni federali di ricerche e di esperimenti

1 La Confederazione può gestire stazioni di ricerche e di esperimenti.

2 Le stazioni federali di ricerche e di esperimenti sono ripartite in diverse regioni del

Paese.

3 Esse sono subordinate all’Ufficio federale.

Art. 115 Compiti delle stazioni di ricerche e di esperimenti Le stazioni di ricerche e di esperimenti hanno segnatamente i seguenti compiti: a. elaborare le conoscenze scientifiche e le basi tecniche per la prassi, la forma- zione e la consulenza agricole; b. elaborare le basi scientifiche delle decisioni di politica agricola; c. sviluppare, accompagnare e valutare i provvedimenti di politica agricola; d. fornire le basi per i nuovi orientamenti dell’agricoltura; e. fornire le basi per norme di produzione rispettose dell’ambiente e degli animali; f. svolgere compiti d’esecuzione.

Art. 116 Mandati di ricerca e aiuti finanziari 1 L’Ufficio federale può conferire mandati di ricerca a istituti universitari federali e

cantonali o ad altri istituti. 2 La Confederazione può sostenere mediante aiuti finanziari ricerche ed esperimenti

eseguiti da organizzazioni.

Art. 117 Consiglio della ricerca agronomica

1 Il Dipartimento designa un Consiglio permanente della ricerca agronomica, com-

posto di undici membri al massimo, nel quale le cerchie interessate sono equamente rappresentate. 2 Il Consiglio della ricerca agronomica fornisce all’Ufficio federale raccomandazio-

ni concernenti la ricerca agronomica, segnatamente in merito alla pianificazione a lungo termine.

Capitolo 2: Formazione professionale Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 118 Competenze 1 Per quanto il presente capitolo non attribuisca la competenza alla Confederazione,

la formazione professionale agricola spetta ai Cantoni. 2 I Cantoni possono delegare le loro competenze e compiti a organizzazioni profes-

sionali riconosciute dalla Confederazione. 3 Possono affidare compiti ad altre istituzioni riconosciute dalla Confederazione.

Legge sull’agricoltura RU 1998

Art. 119 Compiti degli organi responsabili della formazione professionale 1 I Cantoni e le organizzazioni professionali da essi incaricate (organi responsabili

della formazione professionale) definiscono per ogni professione le prescrizioni e le direttive necessarie, in particolare i regolamenti di formazione e d’esame nonché i programmi di formazione e d’insegnamento. 2 Le prescrizioni e le direttive degli organi responsabili della formazione professio-

nale devono essere approvate dall’ufficio federale competente. 3 Gli organi responsabili della formazione professionale istituiscono commissioni

per la formazione professionale. Le commissioni sono in particolare competenti per: a. il riconoscimento delle qualifiche di maestro di tirocinio e delle aziende di tiro- cinio; b. l’approvazione dei contratti di tirocinio; c. la vigilanza delle condizioni di tirocinio; d. l’organizzazione e la sorveglianza della formazione di base, del perfeziona- mento e degli esami.

Art. 120 Compiti della Confederazione 1 La Confederazione accorda aiuti finanziari alla formazione professionale agricola.

2 Stabilisce requisiti minimi.

3 Provvede al coordinamento dell’insegnamento e della consulenza tra gli organi

responsabili della formazione professionale; a tal fine il Dipartimento e l’ufficio fe- derale competente: a. emanano direttive, istruzioni e programmi quadro d’insegnamento; b. sostengono attività di coordinamento degli organi responsabili della formazione professionale; c. stabiliscono in funzione dei bisogni il numero massimo di insegnanti e consu- lenti per i quali sono versati aiuti finanziari. 4 Prima di emanare prescrizioni e direttive, la Confederazione sente gli organi re-

sponsabili della formazione professionale. 5 Il Dipartimento istituisce una commissione permanente incaricata di consigliare la

Confederazione in materia di formazione professionale. 6 La Confederazione promuove le attività svolte dalle organizzazioni da essa ricono-

sciute nel settore della formazione professionale. Dette organizzazioni collaborano con gli organi responsabili della formazione professionale.

Art. 121 Orientamento professionale e formazione in economia domestica rurale L’orientamento professionale, la formazione, il perfezionamento e la consulenza in economia domestica rurale sono retti dalla legge federale del 19 aprile 197813 sulla formazione professionale.

13 RS 412.10

Legge sull’agricoltura RU 1998

Sezione 2: Formazione di base

Art. 122 Durata e forma

1 La formazione di base dura almeno tre anni.

2 Per la professione d’agricoltore, essa comprende:

a. due anni di tirocinio con frequentazione della scuola professionale e due seme- stri in una scuola d’agricoltura; oppure b. un anno di tirocinio con frequentazione della scuola professionale e quattro se- mestri presso una scuola che, oltre all’insegnamento professionale, offre anche la formazione pratica.

3 Per le professioni agricole speciali, essa comprende:

a. il tirocinio con frequentazione della scuola professionale; oppure b. il tirocinio in una scuola che, oltre all’insegnamento professionale, offre anche la formazione pratica. 4 D’intesa con il Dipartimento, gli organi responsabili della formazione professio-

nale possono prevedere per gli agricoltori un sistema di formazione identico a quello per le professioni agricole speciali. In tal caso, le disposizioni particolari valide per le professioni agricole speciali si applicano per analogia anche alla professione d’agricoltore.

Art. 123 Tirocinio professionale 1 Il tirocinio professionale consente di acquisire le conoscenze fondamentali e le ca-

pacità pratiche. 2 Il tirocinio dev’essere disciplinato in un contratto scritto, conformemente agli arti-

coli 344 segg. del Codice delle obbligazioni14. 3 Il maestro e l’azienda di tirocinio devono essere riconosciuti dalla competente

commissione per la formazione professionale. Essi possono essere riconosciuti sol- tanto se garantiscono all’apprendista una formazione tecnica ineccepibile e offrono le condizioni necessarie per lo sviluppo della sua personalità. 4 Il maestro di tirocinio è tenuto a versare all’apprendista un salario adeguato alla

sua età e capacità. Gli organi responsabili della formazione professionale possono fissare salari minimi e massimi.

Art. 124 Scuole professionali 1 Gli organi responsabili della formazione professionale istituiscono e gestiscono

scuole professionali. Esse devono essere riconosciute dalla Confederazione. 2 L’insegnamento della scuola professionale fa parte del tirocinio ed è obbligatorio.

3 Esso consente di acquisire una cultura generale e le conoscenze teoriche necessarie

per l’esercizio della professione.

14 RS 220

Legge sull’agricoltura RU 1998

Art. 125 Scuole d’agricoltura 1 Gli organi responsabili della formazione professionale istituiscono e gestiscono

scuole d’agricoltura. Esse devono essere riconosciute dalla Confederazione. 2 La scuola d’agricoltura fornisce le conoscenze generali e tecniche nonché le capa-

cità necessarie agli agricoltori.

Art. 126 Indirizzi particolari di formazione D’intesa con l’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia, gli organi responsabili della formazione professionale possono prevedere, nel quadro della formazione di base, indirizzi particolari di formazione.

Art. 127 Scuole medie professionali 1 D’intesa con l’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia, gli

organi responsabili della formazione professionale possono istituire scuole medie pro- fessionali che completano l’insegnamento obbligatorio impartito nelle scuole pro- fessionali e nelle scuole d’agricoltura e agevolano l’accesso a studi di livello superiore. 2 La Confederazione può istituire una commissione incaricata di coordinare la for-

mazione impartita nelle scuole medie professionali. 3 Essa può fare dell’esame finale della scuola media professionale una maturità pro-

fessionale.

Art. 128 Esami

1 L’apprendista conclude la formazione di base con l’esame di fine tirocinio.

L’esame può essere ripartito su più sessioni.

2 È inoltre ammesso all’esame chiunque, senza aver assolto il tirocinio:

a. ha un’esperienza professionale della durata di almeno una volta e mezza quella della formazione di base; e b. dimostra di aver frequentato la scuola professionale e la scuola d’agricoltura o la scuola professionale nelle professioni agricole speciali, oppure di aver acqui- sito in altro modo le conoscenze professionali.

3 Gli organi responsabili della formazione professionale organizzano gli esami.

4 Chi supera l’esame di fine tirocinio ottiene il certificato federale di capacità.

5 Chi supera soltanto la parte pratica dell’esame di fine tirocinio ottiene un attestato

cantonale. 6 Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento e l’equivalenza delle formazioni

non agricole e delle formazioni acquisite all’estero.

7 Per gli esami nell’ambito della formazione di base non sono prelevate tasse.

Art. 129 Formazione empirica 1 La formazione empirica impartisce ai giovani portati prevalentemente per le attività

pratiche le capacità e le conoscenze indispensabili per conoscere a fondo semplici processi lavorativi.

Legge sull’agricoltura RU 1998

2 I giovani sono tenuti a frequentare, accanto alla formazione pratica, corsi com-

prendenti materie professionali e di cultura generale. I corsi possono essere impartiti in classi speciali.

3 La formazione empirica dura almeno un anno e abilita i giovani a lavorare in

un’altra azienda dello stesso genere. 4 Il rapporto di formazione empirica dev’essere disciplinato in un contratto scritto,

conformemente agli articoli 344 segg. del Codice delle obbligazioni15. È inoltre ap- plicabile l’articolo 123 capoversi 3 e 4 della presente legge. 5 Chi ha assolto la formazione empirica ottiene un attestato ufficiale che indica la

durata della formazione, la designazione della professione e conferma la frequenta- zione del corso d’insegnamento professionale.

Sezione 3: Perfezionamento

Art. 130 Scopo, forme e organizzazione 1 Gli organi responsabili della formazione professionale istituiscono possibilità di

perfezionamento che consentano alle persone attive nella professione agricola di ampliare le loro conoscenze. 2 Il perfezionamento comprende, oltre alle formazioni e agli esami di cui agli articoli

131-135, corsi, seminari, conferenze, mostre e concorsi. 3 Tali possibilità di perfezionamento sono offerte in particolare dalle scuole profes-

sionali, dalle scuole d’agricoltura, dalle scuole speciali, dalle scuole tecniche nonché dai centri e dai servizi di consulenza e dalle organizzazioni professionali.

Art. 131 Scuole speciali

1 Le scuole speciali conferiscono alle persone che hanno terminato la formazione

agricola di base le conoscenze necessarie per esercitare un’attività particolarmente impegnativa nel loro settore specifico o per svolgere una funzione dirigenziale al- l’interno di un’azienda. 2 Inoltre, esse preparano i candidati agli esami professionali e agli esami di maestria.

3 Le scuole speciali devono essere riconosciute dalla Confederazione.

Art. 132 Esami professionali 1 Gli organi responsabili della formazione professionale possono organizzare esami

professionali. 2 Gli esami professionali consentono di accertare se il candidato possiede le cono-

scenze e le capacità necessarie per occupare un posto dirigenziale o esercitare un’at- tività professionale particolarmente qualificata. 3 Il Consiglio federale disciplina l’ammissione agli esami e ne sorveglia l’organizza-

zione.

15 RS 220

Legge sull’agricoltura RU 1998

4 Chi ha superato l’esame professionale può aggiungere alla designazione della pro-

fessione la dicitura “titolare del certificato professionale federale”.

Art. 133 Scuole per capiazienda

1 Le scuole per capiazienda approfondiscono e completano la formazione di base,

promuovono le capacità dirigenziali e preparano i candidati agli esami di maestria.

2 Esse devono essere riconosciute dalla Confederazione.

Art. 134 Esami di maestria 1 Gli organi responsabili della formazione professionale organizzano gli esami di

maestria. 2 L’esame di maestria consente di accertare se il candidato possiede le conoscenze e

le capacità necessarie per gestire in modo autonomo un’azienda agricola o un’azien- da di un settore agricolo specifico. 3 Il Consiglio federale disciplina l’ammissione agli esami e ne sorveglia l’organizza-

zione. 4 Chi supera l’esame ottiene un diploma ed è abilitato ad avvalersi del titolo di mae-

stro anteponendolo alla designazione della professione o ad aggiungere alla designa- zione della professione la dicitura “diplomato”.

Art. 135 Scuole tecniche 1 Gli organi responsabili della formazione professionale possono istituire scuole tec-

niche per la professione d’agricoltore, per le professioni agricole speciali e per le professioni affini. 2 Le scuole tecniche conferiscono le conoscenze e le capacità necessarie per esercita-

re con perizia, in Svizzera e all’estero, professioni tecnico-agricole nonché attività in settori affini. 3 Le scuole tecniche devono essere riconosciute dalla Confederazione. Il Diparti-

mento stabilisce le esigenze per il riconoscimento. Esso disciplina le materie d’in- segnamento, la durata degli studi, il materiale didattico, le esigenze che devono adempiere gli insegnanti, le condizioni d’ammissione e di promozione nonché gli esami finali. 4 Chi ha superato l’esame finale in una scuola tecnica è abilitato ad avvalersi del ti-

tolo corrispondente alla sua formazione. 5 Per l’istituzione e lo sviluppo delle scuole universitarie professionali nel settore

dell’agricoltura è applicabile la legge federale del 6 ottobre 199516 sulle scuole uni- versitarie professionali.

16 RS 414.71

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Sezione 4: Consulenza

Art. 136 1 Gli organi responsabili della formazione professionale possono istituire servizi di

consulenza incaricati di aiutare le persone attive nel settore agricolo a risolvere i problemi specifici della loro professione e ad adeguarsi alle nuove circostanze. Que- sti servizi elaborano in particolare basi decisionali e offrono possibilità di perfezio- namento. 2 La Confederazione sostiene i servizi di consulenza. D’intesa con i Cantoni, può so-

stenere anche servizi di consulenza privati. 3 La Confederazione può sostenere e gestire centri che assistano i servizi di consu-

lenza. 4 I servizi e i centri di consulenza collaborano con altre istituzioni di formazione,

con le stazioni di ricerche agronomiche, con i servizi di consulenza in economia do- mestica rurale, con le organizzazioni della gioventù rurale e con altre organizzazio- ni.

Sezione 5: Formazione e perfezionamento dei docenti

Art. 137 1 Il Consiglio federale stabilisce le esigenze minime che devono adempiere i maestri

di tirocinio, gli insegnanti, gli esperti d’esame nonché i consulenti che esercitano un’attività nel settore della formazione professionale. 2 I docenti sono tenuti a perfezionare le loro conoscenze tecniche e pedagogiche.

Sezione 6: Aiuti finanziari

Art. 138 Principio 1 Nell’ambito dei crediti stanziati, la Confederazione promuove la formazione pro-

fessionale versando aiuti finanziari. 2 Il Consiglio federale fissa le quote di contribuzione, designa i beneficiari e deter-

mina le spese computabili.

Art. 139 Quote dei contributi 1 La Confederazione versa agli organi responsabili della formazione professionale

contributi fino al 50 per cento delle spese computabili per: a. la formazione professionale di base; b. il perfezionamento giusta gli articoli 130-134; c. la consulenza fornita fuori della regione di montagna; d. la formazione e il perfezionamento dei docenti.

Legge sull’agricoltura RU 1998

2 La Confederazione versa agli organi responsabili della formazione professionale

contributi fino al 75 per cento delle spese computabili per: a. la consulenza nella regione di montagna; b. le scuole d’importanza intercantonale; c. le scuole tecniche. 3 La Confederazione versa contributi che possono coprire l’importo totale delle spe-

se computabili per: a. i centri di consulenza; b. l’organizzazione di corsi di perfezionamento obbligatori destinati ai docenti nonché per la partecipazione a siffatti corsi. 4 La Confederazione versa contributi fino al 25 per cento delle spese per l’acquisto

dei mezzi didattici ausiliari. 5 Il Consiglio federale coordina le aliquote dei contributi versati dalla Confederazio-

ne per la formazione nell’ambito delle professioni agricole, industriali e sociali.

Capitolo 3: Coltivazione delle piante e allevamento di animali Sezione 1: Coltivazione delle piante

Art. 140

1 La Confederazione può promuovere la coltivazione di piante utili:

a. di alto valore ecologico; b. di alto valore qualitativo; o c. adatte alle condizioni regionali. 2 Essa può versare contributi ad aziende di coltivazione private e a organizzazioni

professionali che forniscono prestazioni di interesse pubblico, in particolare per: a. la coltivazione, la conservazione della purezza e il miglioramento delle varietà; b. le colture sperimentali; c. la conservazione di varietà indigene pregiate.

3 Può sostenere mediante contributi la produzione di sementi e piante.

Sezione 2: Allevamento di animali

Art. 141 Promozione dell’allevamento

1 La Confederazione può promuovere l’allevamento di animali da reddito:

a. adatti alle condizioni naturali del Paese; b. redditizi e resistenti; e c. atti a garantire prodotti zootecnici di qualità a prezzi vantaggiosi e concorren- ziali. 2 La promozione dell’allevamento deve garantire un allevamento indipendente di al-

ta qualità.

Legge sull’agricoltura RU 1998

Art. 142 Contributi 1 La Confederazione può versare contributi a organizzazioni riconosciute, segnata- mente per: a. la tenuta di registri e di libri genealogici, gli esami funzionali e le stime dei va- lori genetici; b. programmi che promuovono le prestazioni, la qualità, il risanamento e il man- tenimento della salute degli effettivi di animali; c. provvedimenti volti a conservare le razze svizzere.

2 L’allevamento di animali transgenici non dà diritto a contributi.

Art. 143 Condizioni I contributi sono accordati se: a. i Cantoni partecipano almeno in ugual misura alle spese; b. gli allevatori prendono le misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere da loro e partecipano finanziariamente ai provvedimenti di promozione; e c. i provvedimenti promossi corrispondono alle norme internazionali.

Art. 144 Riconoscimento di organizzazioni 1 L’Ufficio federale riconosce le organizzazioni. Consulta preventivamente i Canto-

ni.

2 Il Consiglio federale disciplina le condizioni.

Art. 145 Inseminazione artificiale 1 Il Consiglio federale può sottoporre all’obbligo dell’autorizzazione il prelievo e la

distribuzione di sperma e embrioni di animali da reddito nonché il servizio d’insemi- nazione artificiale.

2 Esso stabilisce le condizioni d’autorizzazione.

3 Provvede in particolare affinché una parte adeguata dello sperma di animali impie-

gato provenga da programmi di allevamento condotti da organizzazioni di alleva- mento indigene riconosciute.

Art. 146 Condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alle importazioni Il Consiglio federale può stabilire condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alle importazioni di animali da allevamento, sperma, ovuli ed embrioni.

Art. 147 Istituto d’allevamento equino

1 Allo scopo di sostenere l’allevamento equino, la Confederazione può gestire un

apposito istituto federale.

2 L’istituto è subordinato all’Ufficio federale.

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Titolo settimo: Protezione dei vegetali e sostanze ausiliarie

Art. 148 La Confederazione emana prescrizioni per evitare i danni dovuti a organismi nocivi nonché all’immissione in commercio di sostanze ausiliarie inadeguate.

Capitolo 1: Protezione dei vegetali Sezione 1: Principi

Art. 149 Confederazione

1 La Confederazione promuove un’adeguata pratica fitosanitaria per la protezione

delle colture dagli organismi nocivi. 2 Il Consiglio federale emana prescrizioni per la protezione delle colture e del mate-

riale vegetale (piante, parti di piante e prodotti vegetali) da organismi nocivi parti- colarmente pericolosi.

Art. 150 Cantoni I Cantoni gestiscono un servizio fitosanitario che garantisce in particolare la corretta esecuzione dei provvedimenti di lotta contro gli organismi nocivi.

Art. 151 Principi della protezione dei vegetali 1 Chiunque produce, importa o mette in commercio materiale vegetale deve osserva-

re i principi della protezione dei vegetali. 2 Ha in particolare l’obbligo di notificare gli organismi nocivi particolarmente peri-

colosi.

Sezione 2: Provvedimenti speciali

Art. 152 Importazione, esportazione, produzione e immissione in commercio 1 Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti l’importazione e l’immissione

in commercio di: a. organismi nocivi particolarmente pericolosi; b. materiale vegetale e oggetti che possono veicolare organismi nocivi particolar- mente pericolosi.

2 Può in particolare:

a. stabilire che un determinato materiale vegetale possa essere messo in commer- cio soltanto previa autorizzazione; b. emanare prescrizioni relative alla registrazione e al controllo di aziende che producono o mettono in commercio tale materiale vegetale; c. obbligare dette aziende a tenere un registro di tale materiale vegetale;

Legge sull’agricoltura RU 1998

d. vietare l’importazione e l’immissione in commercio di materiale vegetale che è o potrebbe essere infestato da organismi nocivi particolarmente pericolosi; e. vietare la coltivazione di piante con forte predisposizione a veicolare organismi nocivi. 3 Il Consiglio federale provvede affinché il materiale vegetale destinato all’esporta-

zione adempia le esigenze internazionali.

Art. 153 Provvedimenti di lotta Per impedire l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi particolarmente peri- colosi, il Consiglio federale può in particolare: a. ordinare la sorveglianza della situazione fitosanitaria; b. stabilire che il materiale vegetale, gli oggetti e gli appezzamenti sospetti d’infe- stazione siano isolati sino al momento in cui l’infestazione possa essere esclusa; c. ordinare il trattamento, la disinfezione o la distruzione di colture, materiale ve- getale, mezzi di produzione e oggetti che sono o potrebbero essere infestati da organismi nocivi particolarmente pericolosi.

Sezione 3: Finanziamento della lotta contro gli organismi nocivi

Art. 154 Prestazioni dei Cantoni

1 I Cantoni eseguono a proprie spese i provvedimenti loro affidati.

2 Chiunque produce, importa o mette in commercio materiale vegetale e si sottrae in-

tenzionalmente o per negligenza agli obblighi di cui all’articolo 151 può essere te- nuto a sopportarne le spese.

Art. 155 Prestazioni della Confederazione La Confederazione assume di regola il 50 per cento, in situazioni straordinarie fino al 75 per cento, delle spese riconosciute dei Cantoni per l’esecuzione dei provvedi- menti di lotta di cui all’articolo 153.

Art. 156 Indennità per danni 1 Se, in seguito a provvedimenti di difesa ordinati dall’autorità oppure a disinfezioni

o ad altri procedimenti analoghi, determinati oggetti perdono valore o sono distrutti, al proprietario può essere versata un’equa indennità. 2 L’indennità è fissata definitivamente secondo una procedura quanto semplice pos-

sibile e gratuita per il danneggiato: a. dall’Ufficio federale, se si tratta di provvedimenti presi al confine; b. dalla competente autorità amministrativa cantonale, se si tratta di provvedimen- ti presi all’interno del Paese. 3 La Confederazione rimborsa ai Cantoni almeno un terzo delle spese cagionate dal

versamento di tali indennità.

Legge sull’agricoltura RU 1998

Art. 157 Fondo fitosanitario 1 Sul materiale vegetale importato o messo in commercio in Svizzera può essere ri-

scossa un’adeguata tassa fitosanitaria; prima di stabilirne l’importo si devono sentire le cerchie interessate.

2 La tassa alimenta un fondo fitosanitario destinato a:

a. coprire i costi causati alla Confederazione dal servizio fitosanitario; b. finanziare le prestazioni della Confederazione ai Cantoni secondo l’articolo 155; c. finanziare le indennità secondo l’articolo 156; d. indennizzare i costi causati ai privati per l’adempimento dei compiti loro affi- dati.

Capitolo 2: Sostanze ausiliarie dell’agricoltura

Art. 158 Definizione e campo d’applicazione 1 Per sostanze ausiliarie dell’agricoltura s’intendono le sostanze e gli organismi che

servono alla produzione agricola. Sono da considerare tali in particolare i concimi, i prodotti fitosanitari, gli alimenti per animali e il materiale vegetale di moltiplicazio- ne. 2 Il Consiglio federale può sottoporre alle prescrizioni del presente capitolo le so-

stanze ausiliarie utilizzate in modo analogo al di fuori dell’agricoltura.

Art. 159 Principi 1 Possono essere importate o messe in commercio soltanto le sostanze ausiliarie del-

l’agricoltura che: a. si prestano all’impiego previsto; b. non hanno effetti collaterali inaccettabili, se impiegate conformemente alle pre- scrizioni; e c. offrono la garanzia che a partire dai prodotti di base trattati con esse siano fab- bricati derrate alimentari e oggetti d’uso conformi alle esigenze della legisla- zione sulle derrate alimentari. 2 Chiunque utilizza sostanze ausiliarie dell’agricoltura deve osservare le istruzioni

per l’uso.

Art. 160 Obbligo d’omologazione 1 Il Consiglio federale emana prescrizioni sull’importazione e l’immissione in com-

mercio di sostanze ausiliarie dell’agricoltura.

2 Può sottoporre all’obbligo d’omologazione:

a. l’importazione e l’immissione in commercio di sostanze ausiliarie dell’agricol- tura; b. la produzione di alimenti per animali e di materiale vegetale di moltiplicazione.

3 Designa i servizi federali che partecipano alla procedura d’omologazione.

Legge sull’agricoltura RU 1998

4 Se, in virtù di altri atti normativi, le sostanze ausiliarie dell’agricoltura sottostanno

all’obbligo d’omologazione, il Consiglio federale designa un servizio comune di omologazione. 5 Il Consiglio federale disciplina la collaborazione tra i servizi federali interessati.

6 Le omologazioni, i rapporti d’esame e i certificati di conformità esteri che adem-

piono esigenze equivalenti sono riconosciuti per quanto le condizioni agronomiche e ambientali concernenti l’impiego di sostanze ausiliarie siano paragonabili. 7 L’importazione e l’immissione in commercio di sostanze ausiliarie dell’agricoltura

omologate in Svizzera e all’estero sono libere. Tali sostanze sono definite dal servi- zio competente. 8 È vietato l’uso di antibiotici e sostanze analoghe per aumentare le prestazioni degli

animali. Il loro impiego per scopi terapeutici sottostà all’obbligo di notifica e dev’essere registrato in un giornale dei trattamenti. Per la carne importata il Consi- glio federale adotta provvedimenti conformemente all’articolo 18.

Art. 161 Caratterizzazione e imballaggio Il Consiglio federale emana prescrizioni relative alla caratterizzazione e all’imbal- laggio delle sostanze ausiliarie dell’agricoltura.

Art. 162 Cataloghi delle varietà 1 Il Consiglio federale può prescrivere che per una determinata specie vegetale pos-

sono essere importate, messe in commercio, certificate o utilizzate in Svizzera uni- camente le varietà registrate in un catalogo delle varietà. Disciplina le condizioni per la registrazione nei cataloghi delle varietà.

2 Può autorizzare l’Ufficio federale ad emanare cataloghi delle varietà.

3 Può parificare la registrazione in un catalogo delle varietà di un altro Paese alla

registrazione nel catalogo svizzero delle varietà.

Art. 163 Prescrizioni d’isolamento 1 I gestori di terreni che non sono previsti per la produzione di materiale vegetale di

moltiplicazione possono essere obbligati dai Cantoni a rispettare distanze di sicurez- za dalle colture confinanti del medesimo tipo, se ciò è necessario per motivi di sele- zione, moltiplicazione o protezione dei vegetali. 2 I beneficiari devono indennizzare adeguatamente i gestori la cui attività risulta li-

mitata. In caso di controversia, il Cantone stabilisce l’ammontare dell’indennità.

Art. 164 Statistica della commercializzazione Il Consiglio federale può obbligare i produttori di sostanze ausiliarie dell’agricoltura e le ditte che ne fanno commercio a fornire indicazioni sulle quantità di sostanze au- siliarie messe in commercio in Svizzera.

Legge sull’agricoltura RU 1998

Art. 165 Informazione 1 Chiunque mette in commercio sostanze ausiliarie dell’agricoltura deve informare

gli acquirenti sulle loro proprietà e la loro utilizzazione. 2 I servizi federali competenti possono informare l’opinione pubblica sulle proprietà

e sull’utilizzazione delle sostanze ausiliarie dell’agricoltura.

Titolo ottavo: Protezione giuridica, misure amministrative e disposizioni penali Capitolo 1: Protezione giuridica

Art. 166 In generale 1 Contro le decisioni di organizzazioni e ditte secondo l’articolo 180 è ammissibile il

ricorso dinnanzi all’ufficio federale competente. 2 Le decisioni prese in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni

d’esecuzione dagli uffici federali, dai dipartimenti e dai Cantoni in ultima istanza possono essere impugnate dinnanzi alla Commissione di ricorso del DFE; fanno ec- cezione le decisioni cantonali sui miglioramenti strutturali e la misura sociale colla- terale. 3 L’ufficio federale competente può avvalersi dei mezzi di ricorso del diritto federale

e cantonale contro le decisioni delle autorità cantonali in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d’esecuzione. 4 Le autorità cantonali notificano le loro decisioni sollecitamente e gratuitamente al-

l’uficio federale competente. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

Art. 167 Contingentamento lattiero 1 Contro le decisioni di prima istanza sul contingentamento lattiero è ammissibile il

ricorso dinnanzi a una commissione regionale di ricorso. Le decisioni di quest’ul- tima possono essere impugnate dinnanzi alla Commissione di ricorso del DFE. 2 L’Ufficio federale ha facoltà di ricorrere contro le decisioni di prima istanza e con-

tro le decisioni della commissione regionale di ricorso. 3 Le decisioni sono notificate sollecitamente e gratuitamente all’Ufficio federale.

4 Il Dipartimento nomina le commissioni regionali di ricorso su proposta dei Canto-

ni.

Art. 168 Procedura d’opposizione Il Consiglio federale può prevedere nelle disposizioni d’esecuzione una procedura d’opposizione contro le decisioni di prima istanza.

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Capitolo 2: Misure amministrative

Art. 169 Misure amministrative generali In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d’esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: a. ammonizione; b. revoca di riconoscimenti, autorizzazioni, contingenti e simili; c. diniego di permessi; d. esclusione dalla vendita diretta; e. divieto di fornire, ritirare e valorizzare; f. esecuzione sostitutiva a spese dell’autore della violazione o dell’organizzazione incaricata; g. sequestro.

Art. 170 Riduzione e diniego di contributi 1 I contributi possono essere ridotti o negati se il richiedente viola la presente legge,

le relative disposizioni d’esecuzione o le decisioni prese in loro applicazione. 2 La riduzione e il diniego vigono almeno per gli anni durante i quali il richiedente

ha violato le disposizioni.

Art. 171 Rimborso di contributi 1 Se le condizioni che hanno giustificato l’assegnazione di contributi non sono più

adempite o se oneri e condizioni non sono rispettati, i contributi devono essere rim- borsati totalmente o parzialmente. 2 I contributi o i vantaggi patrimoniali percepiti a torto devono essere restituiti o

compensati indipendentemente dall’applicazione delle disposizioni penali.

Capitolo 3: Disposizioni penali

Art. 172 Delitti

1 Chiunque intenzionalmente usa illecitamente una denominazione d’origine o

un’indicazione geografica protetta (art. 16) o una denominazione d’origine, una de- nominazione d’origine controllata o una denominazione di provenienza (art. 63) è punito a querela di parte con la detenzione fino a un anno o la multa fino a 100 000 franchi. 2 Chi agisce per mestiere è perseguito d’ufficio. La pena è la detenzione o la multa

fino a 200 000 franchi.

Art. 173 Contravvenzioni

1 Per quanto un’altra disposizione non commini una pena più severa, è punito con

l’arresto o con la multa sino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente:

Legge sull’agricoltura RU 1998

a. contravviene alle prescrizioni sui procedimenti di fabbricazione, sulle caratteri- stiche specifiche dei prodotti e sulle regioni di montagna, emanate o ricono- sciute conformemente agli articoli 14 e 15; b. contravviene alle prescrizioni concernenti la dichiarazione di prodotti ottenuti con metodi vietati in Svizzera, emanate conformemente all’articolo 18 capover- so 1; c. rifiuta di fornire informazioni oppure dà indicazioni false o incomplete nelle rilevazioni di cui agli articoli 27 o 185; d. in una procedura per l’attribuzione di contributi o di un contingente fornisce indicazioni inveritiere o ingannevoli; e. fabbrica o mette in commercio latte o latticini senza rispettare le prescrizioni o le decisioni che la Confederazione ha emanato sulla base della presente legge; f. impianta vigneti senza autorizzazione; g. contravviene alle prescrizioni sull’inseminazione artificiale di cui all’articolo 145; h. contravviene alle prescrizioni sulla protezione delle piante utili emanate in base agli articoli 151, 152 o 153; i. non osserva le istruzioni per l’uso secondo l’articolo 159; k. produce, importa o mette in commercio senza omologazione sostanze ausiliarie dell’agricoltura sottoposte all’obbligo d’omologazione (art. 160), utilizza anti- biotici e sostanze analoghe per aumentare le prestazioni degli animali o non ne notifica l’impiego per scopi terapeutici (art. 160 cpv. 8); l. importa, utilizza o mette in commercio materiale di moltiplicazione vegetale di una specie che non figura in un catalogo delle varietà (art. 162); m. non rispetta le distanze di sicurezza di cui all’articolo 163; n. non fornisce le indicazioni di cui all’articolo 164; o. contravviene all’obbligo di informare di cui all’articolo 183.

2 Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 10 000 franchi.

3 Per quanto un’altra disposizione non commini una pena più severa, è punito con la

multa sino a 5000 franchi chiunque intenzionalmente: a. si avvale di un titolo di cui agli articoli 128, 132, 134 o 135 senza aver superato i relativi esami; b. viola una disposizione d’esecuzione, la cui infrazione è stata dichiarata passi- bile di pena.

4 Il tentativo e la complicità sono punibili.

5 Nei casi di esigua gravità si può prescindere dal perseguimento penale e da ogni

pena.

Art. 174 Comunità di persone e persone giuridiche Se l’infrazione è commessa da una persona giuridica o da una comunità di persone, si applicano gli articoli 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo17.

17 RS 313.0

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Art. 175 Perseguimento penale

1 Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

2 Chi viola le prescrizioni concernenti le importazioni, le esportazioni e il transito è

perseguito e punito in base alla legislazione in materia doganale.

Art. 176 Esclusione degli articoli 37-39 della legge sui sussidi Gli articoli 37-39 della legge sui sussidi del 5 ottobre 199018 concernenti i delitti, il conseguimento fraudolento di un profitto e il perseguimento penale non sono appli- cabili.

Titolo nono: Disposizioni finali Capitolo 1: Esecuzione

Art. 177 Consiglio federale 1 Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d’esecuzione, a meno che la

legge non disciplini altrimenti la competenza. 2 Può delegare al Dipartimento oppure ai servizi o uffici federali a esso subordinati il

compito di emanare prescrizioni di natura prevalentemente tecnica o amministrativa.

Art. 178 Cantoni

1 Per quanto non incomba alla Confederazione, l’esecuzione della presente legge

spetta ai Cantoni. 2 I Cantoni emanano le necessarie disposizioni d’esecuzione e le comunicano al Di-

partimento. 3 I Cantoni designano le autorità o le organizzazioni competenti per l’esecuzione e la

vigilanza. 4 Se un Cantone non emana in tempo utile le disposizioni d’esecuzione, il Consiglio

federale le emana provvisoriamente.

Art. 179 Alta vigilanza della Confederazione 1 Il Consiglio federale esercita l’alta vigilanza sull’esecuzione della legge da parte

dei Cantoni. 2 La Confederazione può ridurre o negare i contributi ai Cantoni che eseguono man-

chevolmente la legge. Questo vale anche qualora il diritto di ricorso secondo l’ar- ticolo 166 capoverso 3 non sia stato esercitato.

18 RS 616.1

Legge sull’agricoltura RU 1998

Art. 180 Collaborazione con organizzazioni e ditte 1 Nell’esecuzione della legge, la Confederazione e i Cantoni possono avvalersi della

collaborazione di ditte e organizzazioni o istituire apposite organizzazioni. 2 La collaborazione di tali ditte e organizzazioni è sottoposta alla vigilanza statale. I

compiti e le attribuzioni devono essere definiti dall’autorità competente. Tali ditte e organizzazioni devono presentare a quest’ultima un rendiconto della loro gestione e contabilità. È fatto salvo il controllo parlamentare federale e cantonale. 3 Il Consiglio federale e i Cantoni possono permettere alle suddette ditte e organiz-

zazioni di riscuotere tasse adeguate per la loro attività. Le tariffe necessitano l’auto- rizzazione del Dipartimento.

Art. 181 Controllo 1 Gli organi d’esecuzione della presente legge ordinano le misure di controllo e i

rilevamenti necessari all’esecuzione della presente legge, delle relative disposizioni d’esecuzione o delle decisioni su di esse fondate. 2 Le persone, ditte o organizzazioni il cui comportamento scorretto dà adito a con-

trolli, li ostacola o li impedisce sono tenute a coprire i costi che ne risultano. 3 Il Consiglio federale può delegare singole misure di controllo e rilevamenti ai Can-

toni.

Art. 182 Perseguimento di infrazioni 1 Il Consiglio federale può istituire un sistema di controllo per il perseguimento delle

infrazioni in ambito di: a. designazioni protette di prodotti agricoli; b. importazione, transito ed esportazione di prodotti agricoli. 2 Esso coordina l’esecuzione della legge sulle derrate alimentari19, della legge sulle dogane20 e della presente legge; può obbligare l’Amministrazione federale delle con- tribuzioni a fornire informazioni.

Art. 183 Obbligo di informare Nella misura necessaria all’esecuzione della presente legge, delle relative disposi- zioni d’esecuzione o delle decisioni su di esse fondate, agli organi competenti devo- no essere fornite in particolare le informazioni richieste, nonché presentati e conse- gnati provvisoriamente i documenti giustificativi per permetterne la verifica; dev’es- sere inoltre loro consentito l’accesso all’azienda, ai locali amministrativi e ai magaz- zini, nonché permesso l’esame dei libri contabili e della corrispondenza e il prelievo di campioni.

19 RS 817.0 20 RS 631.0

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Art. 184 Assistenza amministrativa fra le autorità 1 Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni rilasciano, su richiesta,

le informazioni necessarie alle autorità incaricate dell’esecuzione della presente leg- ge. 2 Se presumono che sia stata commessa un’infrazione penale, ne informano le auto-

rità d’esecuzione.

Art. 185 Dati per l’esecuzione 1 Al fine di disporre delle basi necessarie all’esecuzione della legge e al controllo

dell’efficacia, la Confederazione rileva e registra dati settoriali, come pure relativi a singole aziende: a. per l’esecuzione di provvedimenti di politica agricola; b. per la valutazione della situazione economica dell’agricoltura; c. per l’osservazione della situazione di mercato; d. quale contributo per la valutazione delle ripercussioni dell’agricoltura sulle basi esistenziali naturali e sulla cura del paesaggio rurale. 2 Il Consiglio federale può adottare disposizioni allo scopo di armonizzare il rileva-

mento e la registrazione di dati e per ottenere una statistica agricola uniforme. 3 Il Consiglio federale può affidare a servizi federali, Cantoni o altri enti l’esecu-

zione delle rilevazioni e la tenuta dei registri. Può versare indennità a tal fine. 4 L’organo federale responsabile può elaborare a scopi statistici i dati rilevati.

Art. 186 Commissione consultiva Il Consiglio federale istituisce una commissione consultiva permanente di 15 mem- bri al massimo che lo consigli nell’applicazione della presente legge.

Capitolo 2: Disposizioni transitorie

Art. 187 1 Le disposizioni abrogate nell’allegato alla presente legge rimangono applicabili a

tutte le fattispecie intervenute durante la loro validità ad eccezione delle prescrizioni procedurali. 2 Il Consiglio federale provvede affinché il riassetto del mercato lattiero si svolga in

modo ordinato e il processo di riforma coinvolga tutti i livelli del mercato. Durante un periodo transitorio di cinque anni al massimo a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, esso disciplina in particolare: a. il nuovo ordinamento degli aiuti per promuovere lo smercio all’interno del Pae- se e le esportazioni; b. l’ordinamento dei supplementi; c. l’acquisizione di capitali per finanziare la gestione di scorte, fino alla stagiona- tura compresa, nella produzione di formaggi a pasta dura e semidura, come pu- re nella gestione di scorte di burro.

Legge sull’agricoltura RU 1998

3 Il Consiglio federale mette a disposizione i mezzi necessari affinché il prezzo del

latte realizzato in media non sia inferiore di oltre il 10 per cento al prezzo d’obiet- tivo. 4 Esso può emanare disposizioni sui contratti di fornitura di latte stipulati fino a cin- que anni dopo l’entrata in vigore della presente legge. In particolare può stabilire la durata minima di tali contratti. 5 Durante il periodo transitorio e nei settori di cui al capoverso 2, il Consiglio fede-

rale può derogare mediante ordinanza alle disposizioni del titolo secondo se ragioni imperative lo richiedono. 6 Nell’applicazione della legislazione sull’agricoltura, durante il periodo di transi-

zione di cui all’articolo 1 lettera f dell’Accordo GATT del 15 aprile 199421 sull’agri- coltura, i mezzi finanziari che devono essere distolti dal sostegno interno in virtù degli impegni GATT contratti dalla Svizzera sono devoluti a favore di provvedi- menti per i quali la normativa GATT non prevede lo smantellamento. A questo pro- posito occorre tener conto della situazione economica generale e delle condizioni quadro sociali e finanziarie. 7 Gli articoli 5 capoverso 2 lettera b, 10 capoverso 3, 10e, 15 capoverso 2 lettera c e

112a della legge sull’agricoltura del 3 ottobre 195122 rimangono in vigore per le scuole tecniche superiori sino al loro riconoscimento da parte della Confederazione come scuole universitarie professionali. 8 La disposizione sui premi per la coltivazione di cereali da foraggio prevista dal- l’articolo 20 del decreto federale del 21 giugno 199123 concernente una modifica temporanea della legge sull’agricoltura rimane in vigore fino all’abrogazione della legge del 20 marzo 195924 sui cereali. 9 L’articolo 10 della legge del 15 giugno 196225 sulla vendita di bestiame, concer-

nente la vendita di lana di pecore indigene, rimane in vigore durante un periodo transitorio di cinque anni; i contributi sono smantellati gradualmente. 10 La prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (art. 70 cpv. 2) è applicabile al

più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente legge. 11 Per un periodo di dieci anni al massimo dopo l’entrata in vigore della presente legge, gli aiuti per la conduzione aziendale possono essere accordati anche nel caso in cui le difficoltà finanziarie ai sensi dell’articolo 78 capoverso 2 siano riconduci- bili a condizioni quadro economiche modificate.

12 La somma dei contributi federali versati per promuovere lo smercio (art. 12),

l’esportazione (art. 26), il settore del latte (art. 38-40), il settore del bestiame da ma- cello e della carne (art. 50) e il settore della produzione vegetale (art. 54 e 56-59) dev’essere ridotta di un terzo rispetto alle spese per il 1998, entro cinque anni dal- l’entrata in vigore della presente legge.

21 RU 1995 2150

22 RU 1953 1133 e relative modifiche.

23 RU 1991 2611, 1996 2783 24 RS 916.111.0 25 RS 916.301

Legge sull’agricoltura RU 1998

13 Gli effetti dei provvedimenti adottati per promuovere lo smercio (art. 12), l’espor-

tazione (art. 26), il settore del latte (art. 38-40), il settore del bestiame da macello e della carne (art. 50) e il settore della produzione vegetale (art. 54 e 56-59) devono essere valutati cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente legge. 14 Il Consiglio federale emana prescrizioni sul ritiro degli anticipi concessi all’orga-

nismo comune secondo l’articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 27 giugno 196926 sulla commercializzazione del formaggio. I dipartimenti e gli uffici designati a tal fine dal Consiglio federale sono abilitati a dare istruzioni all’organismo comune sulla realizzazione degli attivi e sull’adempimento degli obblighi; le prestazioni della Confederazione presuppongono il rispetto di tali istruzioni. La scelta dei liqui- datori che l’organismo comune deve nominare è subordinata all’approvazione del dipartimento designato a tale scopo dal Consiglio federale. La Confederazione copre i costi di liquidazione dell’organismo comune. Il Consiglio federale vigila affinché i responsabili di quest’ultimo non traggano profitto dalla liquidazione; parimenti, de- cide in quale misura il capitale azionario debba essere rimborsato. 15 L’articolo 55 entrerà in vigore soltanto dopo l’abrogazione della legge del 20

marzo 195927 sui cereali.

Capitolo 3: Referendum ed entrata in vigore

Art. 188

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

3 Gli articoli 38-42 sono applicabili durante 10 anni dall’entrata in vigore della pre- sente legge.

Consiglio nazionale, 29 aprile 1998 Consiglio degli Stati, 29 aprile 1998 Il presidente: Leuenberger Il presidente: Zimmerli Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 20 agosto 199828. 2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1999, ad eccezione delle disposi- zioni seguenti:

26 RS 916.356.0 27 RS 916.111.0 28 FF 1998 1927

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– il capitolo 2 del titolo secondo (art. 28 a 45) e l’allegato, lettere l-n, entrano in vigore il 1° maggio 1999; – l’articolo 160 capoverso 7 e il numero 7 dell’allegato entrano in vigore il 1° agosto 1999.

7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

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Allegato

Abrogazione e modifica del diritto vigente

Diritto previgente: abrogazione Sono abrogati: a. il decreto federale del 20 giugno 193929 che accorda un sussidio ai Cantoni di Svitto e di Glarona per la costruzione della strada del Pragel tra Hintertal e Vo- rauen; b. il decreto federale del 25 settembre 194130 che accorda un sussidio al Cantone di San Gallo per la bonifica della pianura del Reno; c. la legge sull’agricoltura del 3 ottobre 195131; è fatto salvo l’articolo 187 capo- verso 7 della presente legge; d. la legge federale del 14 dicembre 197932 istituente contributi per la gestione del suolo agricolo in condizioni difficili; e. il decreto federale del 28 marzo 195233 che assegna sussidi per i lavori di boni- fica fondiaria resi necessari dalle devastazioni cagionate dalle forze della natu- ra; f. la legge federale del 23 marzo 196234 sui crediti agricoli di investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale agricola; g. il decreto sullo zucchero del 23 giugno 198935; h. il decreto federale del 19 giugno 199236 sulla viticoltura; i. la legge federale del 15 giugno 196237 sulla vendita di bestiame; è fatto salvo l’articolo 187 capoverso 9 della presente legge; k. la legge federale del 28 giugno 197438 sui contributi ai tenutari di bestiame nel- la regione di montagna e nella zona prealpina collinare; l. il decreto del 29 settembre 195339 sullo statuto del latte; m. il decreto federale del 16 dicembre 198840 sull’economia lattiera; n. il disciplinamento del mercato caseario del 27 giugno 196941; o. la legge federale del 21 dicembre 196042 sui prezzi delle merci protette e la cas- sa di compensazione dei prezzi delle uova e dei prodotti di uova.

29 CS 4 1068 30 CS 4 1017

31 RS 910.1; RU 1953 1133 e relative modifiche.

32 RU 1980 679, 1991 857, 1992 288 2104 33 RU 1952 585 34 RU 1962 1323, 1972 2532, 1977 2249, 1991 362 857, 1992 288 2104 35 RU 1989 1904, 1992 288, 1993 325, 1995 1988 36 RU 1992 1986 37 RU 1962 1191, 1977 249, 1978 1407, 1979 860, 1991 857, 1992 288, 1993 325 38 RU 1974 2063, 1980 679, 1983 488, 1991 857, 1992 288 2104 39 RU 1953 1172, 1957 591, 1969 1074, 1971 1597, 1974 1857, 1979 1414, 1989 504, 1992 288, 1994 1648, 1996 2075 40 RU 1989 504, 1991 857, 1992 288, 1993 325, 1994 1634, 1995 2077 41 RU 1969 1067, 1991 857, 1993 901 42 RU 1961 273, 1987 2324, 1993 901, 1995 2097

Legge sull’agricoltura RU 1998

Modifica del diritto vigente

1. La legge federale sulla procedura amministrativa43 è modificata come segue:

Art. 71 d lett. h Gli articoli 71b e 71c non si applicano alle commissioni seguenti, la cui organizzazione è determinata esclusivamente dal diritto federale applicabile in materia: h. le commissioni regionali di ricorso in materia di contingenta- mento lattiero.

2. La legge federale sull’organizzazione giudiziaria44 è modificata come segue:

Art. 100 cpv. 1 lett. m n. 2

1 Inoltre il ricorso di diritto amministrativo non è ammissibile con-

tro: m. in materia d’agricoltura:

2. le decisioni concernenti il contingentamento lattiero;

3. La legge sulla tariffa delle dogane45 è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 3 lett. c 3 Se gli interessi dell’economia svizzera lo esigono, il Consiglio federale può, indi-

pendentemente da qualsiasi trattato tariffale e dopo essersi consultato con la Com- missione di periti doganali: c. determinare i contingenti doganali.

Art. 10 cpv. 3 e 4 3 Se le condizioni di mercato richiedono adeguamenti frequenti, il Consiglio federale

può delegare questa competenza al Dipartimento federale dell’economia. 4 Fatto salvo l’articolo 13 capoverso 1 lettere c e d della presente legge, negli articoli

20-22 della legge sull’agricoltura46 sono disciplinati i seguenti principi e competen- ze: a. la determinazione di prezzi soglia; b. la determinazione, la modifica e la ripartizione dei contingenti doganali elencati nell’allegato 2; c. la determinazione, la modifica e la ripartizione di contingenti doganali per pro- dotti agricoli conformemente all’articolo 4 capoverso 3 lettera c.

43 RS 172.021 44 RS 173.110 45 RS 632.10 46 RS 910.1; RU 1998 3033

Legge sull’agricoltura RU 1998

4. La legge sull’alcool47 è modificata come segue:

Art. 24-24quater Abrogati

5. La legge sulle derrate alimentari48 è modificata come segue:

Art. 9 lett. a Il Consiglio federale può limitare o vietare le sostanze e i processi seguenti qualora lo stato attuale della scienza non consenta di escludere che possano mettere in peri- colo la salute: a. materie ausiliarie dell’agricoltura (art. 158 e 159 della legge sull’agricoltura49), medicamenti veterinari e determinati processi di produzione agricola;

6. La legge federale del 24 gennaio 199150 sulla protezione delle acque è modificata come segue:

Art. 62 Provvedimenti presi dall’agricoltura 1 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione assegna indennità per provve-

dimenti presi dall’agricoltura per prevenire il convogliamento e il dilavamento di sostanze, se: a. i provvedimenti sono necessari a soddisfare le esigenze relative alla qualità delle acque superficiali e sotterranee; b. il Cantone interessato ha designato le zone in cui sono necessari i provvedi- menti e ha armonizzato i provvedimenti previsti; c. i provvedimenti non sono economicamente sostenibili. 2 Il Consiglio federale stabilisce le indennità. Queste non superano l’80 per cento dei

costi computabili. 3 Se per gli stessi provvedimenti presi sulla stessa superficie la Confederazione ac-

corda contributi conformemente alla legge sull’agricoltura del 29 aprile 199851 o al- la legge federale del 1° luglio 196652 sulla protezione della natura e del paesaggio, questi sono dedotti dai costi computabili. 4 L’Ufficio federale dell’agricoltura assicura globalmente ai Cantoni le indennità per

ogni zona in cui sono necessari provvedimenti. Per valutare se i provvedimenti pre- visti assicurano un’adeguata protezione delle acque consulta l’Ufficio federale del- l’ambiente, delle foreste e del paesaggio. I Cantoni attribuiscono le indennità ai sin- goli aventi diritto.

47 RS 680 48 RS 817.0 49 RS 910.1; RU 1998 3033 50 RS 814.20 51 RS 910.1; RU 1998 3033 52 RS 451

Legge sull’agricoltura RU 1998

Art. 67 secondo periodo ... Le decisioni dell’Ufficio federale dell’agricoltura a norma dell’articolo 62a capo- verso 4 possono essere impugnate presso la Commissione di ricorso del DFE.

7. La legge federale del 21 marzo 196953 sul commercio dei veleni è modificata co- me segue:

1 Le materie ausiliarie dell’agricoltura sottoposte alla presente legge possono essere

importate liberamente, fatti salvi i capoversi 4 e 5, se: a. si trovano nella lista dei veleni giusta l’articolo 4, e b. sono autorizzate conformemente alla legislazione sull’agricoltura. 2 Per valutare se le condizioni giusta il capoverso 1 lettera a sono soddisfatte, si con-

sidera anzitutto il tenore in sostanze attive. 3 Le materie ausiliarie importate giusta le prescrizioni del capoverso 1 sono poste

sotto la responsabilità dell’importatore. Egli notifica l’importazione delle sostanze ausiliarie all’Ufficio federale della sanità pubblica. 4 Per autorizzare l’importazione di cui al capoverso 1, il Consiglio federale discipli-

na le eccezioni alle disposizioni della presente legge. Stabilisce le condizioni da ri- spettare nell’interesse della sanità pubblica. 5 L’Ufficio federale della sanità pubblica prepara la lista dei veleni che soddisfano le

condizioni di cui al capoverso 1.

Art. 32 n. 1, nuovo comma tra il comma 2 e il comma 3 ... chiunque non notifica all’Ufficio federale della sanità pubblica le importazioni giu- sta l’articolo 3a, ...

53 RS 814.80