AS 1998 3114
Ordinanza dell'UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti
Ordinanza dell’UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti
del 7 dicembre 1998
L’Ufficio federale dell’agricoltura, visti gli articoli 19 capoverso 4, 43 capoverso 5 e 46 capoverso 5 dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 sui miglioramenti strutturali, ordina:
Art. 1 Graduazione degli aiuti agli investimenti La graduazione degli aiuti agli investimenti forfettari per l’aiuto iniziale, gli edifici d’abitazione, gli edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo, le rimesse, gli edifici alpestri, i porcili e i pollai nonché i supplementi per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (SSRA) sono men- zionati nell’allegato.
Art. 2 Valutazione dell’ubicazione della superficie agricola utile Se la superficie agricola utile computabile di un’azienda, assicurata a lungo termine, è ubicata in diverse zone, per il calcolo degli aiuti agli investimenti sono presi in considerazione: a. la zona che comprende oltre due terzi della superficie agricola utile; b. il valore medio delle aliquote delle rispettive zone, se la superficie agricola utile è situata in diverse zone nella misura compresa tra un terzo e due terzi.
Art. 3 Importo massimo degli aiuti agli investimenti per azienda L’importo massimo degli aiuti agli investimenti per gli edifici di economia rurale è limitato a 40 unità di bestiame grosso (UBG) per azienda. Per gli edifici comuni (comunità aziendale, comunità per la detenzione di animali o comunità analoghe) è limitato a 80 UBG, laddove per socio vengono computate al massimo 40 UBG.
Art. 4 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.
7 dicembre 1998 Ufficio federale dell’agricoltura: Burger
RS 913.211 1 RS 913.1; RU 1998 3092
3114 1998-0273
Aiuti forfettari agli investimenti RU 1998
Allegato (art.1)
Aiuti forfettari agli investimenti A. Crediti d’investimento per l’aiuto iniziale
Categorie Manodopera standard Importo forfettario in franchi
Categoria 1 0.80 - 1.19 40 000 Categoria 2 1.20 - 2.19 75 000 Categoria 3 ≥ 2.20 100'000
La manodopera standard è calcolata in virtù dell’articolo 3 dell’ordinanza del 7 di- cembre 19982 sulla terminologia agricola. L’aiuto iniziale della categoria 1 è accordato unicamente nelle regioni di cui all’ar- ticolo 89 capoverso 2 della legge sull’agricoltura3.
B. Crediti d’investimento per edifici d’abitazione
Elemento Cubatura massima Importo forfettario in franchi
Abitazione del capoazienda con alloggio per anziani 1200 m3 130 000 Abitazione del capoazienda 900 m3 100 000 Alloggio per anziani 600 m3 60 000
Per le aziende gestite a titolo accessorio giusta l’articolo 89 capoverso 2 della legge sull’agricoltura le cifre di cui sopra vanno dimezzate.
C. Aiuti agli investimenti per edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo C. 1 Contributi
Contributo federale e cantonale in franchi ------------------------------------------------------------------------------ di cui contributo federale, in funzione della capacità finanziaria del Cantone
Elemento Unità Regione di pianura Zone collinare Zone di montagna senza zona collinare e di montagna I II - IV
Nuovo edificio di economia rurale o trasformazione equivalente Nuovo edificio rurale Importo 0 15 000 20 000 di cui contributo federale forfettario 7500 – 8830 10 000 – 11 800 di base
2 RS 910.91; RU 1999 ... 3 RS 910.1; RU 1998 3033
Aiuti forfettari agli investimenti RU 1998
Contributo federale e cantonale in franchi ------------------------------------------------------------------------------ di cui contributo federale, in funzione della capacità finanziaria del Cantone
Elemento Unità Regione di pianura Zone collinare Zone di montagna senza zona collinare e di montagna I II - IV
Nuovo edificio rurale UBG 0 3700 6500 di cui contributo federale 1850 – 2180 3250 – 3830 Nuovo edificio rurale SSRA UBG 0 4200 7300 di cui contributo federale 2100 – 2470 3650 – 4300 Costruzione di singoli elementi Stalla Importo 0 10 000 14 000 di cui contributo federale forfettario 5000 – 5900 7000 – 8240 di base Stalla UBG 0 2500 4000 di cui contributo federale 1250 – 1470 2000 – 2360 Stalla SSRA UBG 0 3000 4'800 di cui contributo federale 1500 – 1770 2400 – 2830 Fienile/silo m3 0 30 40 di cui contributo federale 15.00 – 18.00 20.00 – 24.00 Impianto per il deposito di m3 0 45 60 concimi aziendali di cui contributo federale 22.50 – 26.50 30.00 – 35.50 Rimessa m2 0 50 70 di cui contributo federale 25.00 – 29.50 35.00 – 41.50
Osservazioni concernenti i contributi: Il contributo globale è il risultato della somma tra l’importo forfettario di base per ogni singolo caso e le aliquote forfettarie per UBG. L’importo forfettario di base è versato unicamente per la costruzione di nuovi edifici di economia rurale nonché per l’elemento stalla. C. 2 Crediti d’investimento
Elemento Unità Credito d’investimento in franchi
Regione di pianura Zone collinare Zone di montagna senza zona collinare e di montagna I II - IV
Nuovi edifici di economia rurale o trasformazioni equivalenti Nuovo edificio di economia UBG 7000 4500 4500 rurale Nuovo edificio SSRA UBG 7900 5100 5100 Costruzione di singoli elementi Stalla UBG 4500 3000 3000 Stalla SSRA UBG 5400 3600 3600 Fienile/silo m3 80 40 40 Impianto per il deposito di m3 100 60 60 concimi aziendali Rimessa m2 170 90 90
Aiuti forfettari agli investimenti RU 1998
C. 3 Disposizioni comuni per i contributi e i crediti d’investimento: a. In caso di costruzione di singoli elementi e di trasformazioni, la somma degli importi parziali non può essere superiore all’importo forfettario per un nuovo edificio di economia rurale. b. Per gli ovili, ad eccezione di quelli destinati alle pecore da latte, le aliquote so- no ridotte del 40 per cento. c. È inoltre possibile sostenere finanziariamente rimesse in aziende senza animali che consumano foraggio grezzo.
D. Aiuti agli investimenti per edifici alpestri
Elemento, parte dell’edificio, unità Contributo federale e Credito cantonale in franchi d’investi- -------------------------------- mento di cui contributo federale, in franchi in funzione della capacità finanziaria del Cantone
Capanna alpestre (parte abitativa); bestiame giovane e fino a 59 vacche 40 000 30 000 di cui contributo federale 20 000 – 23 530 Capanna alpestre (parte abitativa); a partire da 60 vacche 60 000 50 000 di cui contributo federale 30 000 – 35 300 Locali e impianti per la fabbricazione e lo stoccaggio del formaggio, per vacca da latte 1200 1000 di cui contributo federale 600 – 710 Stalla, compreso l’impianto per il deposito di concimi 1000 800 aziendali per UBG di cui contributo federale 500 – 590 Porcile, compreso l’impianto per il deposito di concimi 350 250 aziendali, per posta di maiale da ingrasso (PMI) di cui contributo federale 175 – 210
Disposizioni comuni: Viene sostenuta finanziariamente al massimo una posta di maiale da ingrasso per vacca da latte. Non devono essere superati i contributi massimi giusta gli articoli 19 capoverso 2 lettera b e 46 capoverso 2 lettera c dell’ordinanza del 7 dicembre 19984 sui miglio- ramenti strutturali.
4 RS 913.1; RU 1998 3092
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E. Crediti d’investimento per edifici di economia rurale per suini e pollame Nuovi edifici compresi i depositi di foraggi e l’impianto per il deposito di concimi aziendali
Specie animale Unità Credito d’investimento Credito d’investimento per unità in franchi per unità, compreso il supplemento SSRA in franchi
Suini riproduttori, discendenti Posta 2200 2550 e quota di verri compresi Suini da ingrasso Posta 260 300 Galline ovaiole 100 Poste 3000 3550 Pollame da allevamento e da 100 Poste 1400 1650 ingrasso
Aiuti forfettari agli investimenti RU 1998
Per mantenere il parallelismo d' impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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