AS 1999 1640
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Ghana concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti
Traduzione1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Ghana concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti
Concluso l’8 ottobre 1991 Entrato in vigore mediante scambio di note il 16 giugno 1993
Preambolo
La Confederazione Svizzera e la Repubblica del Ghana, animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati, nell’intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte, consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: (1) Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente: a) le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte, hanno la citta- dinanza della medesima; b) gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di per- sone o altri enti costituiti o organizzati altrimenti conformemente alla legi- slazione di detta Parte contraente, che hanno sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di questa stessa Parte; c) gli enti giuridici costituiti secondo la legislazione di un qualsiasi Paese, ef- fettivamente controllati da cittadini di questa Parte contraente, che possiedo- no una quota sostanziale in proprietà. (2) Il termine «investimenti» comprende ogni tipo di averi e in particolare: a) la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale, come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari; b) le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società; c) i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;
RS 0.975.236.3
1 Dal testo originale francese (RO 1999 1640).
1640 1998-0348
Promozione e reciproca protezione degli investimenti RU 1999
d) i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti di invenzio- ne, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenien- za), il know-how e qualsiasi altra forma di capitale commerciale; e) le concessioni, comprese le concessioni di ricerca, di estrazione o sfrutta- mento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell’autorità, conformemente alla legge. (3) Il termine «territorio» comprende le zone marittime adiacenti allo Stato costiero che può, in conformità del diritto internazionale, esercitare su di esse la sua sovra- nità o la sua giurisdizione.
Art. 2 Promozione, ammissione (1) Nei limiti del possibile, ciascuna Parte contraente promuove gli investimenti ef- fettuati sul proprio territorio da investitori dell’altra Parte contraente e ammette tali investimenti in conformità delle proprie leggi e regolamenti. (2) Dopo aver ammesso un investimento sul proprio territorio, ciascuna Parte con- traente rilascia le necessarie autorizzazioni, comprese quelle per l’esecuzione di contratti di licenza, d’assistenza tecnica, commerciale o amministrativa. Ogniqual- volta risulti necessario, ciascuna Parte contraente si adopera per rilasciare le autoriz- zazioni richieste per le attività di consulenti o di altre persone qualificate di cittadi- nanza straniera.
Art. 3 Protezione Ogni Parte contraente protegge, sul proprio territorio, gli investimenti effettuati in conformità delle proprie leggi e regolamenti, da investitori dell’altra Parte contra- ente e non ostacola, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento, l’estensione, la vendita e se del caso la liquida- zione di tali investimenti.
Art. 4 Trattamento (1) Ogni Parte contraente garantisce sul proprio territorio un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati dagli investitori dell’altra Parte contraente. Questo tratta- mento non dev’essere meno favorevole di quello accordato da ogni Parte contraente agli investimenti effettuati sul proprio territorio dai propri investitori o di quello ac- cordato da ogni Parte contraente agli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori della nazione più favorita, se quest’ultimo trattamento è più favorevole. (2) Il trattamento della nazione più favorita non si applica ai privilegi che una Parte contraente accorda agli investimenti di uno Stato terzo in virtù della propria parteci- pazione presente o futura a una zona di libero scambio, unione doganale o economi- ca o organizzazione regionale analoga.
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Art. 5 Imposizione (1) Per quanto concerne imposte, tributi e canoni, come anche riduzioni o esenzioni fiscali, ogni Parte accorda agli investitori dell’altra Parte contraente che svolgono un’attività economica tramite un ente giuridico sul territorio della prima Parte, un trattamento non meno favorevole di quello accordato da ogni Parte contraente agli investimenti effettuati sul proprio territorio dai propri investitori o di quello accor- dato a cittadini di uno Stato terzo, se quest’ultimo trattamento è più favorevole. (2) Tuttavia, non verranno considerati i privilegi fiscali particolari che una Parte contraente accorda agli investitori di uno Stato terzo in virtù di un accordo di doppia imposizione, della sua partecipazione presente o futura a una zona di libero scambio, unione doganale o economica o organizzazione regionale analoga.
Art. 6 Rimpatrio degli investimenti e dei redditi Ogni Parte contraente sul cui territorio sono stati effettuati investimenti da investito- ri dell’altra Parte contraente accorda a questi ultimi il libero trasferimento dei relati- vi pagamenti, in particolare: a) gli interessi, dividendi, benefici e altri redditi correnti; b) i rimborsi di prestiti; c) gli importi destinati a coprire le spese relative alla gestione degli investi- menti; d) i canoni e gli altri pagamenti derivanti dai diritti di cui all’articolo 1 para- grafo (2) lettere (c), (d) e (e) del presente Accordo; e) i conferimenti supplementari di capitali necessari alla gestione e allo svilup- po degli investimenti; f) i proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale di un investi- mento, compresi gli eventuali plusvalori.
Art. 7 Espropriazione (1) Gli investimenti di investitori di una Parte contraente effettuati sul territorio dell’altra Parte sono sottoposti a provvedimenti di espropriazione o nazionalizzazio- ne o a provvedimenti analoghi o equivalenti (detti qui di seguito «espropriazione») soltanto a condizione che: a) i provvedimenti siano presi per ragioni di interesse pubblico inerenti alle esigenze interne della Parte contraente interessata, non siano discriminatori e siano conformi alle prescrizioni legali; b) i provvedimenti siano accompagnati da disposizioni che prevedano un in- dennizzo equivalente al valore intero e effettivo dell’investimento immedia- tamente prima dell’espropriazione o quando l’espropriazione divenne pub- blica, la data più recente essendo determinante; c) l’ammontare dell’indennizzo sia versato senza indugio in una valuta libera- mente convertibile accettata dall’avente diritto e liberamente trasferibile nel Paese da lui designato;
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d) se l’indennizzo non è versato entro sei mesi a decorrere dalla data della de- terminazione dell’ammontare, siano calcolati interessi, secondo gli usi com- merciali, versati fino al rimborso integrale. (2) L’investitore che subisce tali provvedimenti ha il diritto di esigere che l’ammon- tare dell’indennizzo sia determinato senza indugio mediante decisione giuridica, in conformità alle leggi dello Stato che ha deciso l’espropriazione, o mediante conven- zione tra le Parti. Impregiudicati gli articoli 12 e 13 del presente Accordo, l’in- vestitore può inoltre richiedere, in conformità ai principi di cui al paragrafo (1) del presente articolo, una perizia del proprio caso e una stima del proprio investimento da parte di un tribunale o di un’autorità indipendente della Parte contraente in causa.
Art. 8 Indennizzo delle perdite Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subìto perdite a se- guito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emer- genza o rivolta sopraggiunti sul territorio dell’altra Parte contraente, fruiscono, da parte di quest’ultima, di un trattamento conforme all’articolo 4 del presente Accor- do. L’indennizzo è garantito in ogni caso.
Art. 9 Investimenti anteriori all’Accordo Il presente Accordo si applica anche agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra, conformemente alle sue leggi e ai suoi re- golamenti, prima dell’entrata in vigore dell’Accordo.
Art. 10 Altre condizioni Le condizioni previste dal presente Accordo non ostano all’applicazione di condi- zioni più favorevoli convenute o da convenirsi da una Parte contraente con gli inve- stitori dall’altra Parte contraente.
Art. 11 Surrogazione Se una Parte contraente ha accordato una garanzia finanziaria contro i rischi non commerciali a un investimento effettuato da un investitore sul territorio dell’altra Parte, quest’ultima, in virtù del principio di surrogazione, riconosce la cessione dei diritti dell’investitore alla prima Parte contraente nel caso in cui un pagamento sia stato effettuato in virtù di tale garanzia.
Art. 12 Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente (1) Per quanto possibile, le controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente in merito a un impegno assunto dalla prima riguardo a un investimento effettuato sul proprio territorio ai sensi del presente Accordo è compo- sta in via amichevole tra le parti in causa. (2) Se tali controversi non trovassero alcuna soluzione amichevole ai sensi del para- grafo (1) del presente articolo, entro sei mesi a decorrere dalla richiesta scritta di una
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Parte contraente, la controversia sarà sottoposta a una procedura d’arbitrato interna- zionale o di conciliazione. (3) Qualora la controversia sia sottoposta a una procedura d’arbitrato o conciliazio- ne internazionale, la Parte lesa può scegliere di rivolgersi: a) al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti (rispettando le disposizioni della Convenzione di Washington del 18 marzo 19652 per la composizione delle controversie relative agli in- vestimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, e del meccanismo supplementare per la gestione di procedure d’arbitrato e di accertamento dei fatti, per quan- to questo meccanismo sia applicabile); o b) a un arbitro internazionale da designare o a un tribunale arbitrale ad hoc co- stituito secondo le norme d’arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale. (4) Nel presente Accordo, ciascuna Parte contraente si impegna a sottoporre le con- troversie a una procedura d’arbitrato o conciliazione internazionale sulle controver- sie relative agli investimenti.
Art. 13 Controversie tra Parti contraenti (1) Le controversie tra Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte in via diplomatica. (2) Se le due Parti contraenti non giungono a un’intesa entro dodici mesi dall’in- sorgere della controversia, quest’ultima è sottoposta, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro. I due arbitri così designati nominano un presidente, che deve essere cittadi- no di uno Stato terzo. (3) Se una Parte contraente non ha designato il proprio arbitro e non ha dato seguito all’invito rivoltole dall’altra Parte di procedere entro due mesi a tale designazione, l’arbitro è nominato, a richiesta di quest’ultima Parte, dal Presidente della Corte In- ternazionale di Giustizia. (4) Se i due arbitri non si accordano sulla scelta del presidente nei due mesi succes- sivi alla loro designazione, quest’ultimo è nominato, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. (5) Se, nei casi previsti nei paragrafi (3) e (4) del presente articolo, il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia è impedito di esercitare il suo mandato o è cittadino di una Parte contraente, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se quest’ultimo fosse impedito o fosse cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una Parte contraente. (6) Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce la pro- pria procedura. (7) Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti.
2 RS 0.975.2 (RU 1968 938)
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Art. 14 Osservanza degli impegni Ciascuna Parte contraente assicura in ogni momento l’osservanza degli impegni as- sunti nei confronti degli investimenti effettuati dagli investitori dell’altra Parte con- traente.
Art. 15 Disposizioni finali (1) Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno in cui i due Governi si saranno reciprocamente notificato l’adempimento delle formalità costituzionali richieste per la conclusione e la messa in vigore di accordi internazionali e rimarrà in vigore per un periodo di dieci anni. Sarà tacitamente rinnovato di volta in volta per un periodo di cinque anni, alle stesse condizioni, sempreché un venga denunziato per scritto, con preavviso di sei mesi. (2) In caso di denunzia, le disposizioni degli articoli 1-14 del presente Accordo si applicheranno ancora per dieci anni agli investimenti effettuati prima della denunzia medesima.
Fatto ad Accra, l’8 ottobre 1991, in quattro originali, di cui due in francese e due in inglese, ogni testo facente parimenti fede.
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica del Ghana: R. Jeker S. K. Apea