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AS 1999 1751

Ordinanza sulle sostanze pericolose per l'am biente

Ordinanza sulle sostanze pericolose per l'ambiente (Ordinanza sulle sostanze, Osost)

Modifica del 31 marzo 1999

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L'ordinanza del 9 giugno 19861 sulle sostanze è modificata come segue:

Allegato 4.3, cifra 4 cpv. 2 e 3 2 Nella zona di protezione delle acque sotterranee S2, i prodotti per il trattamento

delle piante possono ancora essere impiegati sino al 31 dicembre 2000; restano salvi l'impiego di prodotti per il trattamento delle piante sulle strade ferrate e lungo i loro bordi nonché la cifra 3 capoverso 4. 3 Sino al 31 dicembre 2000, per l'impiego di erbicidi e di regolatori dello sviluppo

vale la cifra 3 capoverso 2 lettera c nella versione del 30 novembre 1992; resta salva la cifra 3 capoverso 4.

II La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 1999.

31 marzo 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

1 RS 814.013

1999-4183 1751

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