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AS 1999 2104

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo di Hong Kong concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

Traduzione1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo di Hong Kong concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

Concluso il 22 settembre 1994 Entrato in vigore mediante scambio di note il 22 ottobre 1994

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero e il Governo di Hong Kong, debitamente autorizzato a concludere il presente Accordo dal governo sovrano re- sponsabile dei suoi affari esteri, detti qui di seguito «Parti contraenti»; animati dal desiderio di creare condizioni favorevoli all’incremento degli investi- menti effettuati da investitori di una Parte contraente nella zona dell’altra; riconoscendo che la promozione e la protezione reciproche di tali investimenti in virtù di un accordo contribuiranno a stimolare le iniziative individuali nel settore degli affari e aumenteranno la prosperità nelle due zone, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: (1) il termine «zona»: (a) include, per quanto concerne Hong Kong, l’isola di Hong Kong, Kowloon e i New Territories; (b) designa, per quanto concerne la Confederazione Svizzera, il territorio nazio- nale svizzero; (2) il termine «investitore» designa: (a) per quanto concerne Hong Kong: (i) le persone fisiche che hanno diritto di risiedere nella sua zona; (ii) le imprese, comprese le società sotto forma di persone giuridiche, so- cietà di persone e associazioni fondate o costituite conformemente alla legislazione in vigore nella sua zona, nonché le imprese controllate di- rettamente o indirettamente da persone che hanno il diritto di risiedere nella sua zona o da imprese fondate o costituite conformemente alla le- gislazione in vigore nella sua zona; (b) per quanto concerne la Confederazione Svizzera:

RS 0.975.241.6

1 Dal testo originale francese (RO 1999 2104).

2104 1998-0349

Promozione e protezione reciproche degli investimenti RU 1999

(i) le persone fisiche che hanno la cittadinanza svizzera; (ii) le imprese, comprese le società sotto forma di persone giuridiche, so- cietà di persone, associazioni e altre organizzazioni costituite o orga- nizzate altrimenti conformemente alla sua legislazione, nonché le im- prese controllate direttamente o indirettamente da persone che hanno la cittadinanza svizzera o da imprese stabilite conformemente alla legisla- zione svizzera; (3) il termine «forze pubbliche» designa: (a) per quanto concerne Hong Kong, le forze armate del governo sovrano re- sponsabile dei suoi affari esteri; (b) per quanto concerne la Confederazione Svizzera, le sue forze armate; (4) l’espressione «liberamente convertibile» significa esente da qualsiasi controllo dei cambi e trasferibile all’estero in qualsivoglia moneta; (5) il termine «investimenti» designa ogni tipo di averi e in particolare, ma non esclusivamente: (a) la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale, come oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari o usufrutti; (b) le quote sociali, azioni, obbligazioni e titoli di credito di un’impresa nonché qualsiasi altra forma di partecipazione a un’impresa, comprese quelle con- giunte; (c) i crediti monetari o diritti a qualsiasi prestazione contrattuale di valore fi- nanziario; (d) i diritti nel settore della proprietà intellettuale, dei processi tecnici, del «know-how» e del «goodwill»; (e) le concessioni commerciali o diritti analoghi conferiti per legge o per con- tratto, comprese le concessioni di ricerca, di coltivazione, di estrazione o di sfruttamento di risorse naturali. una modifica della forma d’investimento degli averi non ne tange la qualità d’inve- stimento; (6) il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e ingloba in particolare, ma non esclusivamente, gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni e gli onorari.

Art. 2 Promozione degli investimenti (1) Ciascuna Parte contraente incoraggia, nell’ambito delle proprie leggi e regola- menti, gli investitori dell’altra Parte contraente a effettuare investimenti nella pro- pria zona creando condizioni favorevoli a tali investimenti, e ammette tali investi- menti fatto salvo il diritto di esercitare i poteri conferitile dalla propria legislazione. (2) Ciascuna Parte contraente rilascia, conformemente alle proprie leggi e regola- menti, le necessarie autorizzazioni inerenti a questi investimenti e all’esecuzione di contratti di licenza, d’assistenza tecnica, commerciale o amministrativa.

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Art. 3 Trattamento e protezione degli investimenti e dei redditi (1) Gli investimenti e i redditi degli investitori di ciascuna Parte contraente fruisco- no in qualsiasi momento di un trattamente giusto ed equo e beneficiano di una pro- tezione e di una sicurezza integrali nella zona dell’altra Parte contraente. Nessuna delle due Parti contraenti intralcia in qualsivoglia maniera, con provvedimenti ingiu- stificati o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento o l’alienazione di investimenti effettuati nella propria zona da investitori dell’altra Parte contraente. (2) Ciascuna Parte contraente sottopone, nella propria zona, gli investimenti e i red- diti degli investitori dell’altra Parte contraente a un trattamento non meno favore- vole di quello ch’essa accorda agli investimenti e ai redditi dei suoi propri investitori o agli investimenti e ai redditi degli investitori di uno Stato terzo, a seconda che l’uno o l’altro trattamento sia più favorevole per l’investitore interessato. (3) Ciascuna Parte contraente sottopone, nella propria zona, gli investitori dell’altra Parte contraente, per quanto concerne la gestione, il mantenimento, l’uso, il godi- mento o l’alienazione dei loro investimenti, a un trattamento non meno favorevole di quello ch’essa accorda ai suoi propri investitori o agli investitori di uno Stato terzo, a seconda che l’uno o l’altro trattamento sia più favorevole per l’investitore interes- sato. (4) Se la legislazione di una Parte contraente accorda agli investimenti degli inve- stitori dell’altra Parte contraente un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, questa legislazione prevale sul presente Accordo per quanto sia più favorevole.

Art. 4 Compensazione di perdite (1) Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti nella zona dell’altra Parte contraente abbiano subito perdite dovute alla guerra o a qualsiasi altro con- flitto armato, rivoluzione, stato d’urgenza, rivolta, insurrezione o sommossa interve- nuti nella zona di quest’ultima Parte contraente sono da questa sottoposti, per quanto concerne la restituzione, l’indennizzo, la compensazione o qualsiasi altra li- quidazione, a un trattamento non meno favorevole di quello che questa Parte con- traente accorda ai suoi propri investitori o agli investitori di uno Stato terzo, a se- conda che l’uno o l’altro trattamento sia più favorevole per l’investitore interessato. I pagamenti sono liberamente convertibili. (2) Impregiudicato il paragrafo (1), gli investitori di una Parte contraente che, in una situazione di cui al detto paragrafo, subiscano perdite nella zona dell’altra Parte contraente dovute a: (a) la requisizione dei loro beni da parte delle forze pubbliche o delle autorità di quest’ultima o (b) la distruzione dei loro beni da parte delle forze pubbliche o delle autorità di quest’ultima, senza che tale distruzione risulti da un combattimento o sia ri- chiesta dalla necessità della situazione, ricevono una restituzione o compensazione ragionevole. Questi pagamenti sono li- beramente convertibili.

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Art. 5 Espropriazione (1) Gli investitori di ciascuna Parte contraente non sono, nella zona dell’altra Parte contraente, privati dei loro investimenti né sottoposti a provvedimenti di effetto equivalente a una tale privazione, eccetto che questi provvedimenti siano conformi alle prescrizioni legali, non siano discriminatori, siano presi a fini pubblici legati alle esigenze interne di questa Parte contraente e comportino una compensazione. Tale compensazione corrisponde al valore reale dell’investimento immediatamente prima della privazione o prima che l’imminenza di quest’ultima sia divenuta di no- torietà pubblica, a seconda che l’uno o l’altro fatto si produca per primo. La com- pensazione comprende un interesse a un saggio commerciale normale fino alla data del pagamento, è versata senza ritardi ingiustificati ed è effettivamente realizzabile e liberamente convertibile. L’investitore interessato ha il diritto, conformemente alla legge della Parte contraente che procede alla privazione, a un esame rapido del caso e a una stima dell’investimento da parte dell’autorità giudiziaria o di un’altra auto- rità indipendente di questa Parte secondo i principi fissati nel presente paragrafo. (2) La Parte contraente che espropri i beni di un’impresa fondata o costituita con- formemente alla legislazione in vigore in qualsivoglia parte della sua zona e nella quale investitori dell’altra Parte contraente possiedano quote sociali provvede, nella misura necessaria e fatta salva la propria legislazione, affinché la compensazione di cui al paragrafo (1) sia messa a disposizione di questi investitori.

Art. 6 Trasferimento d’investimenti e di redditi (1) Per quanto concerne gli investimenti, ciascuna Parte contraente garantisce agli investitori dell’altra Parte contraente il diritto illimitato di trasferire all’estero i loro investimenti e i loro redditi. (2) Ciascuna Parte contraente garantisce pure agli investitori dell’altra Parte con- traente il diritto illimitato di trasferire fondi per mantenere o incrementare l’inve- stimento, per rimborsare prestiti o per adempiere altri obblighi contrattuali legati all’investimento. (3) I trasferimenti di moneta vanno effettuati senza indugio in qualsiasi moneta con- vertibile. Salvo accordo contrario con l’investitore, i trasferimenti sono eseguiti al tasso di cambio applicabile alla data del trasferimento.

Art. 7 Eccezioni Le disposizioni del presente Accordo concernenti la concessione di un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investitori delle due Parti contraenti o agli investitori di un altro Stato non possono essere interpretate nel senso di obbliga- re una Parte contraente a estendere agli investitori dell’altra Parte contraente i van- taggi di un trattamento, di una preferenza o di un privilegio risultanti da un accordo istitutivo di una zona di libero scambio, di un’unione doganale o di un mercato co- mune, o di una convenzione o di un accordo internazionali concernenti esclusiva- mente o principalmente l’imposizione. Le due Parti contraenti, pur riconoscendo l’obbligo di accordare il trattamento di cui all’articolo 3 paragrafo (1), non sono nemmeno obbligate ad applicare le disposizioni summenzionate per quanto concerne

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la loro legislazione interna riguardante esclusivamente o principalmente l’imposi- zione.

Art. 8 Surrogazione (1) Se una Parte contraente o l’organismo da essa designato effettua un pagamento in virtù di una garanzia accordata per un investimento fatto nella zona dell’altra Parte contraente, quest’ultima riconosce la cessione per legge o in virtù di una tran- sazione legale di qualsiasi diritto o credito dell’investitore indennizzato alla prima Parte contraente o all’organismo da essa designato e riconosce pure il fatto che la prima Parte contraente o l’organismo da essa designato è abilitata a esercitare questi diritti e a far valere questi crediti secondo il principio di surrogazione, al pari di que- sto investitore. (2) In qualsiasi circostanza, la prima Parte contraente o l’organismo da essa desi- gnato ha il diritto, per quanto concerne i diritti e i crediti da essa acquisiti in virtù della cessione e qualsiasi pagamento ricevuto in esecuzione dei medesimi, allo stes- so trattamento che l’investitore indennizzato aveva il diritto di ricevere in virtù del presente Accordo relativamente all’investimento interessato e ai pertinenti redditi. (3) Qualsiasi pagamento ricevuto dalla prima Parte contraente o dall’organismo da essa designato in esecuzione dei diritti e crediti acquisiti è liberamente convertibile. Questi pagamenti sono parimenti a libera disposizione della prima Parte contraente per sopperire ad ogni spesa incorsa nella zona dell’altra Parte contraente.

Art. 9 Applicazione Le disposizioni del presente Accordo si applicano agli investimenti effettuati nella zona di una Parte contraente dagli investitori dell’altra Parte contraente prima o do- po la data d’entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 10 Altri obblighi Ciascuna Parte contraente rispetta qualsiasi impegno da essa assunto riguardo agli investimenti degli investitori dell’altra Parte contraente.

Art. 11 Composizione delle controversie in merito agli investimenti Le controversie tra un investitore di una Parte contraente e l’altra Parte contraente in merito a un investimento del primo nella zona della seconda che non fosse composto in via amichevole va sottoposto, dopo sei mesi a contare dalla notificazione scritta del reclamo, alle procedure di composizione finale convenute dalle parti in causa. Se nessuna procedura fosse convenuta durante questo periodo di sei mesi, la controver- sia va sottoposta ad arbitrato, a richiesta dell’investitore interessato, secondo le norme d’arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale allora vigenti. Le parti possono convenire per scritto di modificare que- ste norme.

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Art. 12 Controversie tra Parti contraenti (1) Le controversie tra Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo sono composte prioritariamente in via negoziale. (2) Se le due Parti contraenti non giungono a una soluzione negoziale, la controver- sia può essere sottoposta a una persona o a un organismo da esse riconosciuti oppu- re, a richiesta dell’una o dell’altra Parte contraente, va sottoposta per decisione a un tribunale arbitrale di tre membri, così istituito: (a) entro sessanta giorni a contare dal ricevimento della domanda d’arbitrato, ciascuna Parte contraente designa un arbitro. Entro sessanta giorni dalla de- signazione del secondo arbitro, i due arbitri designano di comune intesa quale terzo arbitro e presidente del tribunale un cittadino di uno Stato che possa essere considerato neutrale riguardo alla controversia; (b) se, nei termini precisati qui sopra, non si è proceduto a una delle designazio- ni, l’una o l’altra Parte contraente può domandare al presidente della Corte internazionale di giustizia, a titolo personale e individuale, di procedere en- tro trenta giorni alla designazione richiesta. Se il presidente ritiene d’essere cittadino di uno Stato che non può essere considerato neutrale riguardo alla controversia, la designazione è fatta dal vicepresidente o, se quest’ultimo è anche lui impedito di esercitare il mandato per lo stesso motivo, dal giudice più anziano della Corte che non sia impedito per questo motivo. (3) Salvo disposizione contraria del presente articolo o salvo accordo contrario delle Parti contraenti, il tribunale fissa i limiti della propria giurisdizione e stabilisce la propria procedura. (4) Salvo accordo contrario delle Parti contraenti o salvo prescrizione contraria del tribunale, ciascuna Parte contraente sottopone una memoria entro sessanta giorni a contare dalla costituzione completa del tribunale. Le risposte devono essere presen- tate entro un termine supplementare di sessanta giorni. Il tribunale tiene udienza a richiesta dell’una o dell’altra Parte contraente o di sua iniziativa entro trenta giorni a contare dal termine di presentazione delle risposte. (5) Il tribunale si adopera per emettere una decisione scritta entro trenta giorni a contare dalla fine dell’udienza o, in assenza di udienza, dal termine di presentazione

delle risposte. La decisione è presa a maggioranza dei voti. (6) Le Parti contraenti possono sottoporre domande di chiarificazione della decisio- ne entro trenta giorni a contare dal suo ricevimento e la chiarificazione va conse- gnata entro trenta giorni a contare dalla domanda. (7) Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti. (8) Ciascuna Parte contraente assume le spese dell’arbitro da essa designato. Le altre spese del tribunale sono ripartite in parti uguali tra le Parti contraenti, comprese le spe- se occasionate dal presidente, dal vicepresidente e da un altro giudice della Corte inter- nazionale di giustizia nel compimento delle procedure di cui al paragrafo (2) (b).

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Art. 13 Entrata in vigore Il presente Accordo entra in vigore trenta giorni dopo che le Parti si saranno reci- procamente notificate per scritto l’adempimento delle formalità richieste in merito.

Art. 14 Durata e denunzia (1) Il presente Accordo resta in vigore per un periodo di quindici anni. Se non sarà stato denunziato dall’una o dall’altra Parte contraente dodici mesi prima della sca- denza, sarà tacitamente rinnovato di volta in volta per un periodo di dieci anni, fer- mo restando che ciascuna Parte contraente potrà denunziarlo con preavviso di alme- no dodici mesi prima della scadenza del periodo di validità in corso. (2) Per quanto concerne gli investimenti fatti prima della data di denunzia, le dispo- sizioni del presente Accordo rimarranno valide per un periodo supplementare di quindici anni a partire da questa data.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai loro Governi, han- no firmato il presente Accordo.

Fatto a Hong Kong, il 22 settembre 1994, in due esemplari nelle lingue cinese, in- glese e francese, ogni testo facente parimenti fede.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo di Hong Kong: F. Blankart T. H. Chau

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