AS 1999 2173
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Gambia concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti
Traduzione1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Gambia concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti
Concluso il 22 novembre 1993 Entrato in vigore mediante scambio di note 30 marzo 1994
Preambolo Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Gambia, animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati, nell’intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte, consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: (1) Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente: (a) le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte, hanno la citta- dinanza della medesima; (b) gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di per- sone o altri enti costituiti o organizzati altrimenti conformemente alla legi- slazione di detta Parte contraente, che hanno sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di questa stessa Parte; (c) gli enti giuridici, costituiti secondo la legislazione di un qualsiasi Paese, di- rettamente o indirettamente controllati da cittadini di questa Parte contraente o da enti giuridici aventi sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di detta Parte. (2) Il termine «investimenti» designa ogni tipo di averi e in particolare: (a) la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale, come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari; (b) le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società; (c) i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;
RS 0.975.235.8
1 Dal testo originale francese (RO 1999 2173).
1998-0347 2173
Promozione e protezione reciproche degli investimenti RU 1999
(d) i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti di invenzio- ne, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenien- za), il know-how e la clientela; (e) le concessioni, comprese le concessioni di ricerca, di estrazione o sfrutta- mento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell’autorità, conformemente alla legge. (3) Il termine «territorio» comprende le zone marittime adiacenti allo Stato costiero che può, in conformità del diritto internazionale, esercitare su di esse la sua sovra- nità o la sua giurisdizione.
Art. 2 Promozione, ammissione (1) Nei limiti del possibile, ciascuna Parte contraente promuove gli investimenti ef- fettuati sul proprio territorio da investitori dell’altra Parte contraente e ammette tali investimenti in conformità delle proprie leggi e regolamenti. (2) Dopo aver ammesso un investimento sul proprio territorio, ciascuna Parte con- traente rilascia le necessarie autorizzazioni, comprese quelle per l’esecuzione di contratti di licenza, d’assistenza tecnica, commerciale o amministrativa. Ogniqual- volta risulti necessario, ciascuna Parte contraente si adopera per rilasciare le autoriz- zazioni richieste per le attività di consulenti o di altre persone qualificate di cittadi- nanza straniera.
Art. 3 Protezione, trattamento (1) Ciascuna Parte contraente protegge, sul proprio territorio, gli investimenti effet- tuati in conformità delle proprie leggi e regolamenti da investitori dell’altra Parte contraente e non ostacola, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori, la ge- stione, il mantenimento, l’uso, il godimento, l’estensione, la vendita e se del caso la liquidazione di tali investimenti. In particolare, ogni Parte contraente rilascia le au- torizzazioni di cui all’articolo 2 paragrafo (2) del presente Accordo. (2) Ogni Parte contraente garantisce sul proprio territorio un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati dagli investitori dell’altra Parte contraente. Questo trattamento non dev’essere meno favorevole di quello accordato da ogni Parte con- traente agli investimenti effettuati sul proprio territorio dai propri investitori o di quello accordato da ogni Parte contraente agli investimenti effettuati sul proprio ter- ritorio da investitori della nazione più favorita, se quest’ultimo trattamento è più fa- vorevole. (3) Il trattamento della nazione più favorita non si applica ai privilegi che una Parte contraente accorda agli investimenti di uno Stato terzo in virtù della propria parteci- pazione o associazione a una zona di libero scambio, a un’unione doganale o a un mercato comune.
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Art. 4 Libero trasferimento Ciascuna Parte contraente sul cui territorio sono stati effettuati investimenti da inve- stitori dell’altra Parte contraente accorda a questi ultimi il libero trasferimento dei relativi pagamenti, in particolare: (a) gli interessi, utili, dividendi e altri redditi correnti; (b) i rimborsi di prestiti; (c) gli importi destinati a coprire le spese relative alla gestione degli investi- menti; (d) i canoni e gli altri pagamenti derivanti dai diritti di cui all’articolo 1 para- grafo (2) lettere (c), (d) ed (e) del presente Accordo; (e) i conferimenti supplementari di capitali necessari al mantenimento e allo sviluppo degli investimenti; (f) i proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale di un investi- mento, compresi gli eventuali plusvalori.
Art. 5 Spoliazione, indennizzo (1) Nessuna Parte contraente prende, direttamente o indirettamente, provvedimenti di espropriazione o nazionalizzazione, né provvedimenti analoghi o equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell’altra Parte contraente, tranne che per ragioni di interesse pubblico e a condizione ch’essi siano presi su base non discri- minatoria, siano conformi alle prescrizioni legali e implichino un indennizzo effetti- vo e adeguato. L’ammontare dell’indennizzo, interesse compreso, è stabilito nella valuta del Paese d’origine dell’investimento e versato senza indugio all’avente di- ritto, indipendentemente dal suo luogo di domicilio o di sede. (2) Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subìto perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emer- genza o rivolta sopraggiunti sul territorio dell’altra Parte contraente, fruiscono, da parte di quest’ultima, di un trattamento conforme all’articolo 3 paragrafo (2) del pre- sente Accordo per quanto concerne la restituzione, l’indennizzo, la compensazione o ogni altra pertinente contropartita.
Art. 6 Investimenti anteriori all’Accordo Il presente Accordo si applica anche agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra, conformemente alle sue leggi e ai suoi re- golamenti, prima dell’entrata in vigore dell’Accordo.
Art. 7 Condizioni più favorevoli Le condizioni previste dal presente Accordo non ostano all’applicazione di condi- zioni più favorevoli convenute o da convenirsi da una Parte contraente con gli inve- stitori dall’altra Parte contraente.
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Art. 8 Surrogazione Se una Parte contraente ha accordato una garanzia finanziaria contro i rischi non commerciali a un investimento effettuato da un proprio investitore sul territorio dell’altra Parte, quest’ultima, in virtù del principio di surrogazione, riconosce la ces- sione dei diritti dell’investitore alla prima Parte contraente nel caso in cui un paga- mento sia stato effettuato in virtù di tale garanzia.
Art. 9 Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente (1) Impregiudicato l’articolo 10 del presente Accordo (Controversie tra Parti con- traenti), al fine di trovare una soluzione alle controversie in merito ad investimenti tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente le parti interes- sate procedono a consultazioni. (2) Se le tali consultazioni non portano a un’intesa entro dodici mesi e se l’inve- stitore in causa vi consente per scritto, la controversia è sottoposta per arbitrato al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investi- menti istituito dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 19652 per la compo- sizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati. A tal fine, come previsto dagli articoli 28 e 36 della Convenzione, la procedura può essere avviata da ciascuna parte in causa mediante richiesta indirizzata al Segretario generale del Centro. Qualora le parti fossero in disaccordo sulla procedura più ap- propriata, conciliazione o arbitrato, la scelta spetta all’investitore in causa. La Parte contraente che è parte in causa non può, in nessun momento della procedura di composizione della controversia o di esecuzione della sentenza, eccepire che l’investitore ha ottenuto, in virtù di un contratto di assicurazione, un indennizzo a copertura totale o parziale del danno subìto. (3) Una società che è stata incorporata o costituita conformemente alle leggi in vigo- re sul territorio della Parte contraente, e che prima dell’insorgere della controversia era controllata da cittadini o da società dell’atra Parte contraente, è considerata, ai sensi della Convenzione di Washington e conformemente al suo articolo 25 para- grafo (2) lettera (b), come una società dell’altra Parte contraente. (4) Nessuna delle Parti contraenti proporrà un’azione in via diplomatica per una controversia deferita al Centro, salvo che: (a) il Segretario generale del Centro o una commissione di conciliazione o un tribunale arbitrale istituito dal Centro decida che la controversia non rientra nel campo della competenza di quest’ultimo; o (b) l’altra Parte contraente non si conformi alla sentenza pronunciata da un tri- bunale arbitrale.
2 RS 0.975.2 (RU 1968 938)
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Art. 10 Controversie tra Parti contraenti (1) Le controversie tra Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte in via diplomatica. (2) Se le due Parti contraenti non giungono a un’intesa entro dodici mesi dall’in- sorgere della controversia, quest’ultima è sottoposta, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro. I due arbitri così designati nominano un presidente, che deve essere cittadi- no di uno Stato terzo. (3) Se una Parte contraente non ha designato il proprio arbitro e non ha dato seguito all’invito rivoltole dall’altra Parte di procedere entro due mesi a tale designazione, l’arbitro è nominato, a richiesta di quest’ultima Parte, dal Presidente della Corte in- ternazionale di giustizia. (4) Se i due arbitri non si accordano sulla scelta del presidente nei due mesi succes- sivi alla loro designazione, quest’ultimo è nominato, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia. (5) Se, nei casi previsti nei paragrafi (3) e (4) del presente articolo, il Presidente della Corte internazionale di giustizia è impedito di esercitare il suo mandato o è cittadino di una Parte contraente, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se quest’ultimo fosse impedito o fosse cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una Parte contraente. (6) Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce la pro- pria procedura. (7) Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti.
Art. 11 Osservanza degli impegni Ciascuna Parte contraente assicura in ogni momento l’osservanza degli impegni as- sunti nei confronti degli investimenti effettuati dagli investitori dell’altra Parte con- traente.
Art. 12 Disposizioni finali (1) Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno in cui i due Governi si saranno re- ciprocamente notificato l’adempimento delle formalità costituzionali richieste per la conclusione e la messa in vigore di accordi internazionali; rimarrà in vigore per un periodo di dieci anni. Sarà tacitamente rinnovato di volta in volta per un periodo di due anni, alle stesse condizioni, sempreché non venga denunziato per scritto, con preavviso di sei mesi. (2) In caso di denunzia, le disposizioni degli articoli 1-11 si applicheranno ancora per dieci anni agli investimenti effettuati prima della denunzia medesima.
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Fatto a Berna, il 22 novembre 1993, in quattro originali, di cui due in francese e due in inglese, ogni testo facente parimenti fede.
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica di Gambia: F. Blankart B.B. Darbo