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AS 1999 2685

Ordinanza concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità degli Svizzeri dell'estero (OAF)

Ordinanza concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità degli Svizzeri dell’estero (OAF)

Modifica del 25 agosto 1999

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 26 maggio 19611 concernente l’assicurazione facoltativa per la vec- chiaia, i superstiti e l’invalidità degli Svizzeri dell’estero è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 2 2 I compiti menzionati nel capoverso 1 possono essere affidati anche a un servizio centrale, competente per più rappresentanze svizzere (di seguito detto «servizio AVS/AI»).

1 Le spese supplementari delle rappresentanze svizzere (per il personale e per il ma- teriale) derivanti al Dipartimento federale degli affari esteri dall’esecuzione dei compiti indicati nell’articolo 3 capoverso 1 gli saranno rimborsate in blocco dalla Cassa di compensazione. 1bis La Cassa di compensazione rimborsa nel loro importo effettivo al Dipartimento federale degli affari esteri le spese per il personale e per il materiale dei servizi AVS/AI. 2bis L’ispezione dei servizi AVS/AI è affidata alla Cassa di compensazione.

Art. 5 Gli Svizzeri dell’estero assicurati facoltativamente sono tenuti a fornire alla rappre- sentanza svizzera, al servizio AVS/AI, alla Cassa di compensazione e all’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero tutte le informazioni necessarie all’applicazione dell’assicurazione facoltativa e, a richiesta, a comprovarne l’esattezza mediante do- cumenti giustificativi.

Art.16 cpv. 2 2 I contributi sono pagati in Svizzera in franchi svizzeri. Con il consenso della Cassa di compensazione, possono essere pagati alla rappresentanza svizzera o al servizio

1 RS 831.111

1999-5074 2685

Assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità RU 1999 degli Svizzeri dell’estero. O

AVS/AI nella valuta dello Stato di residenza oppure, eccezionalmente, in un’altra valuta.

Art. 20 cpv. 1 primo periodo e 1bis 1 Le rendite e le indennità giornaliere spettanti agli aventi diritto all’estero sono pa- gate direttamente dalla Cassa di compensazione, dalla rappresentanza svizzera o dal servizio AVS/AI nella valuta del Paese di domicilio. ... 1bis L’avente diritto deve iscriversi presso la rappresentanza svizzera competente; la stessa regola è applicabile quando egli desidera che la prestazione venga pagata in Svizzera oppure quando acquisisce il diritto alle prestazioni dell’assicurazione ob- bligatoria.

Art. 21 cpv. 2 2 I certificati devono essere di regola attestati dalle competenti autorità del Paese di domicilio. Su richiesta dell’avente diritto o della Cassa di compensazione, sono atte- stati dalla rappresentanza svizzera o dal servizio AVS/AI.

II La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 1999.

25 agosto 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

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