AS 1999 399
Ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici (Ordinanza sull'agricoltura biologica)
Ordinanza sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici (Ordinanza sull’agricoltura biologica)
Modifica del 7 dicembre 1998
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 14 capoverso 1 lettera a, 15 e 177 della legge sull’agricoltura2; visto l’articolo 21 delle legge sulle derrate alimentari3; nonché in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19954 sugli ostacoli tecnici al commercio,
Art. 1 cpv. 1 1 Le derrate alimentari i cui ingredienti di origine agricola contengono essenzial- mente prodotti vegetali, nonché i prodotti vegetali non trasformati che non sono de- stinati all’alimentazione umana, possono essere designati come prodotti biologici soltanto se sono ottenuti o importati, nonché preparati e commercializzati secondo la presente ordinanza.
Art. 5 Aziende biologiche 1 Per azienda biologica s’intende qualsiasi azienda secondo l’articolo 6 o qualsiasi azienda d’estivazione secondo l’articolo 9 dell’ordinanza del 7 dicembre 19985 sulla terminologia agricola, nella quale la produzione risponde alle esigenze della pre- sente ordinanza. 2 In deroga all’articolo 6 capoverso 1 lettera c dell’ordinanza sulla terminologia agricola, un’azienda biologica è considerata autonoma se dispone di un flusso di merci indipendente e territorialmente delimitato.
1998-0197 399
Ordinanza sull’agricoltura biologica RU 1999
Art. 7 cpv. 1 1 Per i vigneti e le colture frutticole perenni di un’azienda biologica che non sono gestiti biologicamente, occorre in ogni caso fornire la prova che le esigenze ecologi- che sono rispettate secondo gli articoli 5-10 e 12-16 dell’ordinanza del 7 dicembre
19986 sui pagamenti diretti (OPD).
1 L’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale) può fissare una durata di con- versione abbreviata per la coltivazione di funghi e la produzione di germogli.
Art. 9 cpv. 2 e 3 lett. e
2 L’Ufficio federale decide circa l’ammissibilità della conversione per tappe.
3 In merito vanno rispettate le condizioni seguenti:
e. presentazione della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo gli articoli 5-10 e 12-16 OPD per le superfici non coltivate biologicamente;
Art. 12 cpv. 3 e 5 Concerne solo il testo francese
Art. 13 cpv. 3 3 In deroga al capoverso 1, può essere utilizzato materiale vegetativo moltiplicato in vitro e certificato secondo l’ordinanza del 7 dicembre 19987 sulle sementi.
Sezione 2: Derrate alimentari
Art. 18 Designazione nella denominazione specifica 1 I prodotti destinati all’alimentazione possono essere designati come prodotti biolo- gici nella denominazione specifica soltanto alle condizioni seguenti: a. almeno il 95 per cento del peso degli ingredienti di origine agricola proviene dalla produzione biologica o è stato importato secondo l’articolo 22. La per- centuale del peso al momento della trasformazione è determinante; b. al massimo il 5 per cento del peso degli ingredienti di origine agricola non pro- viene dalla produzione biologica. Il Dipartimento determina tali ingredienti; c. sono stati utilizzati soltanto ingredienti di origine non agricola autorizzati dal Dipartimento d’intesa con il Dipartimento federale dell’interno (DFI); d. il prodotto o i suoi ingredienti di origine agricola sono stati trattati soltanto con le sostanze ausiliarie per la lavorazione autorizzate dal Dipartimento d’intesa con il DFI; e. il prodotto o i suoi ingredienti non sono stati sottoposti a radiazioni ionizzanti;
6 RS 910.13; RU 1999 229 7 RS 916.151; RU 1999 420
Ordinanza sull’agricoltura biologica RU 1999
f. il prodotto è stato ottenuto, preparato o importato da un’impresa sottoposta a una procedura di controllo secondo il capitolo 5; g. il prodotto porta l’indicazione del nome o del numero di codice dell’ente di certificazione competente per l’impresa che ha realizzato l’ultima operazione di produzione o di preparazione; h. il riferimento all’agricoltura biologica è completato da un riferimento agli in- gredienti in questione di origine agricola, nella misura in cui queste indicazioni non appaiano nell’elenco degli ingredienti.
2 Il Dipartimento, d’intesa con il DFI, autorizza soltanto:
a. gli ingredienti di origine non agricola senza i quali è provato che la derrata ali- mentare in questione non può essere prodotta o conservata; b. le sostanze ausiliarie per la lavorazione che sono usualmente utilizzate nella trasformazione di derrate alimentari e senza le quali è provato che la derrata alimentare in questione non può essere prodotta. 3 Il Dipartimento determina gli ingredienti di origine agricola che non sono ottenibili come prodotti biologici o non lo sono in quantità sufficiente. 4 Finché un ingrediente di origine agricola non è stato autorizzato dal Dipartimento, l’Ufficio può, su domanda, autorizzarne temporaneamente l’utilizzazione in quantità limitata. Nella domanda, il richiedente deve motivare e provare la penuria e l’impossibilità di ottenere in un altro modo il prodotto finito. In tale ambito deve indicare la durata prevedibile della penuria e i provvedimenti adottati per risolvere la situazione.
Art. 19 Indicazioni complementari Un prodotto non conforme alle condizioni di cui all’articolo 18 può essere designato nelle indicazioni complementari nell’elenco degli ingredienti e come prodotto biolo- gico ad eccezione del riferimento secondo la lettera c del presente capoverso sol- tanto alle condizioni seguenti: a. almeno il 70 per cento del peso degli ingredienti di origine agricola proviene dalla produzione biologica o è stato importato secondo l’articolo 22. La per- centuale del peso al momento della trasformazione è determinante; b. il riferimento all’agricoltura biologica appare in relazione agli ingredienti di cui trattasi; per quanto concerne il colore, la grandezza e i caratteri deve corrispon- dere alle altre indicazioni che figurano nell’elenco; c. nello stesso campo visivo della denominazione specifica del prodotto appare una siffatta indicazione: “l’X% degli ingredienti di origine agricola è stato otte- nuto secondo le norme basilari dell’agricoltura biologica”; per quanto concerne il colore, la grandezza e i caratteri deve corrispondere alle altre indicazioni che figurano nell’elenco degli ingredienti e non deve essere più vistosa della deno- minazione specifica; d. le esigenze fissate nell’articolo 18 lettere b-g sono adempiute.
Art. 20 cpv. 6 6 La denominazione specifica può fare riferimento all’agricoltura biologica soltanto se il prodotto contiene al massimo un ingrediente di origine agricola.
Ordinanza sull’agricoltura biologica RU 1999
Art. 30 cpv. 6 6 Notificano alle autorità cantonali competenti e all’Ufficio federale le infrazioni che potrebbero comportare misure amministrative di cui all’articolo 169 della legge sul- l’agricoltura.
Capitolo 6: (art. 31) Abrogato
Capitolo 7: (art. 32) Abrogato
Art. 33 cpv. 1 lett. d
1 L’Ufficio federale:
d. informa i servizi cantonali interessati e gli enti di certificazione sulle misure prese in virtù dell’articolo 169 della legge sull’agricoltura.
Art. 36a Alimentazione 1 La parte dei foraggi acquistati non proveniente da una coltura biologica può supe- rare i limiti fissati dall’articolo 16 capoverso 3 fino al momento in cui i prodotti di origine animale saranno assoggettati al campo d’applicazione della presente ordi- nanza, ma al più tardi fino al 31 dicembre 2000. 2 Nell’ambito della procedura di controllo, gli enti di certificazione determinano in- sieme ai produttori i provvedimenti concreti e delimitati nel tempo che devono esse- re adottati nell’azienda per garantire il più presto possibile il rispetto della presente ordinanza, ma al più tardi entro la data citata nel capoverso 1.
3 Nel rapporto che devono presentare annualmente secondo l’articolo 30 capoverso
5, notificano all’Ufficio federale le aziende che si avvalgono di questa regolamenta- zione transitoria nonché un compendio dei provvedimenti adottati.
Art. 38 cpv. 1 e 4 1 Singole particelle destinate alla viticoltura possono essere sfruttate in modo biolo- gico indipendentemente dal resto dell'azienda fino al 31 dicembre 2006, nella misura in cui per il resto dell’azienda sia fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo gli articoli 5-10 e 12-16 OPD. 4 L’ente di certificazione notifica all’Ufficio federale le aziende di cui al capoverso 1 immediatamente dopo l’inizio della procedura di controllo.
II
Allegato 2 Abrogato
Ordinanza sull’agricoltura biologica RU 1999
III 1 La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1999, fatto salvo il capoverso 2.
2 L’articolo 36a entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 1998.
7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin