AS 1999 629
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Sudafricana concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti (con prot.)
Traduzione1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Sudafricana concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti
Concluso il 27 giugno 1995 Entrato in vigore mediante scambio di note il 29 novembre 1997
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Sudafricana, animati dal desiderio di creare condizioni favorevoli all’incremento degli investi- menti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra, riconoscendo che la promozione e la protezione reciproche di tali investimenti in virtù di un accordo internazionale incoraggiano l’iniziativa privata nel settore degli affari e aumentano la prosperità sul territorio di ciascuna Parte contraente, hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: (1).Il termine «investimenti» designa ogni tipo di averi e include in particolare, ma non esclusivamente: a) la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale, come oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari; b) le azioni e le obbligazioni di società, come pure altre forme di partecipazione a società; c) i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico in virtù di un contratto; d) i diritti di proprietà intellettuale, la clientela, i procedimenti tecnici e il know- how; e) le concessioni a scopo commerciale conferite per legge o per contratto, compre- se le concessioni di ricerca, di coltivazione, di estrazione o sfruttamento di ri- sorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per deci- sione dell’autorità, conformemente alla legge. Una modifica della forma degli averi investiti non ne pregiudica il carattere d’investimento. (2) Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e include in particolare, ma non esclusivamente, gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni e gli emolumenti.
RS 0.975.211.8
1 Dal testo originale francese (RO 1999 629)
1998-0379 629
Promozione e protezione reciproche degli investimenti RU 1999
(3).Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente: a) le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte, sono considerate cittadini; b) le società, comprese le società registrate, le società di persone o altre organizza- zioni costituite conformemente alla legislazione di detta Parte contraente, che hanno sede sul territorio di questa stessa Parte; c) le società che non sono costituite secondo la legislazione di detta Parte con- traente, ma sono effettivamente controllate da persone fisiche o da società di cui rispettivamente alle lettere (a) e (b) del presente paragrafo. (4).Il termine «territorio» designa il territorio di ciascuna Parte contraente e com- prende le zone marittime adiacenti allo Stato costiero in questione, vale a dire la zo- na economica esclusiva e la piattaforma continentale, in quanto questo Stato può esercitare su di esse diritti sovrani o la propria giurisdizione in conformità del diritto internazionale.
Articolo 2 Promozione, ammissione (1) Ciascuna Parte contraente incoraggia, nell’ambito delle proprie leggi e regola- menti, gli investitori dell’altra Parte contraente ad effettuare investimenti sul proprio territorio creando condizioni favorevoli a tali investimenti e ammette questi ultimi in conformità delle competenze che le sono conferiti dalla propria legislazione. (2) Ciascuna Parte contraente rilascia, conformemente alle proprie leggi e regola- menti, le necessarie autorizzazioni legate a questi investimenti e all’esecuzione di contratti di licenza, d’assistenza tecnica, commerciale o amministrativa.
Articolo 3 Protezione, trattamento (1) Gli investimenti e i redditi degli investitori di ciascuna Parte contraente sono in qualsiasi momento oggetto di un trattamento giusto ed equo e fruiscono di una pro- tezione e di una sicurezza integrali sul territorio dell’altra Parte contraente. Nessuna delle due Parti contraenti intralcia in qualsivoglia maniera, con provvedimenti ingiu- stificati o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento, l’esten- sione o l’alienazione degli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell’altra Parte contraente. (2) Ciascuna Parte contraente accorda sul proprio territorio agli investimenti e ai redditi degli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento non meno favore- vole di quello ch’essa accorda agli investimenti e ai redditi dei suoi propri investitori o agli investimenti e ai redditi degli investitori di un qualunque Stato terzo, fermo restando che il trattamento più favorevole per l’investitore interessato è determinan- te. (3) Ciascuna Parte contraente accorda sul proprio territorio agli investimenti dell’al- tra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello ch’essa accorda ai suoi propri investitori o agli investitori di un qualunque Stato terzo, fermo restando che il trattamento più favorevole per l’investitore interessato è determinante. (4) Se una Parte contraente accorda particolari privilegi agli investitori di un qua- lunque Stato terzo in virtù di un accordo istitutivo di una zona di libero scambio, di un’unione doganale, di un mercato comune o di un’organizzazione regionale analo-
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ga, o in virtù di un accordo per evitare la doppia imposizione, detta Parte contraente non è costretta ad accordare tali privilegi agli investitori dell’altra Parte contraente. (5) Per togliere qualsiasi ambiguità, si conferma che i principi di cui ai paragrafi (2) e (3) del presente articolo non sono applicabili per quanto concerne i privilegi parti- colari accordati alle istituzioni finanziarie di sviluppo, ad esempio in materia fiscale.
Articolo 4 Compensazione delle perdite (1).Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subìto perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emer- genza, rivolta, insurrezione o sommossa sopraggiunti sul territorio dell’altra Parte contraente, ricevono, da quest’ultima, per quanto concerne la restituzione, l’inden- nizzo, la compensazione o ogni altra liquidazione, un trattamento non meno favore- vole di quello che detta Parte contraente accorda ai propri investitori o agli investito- ri di un qualunque Stato terzo, fermo restando che il trattamento più favorevole per l’investitore interessato è determinante. I pagamenti che ne derivano sono libera- mente trasferibili al tasso di cambio applicabile alla data del trasferimento confor- memente alle norme di cambio in vigore. (2) Impregiudicato il paragrafo (1) del presente articolo, gli investitori di una Parte contraente che in una delle situazioni di cui al menzionato paragrafo subiscono sul terrritorio dell’altra Parte contraente perdite dovute: (a) alla requisizione dei loro beni da parte delle forze pubbliche o delle autorità di quest’ultima Parte, o (b) alla distruzione dei loro beni da parte delle forze pubbliche o delle autorità di quest’ultima Parte senza che tale distruzione risulti da un conflitto oppure sia resa necessaria dalla situazione, ottengono la restituzione dei beni oppure ricevono una compensazione adeguata. I pagamenti che ne derivano sono liberamente trasferibili al tasso di cambio applica- bile alla data del trasferimento conformemente alle norme di cambio in vigore.
Articolo 5 Espropriazione (1).Gli investimenti degli investitori di ciascuna Parte contraente sul territorio del- l’altra non sono oggetto di alcun provvedimento di nazionalizzazione o di espropria- zione, né di provvedimenti equivalenti a una nazionalizzazione o a un’espropria- zione (qui di seguito «espropriazione»), tranne ch’esso sia disposto per ragioni pub- bliche legate alle necessità interne di detta Parte contraente, non sia discriminatorio e implichi un indennizzo immediato, adeguato ed effettivo. La compensazione corri- sponde al valore reale dell’investimento immediatamente prima che l’espropriazione o la sua imminenza siano divenute di pubblica ragione, fermo restando che il primo di questi eventi è determinante. Essa include un interesse al tasso commerciale nor- male fino alla data del pagamento, è versata senza indugio ed è effettivamente rea- lizzabile e liberamente trasferibile al tasso di cambio in vigore alla data del trasferi- mento secondo le norme di cambio in vigore. L’investitore interessato ha diritto, in conformità della legislazione della Parte contraente che procede all’espropriazione, a un rapido esame della questione e alla valutazione dell’investimento da parte di
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un’autorità giudiziaria o di un’altra autorità indipendente di questa Parte contraente secondo i principi fissati nel presente paragrafo. (2) Se una Parte contraente espropria i beni di una società registrata o costituita in qualunque parte del suo territorio conformemente alla legislazione in vigore, nella quale gli investitori dell’altra Parte contraente hanno quote sociali in proprietà, essa, per quanto necessario e in conformità della sua legislazione, fa in modo che la com- pensazione di cui al paragrafo (1) del presente articolo sia messa a disposizione di questi investitori.
Articolo 6 Rimpatrio dell’investimento e dei redditi (1).Ciascuna Parte contraente garantisce agli investitori dell’altra Parte contraente il trasferimento incondizionato all’estero dei loro investimenti e redditi. (2) Ciascuna Parte contraente garantisce altresì agli investitori dell’altra Parte con- traente il diritto incondizionato di trasferire gli importi destinati al mantenimento o allo sviluppo dell’investimento, al rimborso di prestiti o all’esecuzione di altri ob- blighi contrattuali legati all’investimento. (3) I trasferimenti in contanti sono effettuati senza indugio in moneta convertibile. Salvo accordo contrario dell’investitore, hanno luogo al tasso di cambio applicabile alla data di trasferimento secondo le norme di cambio in vigore.
Articolo 7 Altri obblighi (1) Se disposizioni della legislazione di una Parte contraente o accordi internazionali accordano agli investimenti degli investitori dell’altra Parte contraente un tratta- mento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, tali disposizioni o accordi prevarranno su quest’ultimo in quanto siano più favorevoli. (2) Ciascuna Parte contraente si conforma a qualsiasi altro obbligo assunto nei con- fronti degli investimenti effettuati sul suo territorio dagli investitori dell’altra Parte contraente.
Articolo 8 Investimenti anteriori all’Accordo Il presente Accordo si applica anche agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra, conformemente alle sue leggi e ai suoi re- golamenti, prima dell’entrata in vigore dell’Accordo.
Articolo 9 Surrogazione (1) Se una Parte contraente o l’organismo da essa designato effettua un pagamento a titolo di indennizzo concernente un investimento sul territorio dell’altra Parte con- traente, quest’ultima riconosce la cessione alla prima Parte contraente o all’orga- nismo da essa designato, in virtù della legge o di un atto giuridico, di tutti i diritti e pretese dell’investitore indennizzato nonché la loro capacità di far valere questi di- ritti e pretese in virtù della surrogazione, al pari dell’investitore. (2) La prima Parte contraente o l’organismo da essa designato ha il diritto in qual- siasi circostanza, per quanto concerne i diritti e le pretese acquisiti in virtù della ces-
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sione, nonché i pagamenti ottenuti facendo valere questi diritti e pretese, al tratta- mento che il presente Accordo garantisce all’investitore indennizzato in merito all’investimento interessato e ai pertinenti redditi. (3) I pagamenti ricevuti dalla prima Parte contraente o dall’organismo da essa desi- gnato, derivanti dai diritti e pretese acquisiti, sono liberamente convertibili al tasso di cambio applicabile alla data del trasferimento secondo le norme di cambio in vi- gore. La prima Parte contraente o l’organismo da essa designato dispone liberamente degli importi pagati per sopperire ad ogni spesa incorsa sul territorio dell’altra Parte contraente.
Articolo 10 Composizione delle controversie tra un investitore e uno Stato di accoglienza (1).Le controversie tra un investitore di una Parte contraente e l’altra Parte con- traente in merito a un obbligo che incombe a quest’ultima in virtù del presente Ac- cordo e concerne un investimento del detto investitore possono, se non sono compo- ste in via amichevole, essere sottoposte all’arbitrato internazionale dall’investitore in causa dopo un periodo di tre mesi a decorrere dalla notificazione di una pretesa. (2).Se una controversia è sottoposta all’arbitrato internazionale, l’investitore e la Parte contraente in causa possono decidere insieme di sottoporre la controversia: (a) al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti (considerate le disposizioni, quando sono applicabili, della Con- venzione per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, aperta alla firma a Washington DC il 18 marzo 19652, come pure il Meccanismo supplementare per l’amministrazione delle procedure di conciliazione, di arbitrato e di accertamento dei fatti); (b) alla Corte di arbitrato della Camera internazionale di commercio; o (c) ad un arbitro internazionale o a un tribunale arbitrale ad hoc nominato tramite accordo speciale o costituito secondo le Norme d’arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale. (3).Se dopo un periodo di tre mesi a decorrere dalla notificazione della pretesa non è stato raggiunto alcun accordo in merito a delle procedure summenzionate, la contro- versia sarà sottoposta, su richiesta scritta dell’investitore in causa, all’arbitrato se- condo le Norme di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale in vigore. Le parti in causa possono convenire per scritto di modificare queste Norme. (4). Qualora le due Parti contraenti avessero aderito alla Convenzione di Washing- ton menzionata al paragrafo (2) lettera (a) qui sopra, le controversie ai sensi del pre- sente articolo potranno essere sottoposte dall’investitore in causa sia al Centro inter- nazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti sia alla procedura di cui al paragrafo (3) qui sopra.
2 RS 0.975.2 (RU 1968 938)
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Articolo 11 Controversie tra Parti contraenti (1).In caso di controversia in merito al presente Accordo e relativa a questioni d’interpretazione o di applicazione, le Parti contraenti decidono insieme di consul- tarsi e di negoziare. Si prestano a queste consultazioni e negoziazioni con la neces- saria comprensione. La raggiunta intesa è confermata per scritto. (2).Se le consultazioni e i negoziati non sfociano in un’intesa entro i sei mesi suc- cessivi alla domanda di avvio e salvo che le Parti contraenti non dispongano altri- menti, l’una o l’altra Parte può sottoporre la controversia a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro. Il terzo arbitro, presidente del tribunale arbitrale e cittadino di uno Stato terzo, è nominato di comune intesa dagli altri due. Se uno degli arbitri è impedito di esercitare il suo mandato, gli sarà designato un sostituto conformente al presente articolo. (3).Se una Parte contraente non designa il proprio arbitro nei due mesi successivi alla sottomissione della controversia all’arbitrato e alla designazione dell’arbitro da parte dell’altra Parte contrante, l’arbitro, a richiesta di quest’ultima Parte, è nomi- nato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Se quest’ultimo è impe- dito o è cittadino di una Parte contraente, la nomina è fatta dal Vicepresidente o dal membro più anziano della Corte. (4).Se i due arbitri non si accordano sulla scelta del terzo arbitro nei due mesi suc- cessivi alla loro designazione, quest’ultimo è nominato, a richiesta dell’una o del- l’altra Parte contraente, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Se quest’ultimo è impedito di esercitare il suo mandato o è cittadino di una Parte con- traente, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o dal membro più anziano della Corte. (5).Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce la pro- pria procedura. Decide conformemente al presente Accordo e alle altre norme del diritto internazionale. Le sue decisioni sono prese a maggioranza dei voti; sono defi- nitive e vincolanti per le due Parti contraenti. (6) Ogni Parte contraente assume le spese del proprio membro del tribunale nonché della propria rappresentanza nella procedura d’arbitrato. Le spese del presidente e le rimanenti spese sono suddivise in parti uguali tra le Parti contraenti.
Articolo 12 Entrata in vigore Il presente Accordo entra in vigore trenta giorni dopo che le Parti contraenti si sono reciprocamente notificate l’adempimento delle formalità costituzionali richieste per la messa in vigore del presente Accordo.
Articolo 13 Durata e estinzione dell’Accordo (1) Il presente Accordo rimane in vigore per un periodo di dieci anni. Oltre questo termine rimarrà applicabile fino alla scadenza di un periodo di dodici mesi a decor- rere dalla data in cui una Parte contraente avrà notificato la propria denunzia all’altra Parte contraente. (2) Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno ancora per venti anni, a decorrere dalla sua estinzione, agli investimenti effettuati prima della detta data.
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In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Berna, il 27 giugno 1995, in doppio esemplare, in lingua francese e inglese, ogni testo facente parimenti fede.
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica Sudafricana: Jean Pascal Delamuraz Thabo Mbeki
Protocollo
Firmando l’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Sudafricana concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimen- ti, i plenipotenziari sottoscritti hanno inoltre convenuto le disposizioni seguenti, da considerarsi parte integrante dell’Accordo: Ad articoli 4, 5 e 6 (a) Per quanto concerne la Repubblica Sudafricana, le disposizioni di questi arti- coli relative ai trasferimenti non si applicano alle persone fisiche cittadine della Confederazione Svizzera (articolo 1 paragrafo (3) lettera (a)) e residenti perma- nenti della Repubblica Sudafricana, se hanno compilato il modulo richiesto per il controllo dei cambi alla scadenza di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data d’immigrazione. (b) La presente disposizione decade con la revoca delle pertinenti restrizioni legate al controllo dei cambi da parte della Repubblica Sudafricana. Quest’ultima si adopera per revocare rapidamente dette restrizioni. (c) Gli investimenti svizzeri non saranno in ogni caso trattati in modo meno favo- revole rispetto agli investimenti di un qualsiasi Stato terzo.
In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Berna, il 27 giugno 1995, in doppio esemplare, in lingua francese e inglese, ogni testo facente parimenti fede.
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica Sudafricana: Jean Pascal Delamuraz Thabo Mbeki