AS 1999 744
Ordinanza sul rapporto di servizio dei segretari generali e dei capi dei servizi d'informazione dei dipartimenti
Ordinanza sul rapporto di servizio dei segretari generali e dei capi dei servizi d’informazione dei dipartimenti
Modifica del 14 dicembre 1998
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 30 gennaio 19911 sul rapporto di servizio dei segretari generali e dei capi dei servizi d’informazione dei dipartimenti è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 2 primo periodo
2 Lo scioglimento del rapporto di servizio da parte del Consiglio federale o di
comune intesa vale come scioglimento amministrativo a tenore dell’articolo 43 degli Statuti della Cassa pensioni della Confederazione (CPC) del 24 agosto 19942. ...
Art. 4 Prestazioni della Confederazione e della CPC in caso di scioglimento del rapporto di servizio 1 Se il rapporto di servizio è sciolto dal Consiglio federale o di comune intesa, la persona sottostante alla presente ordinanza, se non è assunta in un’altra funzione al servizio dell’amministrazione federale, da un istituto federale di diritto pubblico, dalle Ferrovie federali svizzere (FFS) o dalla Posta, ha diritto, oltre al godimento ulteriore dello stipendio giusta l’articolo 3 capoverso 3: a. a una prestazione secondo gli articoli 43 o 44 degli Statuti della CPC; b. a una liquidazione pagata dalla Confederazione a titolo di indennità unica di servizio pari al massimo a tre stipendi annui. 2 Se ha disdetto lei stessa il rapporto di servizio, la persona sottostante alla presente ordinanza ha diritto a una prestazione d’uscita della CPC. Il Consiglio federale può decidere di farle versare una liquidazione conformemente al capoverso 1 lettera b.
3 La persona sottostante alla presente ordinanza che, nell’anno successivo allo
scioglimento del rapporto di servizio, viene assunta in un’altra funzione al servizio dell’amministrazione federale, da un istituto federale di diritto pubblico, dalle FFS o dalla Posta può essere tenuta a rimborsare in tutto o in parte l’indennità d’uscita.
Art. 5 Coordinamento delle prestazioni della Confederazione con quelle della CPC
1 Le prestazioni della CPC sono versate conformemente agli statuti.
744 1998-0284
Rapporto di servizio dei segretari generali e dei capi dei servizi d’informazione dei dipartimenti RU 1999
2 L’importo della liquidazione di servizio (art. 4 cpv. 1 lett. b) è stabilito tenuto conto delle prestazioni della CPC.
Art. 6 Collocamento In caso di scioglimento del rapporto di servizio di una persona sottostante alla presente ordinanza, la Confederazione, se l’interessato intende assumere un’altra funzione al servizio della Confederazione, fa tutto il possibile per trovarle un altro collocamento adeguato nell’amministrazione federale, nella Posta o nelle FFS.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1999.
14 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin