AS 2000 1239
Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri
Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri (OOrg-DFAE)
del 29 marzo 2000
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 43 capoverso 2 e 47 capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 1 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA); nonché in esecuzione dell’articolo 28 dell’ordinanza del 25 novembre 1998 2 sull’or- ganizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA), ordina:
Capitolo 1: Il Dipartimento
Art. 1 Obiettivi e funzioni 1 Il Dipartimento federale degli affari esteri (Dipartimento) tutela gli interessi di po- litica estera della Svizzera nell’ambito del mandato costituzionale.
2 A tale scopo persegue i seguenti obiettivi:
a. si adopera a garantire una presenza attiva del Paese nelle relazioni intersta- tali, nonché il diritto di codecisione e la partecipazione attiva in seno alle organizzazioni e agli organismi internazionali importanti per la Svizzera; b. assicura, in collaborazione con gli altri dipartimenti, la coerenza della politi- ca estera della Svizzera; c. garantisce la qualità e l’efficacia dell’attività diplomatica e consolare della Svizzera; d. sensibilizza la popolazione sull’importanza della politica estera e sui suoi effetti per la Svizzera.
3 Nel perseguire questi obiettivi, svolge le seguenti funzioni:
a. pianifica e sviluppa le relazioni bilaterali e multilaterali della Svizzera; b. tratta le questioni inerenti al diritto internazionale pubblico e collabora all’e- laborazione dei trattati internazionali; c. è responsabile dell’aiuto umanitario della Confederazione ed elabora, d’in- tesa con il Dipartimento federale dell’economia (DFE), la politica di svilup- po della Svizzera.
RS 172.211.1
1999-6285 1239
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Art. 2 Principi dell’attività dipartimentale Nel realizzare i suoi obiettivi e le sue attività, oltre che dei principi generali dell’at- tività amministrativa (art. 11 OLOGA), il Dipartimento tiene conto in particolare dei seguenti principi: a. coordina l’attività di politica estera dei dipartimenti e degli uffici e collabora strettamente a tale scopo con tutti i servizi amministrativi interessati; b. cura le relazioni con le cerchie interessate dalla politica estera.
Art. 3 Competenze particolari Il Dipartimento decide circa: a. l’apertura e la chiusura di sedi consolari; b. il trasferimento, da una missione all’altra, della competenza diplomatica per un Paese.
Art. 4 Obiettivi delle unità amministrative Gli obiettivi secondo gli articoli 6-11 servono da guida alle unità amministrative del Dipartimento nell’adempimento dei loro compiti e competenze, come sono sanciti dalla legislazione federale.
Capitolo 2: Uffici e altre unità amministrative Sezione 1: Segreteria generale
Art. 5
1 La Segreteria generale svolge le funzioni di cui all’articolo 42 LOGA.
2 Inoltre, essa svolge in particolare le seguenti funzioni per il Dipartimento, sempre che non siano attribuite alle Direzioni: a. gestisce il personale e le finanze e fornisce prestazioni nel settore della logi- stica e della telematica; b. informa in Svizzera e all’estero sulla politica estera della Svizzera; c. esercita le vigilanza sulla gestione consolare delle rappresentanze svizzere all’estero nonché sulla gestione finanziaria del Dipartimento; d. adotta provvedimenti per proteggere le rappresentanze svizzere all’estero e il loro personale; e. garantisce all’interno del Dipartimento le pari opportunità quanto a sesso e lingua;
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f. provvede a servizi consolari efficienti e rispondenti alle esigenze della clientela; g. è responsabile della legislazione, dell’applicazione del diritto e della consu- lenza giuridica.
Sezione 2: Segreteria di Stato
Art. 6
1 La Segreteria di Stato è diretta dal Segretario di Stato.
2 Il Segretario di Stato esercita le seguenti funzioni ai sensi dell’articolo 46 LOGA:
a. consiglia il Capo del Dipartimento in tutte le questioni di politica estera; b. rappresenta il Capo del Dipartimento sul piano interno ed esterno; c. dispone, come rappresentante del Capo del Dipartimento, di un ampio potere di impartire istruzioni ai Direttori; d. coordina le attività di politica estera all’interno del Dipartimento e fra i di- partimenti.
3 Inoltre, la Segreteria di Stato svolge le seguenti funzioni:
a. sviluppa strategie e concetti di politica estera; b. promuove l’immagine della Svizzera all’estero e coordina le relative attività; c. gestisce il servizio del protocollo; d. vigila sulla gestione diplomatica delle rappresentanze svizzere all’estero.
Sezione 3: Uffici
Art. 7 Direzione politica 1 La Direzione politica persegue, sotto la direzione del Segretario di Stato, i seguenti obiettivi: a. difende gli interessi della Svizzera in materia di politica estera e assicura lo sviluppo ottimale delle relazioni bilaterali e multilaterali; b. promuove l’integrazione politica della Svizzera in Europa; c. garantisce la coerenza della posizione svizzera nei confronti delle organizza- zioni e degli organismi internazionali; d. assicura in collaborazione con i dipartimenti competenti, il coordinamento in materia di politica estera nei settori della politica delle migrazioni, della piazza finanziaria, dell’ambiente, nonché della politica economica, scientifi- ca e culturale.
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2 Nel perseguire tali obiettivi, la Direzione politica svolge le seguenti funzioni:
a. coordina e assicura la trasmissione degli affari fra le unità amministrative e le rappresentanze svizzere all’estero, fatti salvi i settori specifici in cui le unità amministrative, in virtù di disposizioni speciali, trattano direttamente con le rappresentanze svizzere all’estero. Essa impartisce alle rappresentanze svizzere all’estero le istruzioni necessarie; b. attua, d’intesa con i dipartimenti competenti, provvedimenti e interventi di politica di pace al fine di tutelare i diritti dell’uomo e la democrazia e tratta questioni relative alla politica di sicurezza, al disarmo e alla politica delle sanzioni; c. partecipa, in organizzazioni e organismi internazionali nei quali la compe- tenza spetta ad altri dipartimenti, alla trattazione di questioni politiche, isti- tuzionali, in materia di personale e budgetarie; d. tratta le questioni relative alla posizione della Svizzera quale Paese ospite di organizzazioni internazionali nonché alla presenza di Svizzeri nelle organiz- zazioni internazionali; e. si occupa dei casi di protezione consolare, nonché delle questioni riguardanti gli Svizzeri all’estero, ad eccezione di quelle che sono di competenza del Dipartimento federale di giustizia e polizia nell’ambito della previdenza per gli Svizzeri all’estero e del rapimento internazionale di minori.
Art. 8 Ufficio dell’integrazione 1 L’Ufficio dell’integrazione è il centro di competenze della Confederazione per le questioni concernenti l’integrazione europea e, in questo ambito, è l’organo comune permanente di coordinamento del Dipartimento e del DFE ai sensi dell’articolo 55 LOGA. 2 Esso è direttamente sottoposto al Segretario di Stato del Dipartimento e al Segreta- rio di Stato del DFE e rappresenta il servizio per l’Unione europea (servizio UE) della Direzione politica del Dipartimento e del Segretariato di Stato dell’economia (Seco) del DFE.
3 Esso svolge le seguenti funzioni:
a. osserva e analizza l’evoluzione dell’integrazione europea, prepara le deci- sioni in materia d’integrazione e impartisce istruzioni alla missione svizzera presso l’UE; b. si occupa della preparazione e della negoziazione di trattati con l’UE in col- laborazione con gli uffici competenti in materia e coordina l’esecuzione e l’ulteriore sviluppo dei trattati; c. osserva e analizza l’evoluzione del diritto europeo; d. funge da consulente e coordinatore per l’intera Amministrazione federale nelle questioni inerenti alla politica e al diritto d’integrazione; e. informa sulla politica d’integrazione svizzera, sull’integrazione europea in generale e sul diritto europeo.
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Art. 9 Direzione del diritto internazionale pubblico 1 La Direzione del diritto internazionale pubblico tratta questioni giuridiche che ri- guardano il diritto internazionale pubblico e le relazioni estere della Svizzera.
2 Essa persegue i seguenti obiettivi:
a. provvede alla corretta interpretazione e applicazione di tutte le norme del di- ritto internazionale pubblico da parte delle autorità svizzere; b. si adopera per il rispetto e lo sviluppo del diritto internazionale pu bblico. 3 Nel perseguire questi obiettivi, la Direzione del diritto internazionale pubblico svolge segnatamente le seguenti funzioni: a. fornisce consulenza giuridica al Consiglio federale per la conduzione della sua politica estera; b. collabora nell’elaborazione del diritto internazionale pubblico, segnatamente nell’ambito di negoziati, della conclusione e dell’attuazione di trattati inter- nazionali; c. si occupa del diritto di vicinato e della cooperazione transfrontaliera e in particolare delle relazioni con il Principato del Liechtenstein; d. cura la procedura in vista della conclusione di trattati internazionali, tiene la relativa documentazione e svolge le funzioni di depositario; e. tratta inoltre i seguenti settori di compiti:
1. considerate le competenze di altri dipartimenti, i diritti dell’uomo,
2. il diritto internazionale umanitario,
3. la sicurezza internazionale e la neutralità,
4. il diritto europeo, in collaborazione con l’Ufficio dell’integrazione e
fatte salve le competenze dell’Ufficio federale di giustizia nell’ambito della verifica della compatibilità del diritto svizzero con il diritto euro- peo,
5. la navigazione renana e marittima.
Art. 10 Direzione dello sviluppo e della cooperazione 1 La Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) persegue gli obiettivi fis- sati nella legge federale del 19 marzo 19763 sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali nonché nel decreto federale del 24 marzo 19954 concernente la cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est. 2 Nel perseguire questi obiettivi, essa svolge insieme al Seco le seguenti funzioni:
a. definisce la politica federale di sviluppo;
3 RS 974.0 4 RS 974.1
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b. attua la cooperazione internazionale allo sviluppo e la cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est. 3 Essa è inoltre responsabile dell’aiuto umanitario della Confederazione e dell’aiuto in caso di catastrofe all’estero.
Sezione 4: Rappresentanze svizzere all’estero
Art. 11 1 Le rappresentanze svizzere all’estero tutelano gli interessi della Svizzera negli Stati ospiti e presso le organizzazioni internazionali e riferiscono alle autorità competenti in Svizzera. 2 Si adoperano per gli interessi della Svizzera e assicurano all’estero la coerenza della politica estera della Svizzera. 3 Curano o fungono da intermediari per le relazioni fra le autorità svizzere ed estere, ad eccezione dei settori in cui le autorità svizzere sono autorizzate in virtù di speciali regolamenti giuridici o di speciali accordi con il Dipartimento a intrattenere relazio- ni dirette con le autorità e gli uffici esteri.
4 Nell’ambito della loro competenza, forniscono i necessari servizi consolari.
5 Sono sottoposte alla Direzione politica, ad eccezione delle funzioni della Segrete- ria generale di cui all’articolo 5.
Capitolo 3: Disposizioni finali
Art. 12 Modifica del diritto vigente 1. L’ordinanza del 9 maggio 19795 sui compiti dei dipartimenti, dei gruppi e degli uffici è modificata come segue:
Art. 2 e 3 Abrogati
2. L’ordinanza del 28 marzo 19906 sulla delega di competenze è modificata come
segue:
Abrogati
5 RS 172.010.15 6 RS 172.011
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Art. 13 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2000.
29 marzo 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz