Lexipedia

AS 2000 166

Ordinanza concernente la sicurezza nell'uso delle gru

Ordinanza concernente la sicurezza nell’uso delle gru (Ordinanza sulle gru)

del 27 settembre 1999

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 1981 1 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina le esigenze da osservare per un uso sicuro delle gru. 2 In assenza di disposizioni speciali nella presente ordinanza, si applica l’ordinanza del 19 dicembre 19832 sulla prevenzione degli infortuni (OPI).

Art. 2 Gru 1 Sono considerate gru ai sensi della presente ordinanza le gru a portale, le gru a ponte, le gru a braccio, le gru a rotazione totale, le gru montate su camion (gru di carico), le autogru, le gru a torre (a rotazione in alto o a rotazione in basso) e le macchine simili, se: a. la portata del gancio è di almeno 1000 kg o il momento di carico è di almeno

40 000 Nm;

b. il dispositivo di sollevamento è a motore; c. il gancio può essere spostato liberamente su almeno un asse in senso oriz- zontale.

2 Non sono considerate gru:

a. le macchine destinate al sollevamento di persone; b. le macchine edili provviste di un gancio di sospensione e concepite ed equi- paggiate per effettuare movimenti di terra.

RS 832.312.15

166 1999-5603

Ordinanza sulle gru RU 2000

Art. 3 Libretto della gru, registro della gru e dichiarazione di conformità 1 Per ogni gru devono essere tenuti un libretto e un registro; le gru messe in circola- zione dopo il 31 dicembre 1996 devono inoltre essere munite di una dichiarazione di conformità del produttore ai sensi dell’articolo 7 dell’ordinanza del 12 giugno 19953 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici. Tali documenti vanno conservati in modo da poter essere consultati, a richiesta, dall’organo di esecuzione competente ai sensi degli articoli 47-51 OPI 4 (organo di esecuzione).

2 Il libretto della gru deve contenere almeno le informazioni seguenti:

a. il nome e l’indirizzo del produttore; b. la denominazione della serie o del tipo; c. il numero di serie; d. l’anno di costruzione; e. i dati tecnici essenziali, in particolare le dimensioni, i pesi, la capacità di ca- rico e le possibili configurazioni (stati d’impiego). 3 Nel registro della gru devono essere riportati in ordine cronologico e con data, nome e firma in calce: a. i risultati dei controlli secondo l’articolo 15; b. i lavori di manutenzione e di modifica; c. le ubicazioni e le relative configurazioni (stati d’impiego), tranne che per le autogru e le gru montate su camion; d. gli eventi inusuali riguardanti la sicurezza della gru; e. il proprietario della gru.

Capitolo 2: Uso delle gru

Art. 4 Principi 1 Le gru possono essere utilizzate soltanto se sono in perfetto stato di funzionamen- to. Devono essere trasportate, montate, mantenute in efficienza e smontate in modo da non mettere in pericolo persone. Le indicazioni del produttore devono essere os- servate.

2 Soltanto persone in possesso di una formazione specifica possono montare e

smontare le gru o eseguirvi lavori di manutenzione. 3 Prima di azionare gru in prossimità di cavi elettrici scoperti o di impianti ferroviari devono essere concordate misure di protezione supplementari con i proprietari delle condutture o con le società ferroviarie. Se è impossibile giungere a un accordo, deve essere informato l’organo di esecuzione.

3 RS 819.11 4 RS 832.30

167

Ordinanza sulle gru RU 2000

4 In presenza di ostacoli che limitino il raggio d’azione delle gru si devono prendere misure di protezione atte a evitare collisioni. 5 Il trasporto di persone con gru non espressamente destinate a tale scopo dal pro- duttore è vietato. Qualora circostanze particolari rendano necessario un simile tra- sporto, deve previamente essere richiesta un’autorizzazione di deroga dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) ai sensi dell’articolo 69 OPI 5.

Art. 5 Personale addetto alla manovra: requisiti 1 I lavori di sollevamento mediante gru possono essere eseguiti soltanto da persone:

a. le cui condizioni psicofisiche garantiscono un uso sicuro della gru; b. che sono in grado di farsi capire sul posto di lavoro; c. che sono state istruite sull’uso della gru che manovrano. 2 I lavori di sollevamento con autogru e gru a torre possono essere eseguiti soltanto da persone in possesso della patente di gruista o di allievo gruista della categoria interessata (art. 8).

Art. 6 Lavori di sollevamento 1 Il carico deve essere assicurato per il sollevamento, agganciato (assicurato al gan- cio della gru) e posato, a sollevamento avvenuto, in modo che non possa rovesciarsi, precipitare o scivolare creando situazioni di pericolo. 2 I dispositivi di sollevamento e gli accessori di imbracatura devono essere adatti al tipo di trasporto e in perfetto stato di funzionamento. 3 Le persone incaricate di agganciare i carichi devono essere istruite su tale lavoro.

Art. 7 Gru di un’altra impresa Chi utilizza una gru messagli a disposizione da un’altra impresa è responsabile del rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, sempreché le imprese interessate non abbiano convenuto altrimenti per scritto.

Capitolo 3: Patenti di gruista e relativa formazione Sezione 1: Patenti di gruista

Art. 8 Categorie Le patenti di gruista sono rilasciate per le categorie seguenti: a. categoria A: autogru; b. categoria B: gru a torre.

5 RS 832.30

168

Ordinanza sulle gru RU 2000

Art. 9 Rilascio della patente di allievo gruista 1 Le persone che intendono ottenere una patente di gruista della categoria A o B ri- cevono, su domanda, una patente di allievo gruista della categoria scelta valida al massimo 12 mesi. Su domanda motivata, la patente può essere prolungata di

12 mesi.

2 La patente di allievo gruista è rilasciata a persone che:

a. hanno compiuto i 17 anni; b. godono di una salute psicofisica che consente loro di manovrare la gru in tutta sicurezza e sono in grado di farsi capire sul posto di lavoro; per i gio- vani di meno di 19 anni e gli apprendisti di meno di 20 anni è richiesto un esame di idoneità ai sensi dell’articolo 72 OPI 6; c. hanno frequentato il corso di base di cui all’articolo 13 capoverso 1.

Art. 10 Rilascio della patente di gruista La patente di gruista della categoria A o B viene rilasciata a persone che: a. hanno compiuto i 18 anni; b. godono di una salute psicofisica che consente loro di manovrare la gru in tutta sicurezza; c. hanno assolto con successo la formazione di cui agli articoli 12-14 o una formazione equivalente all’estero.

Art. 11 Competenza per il rilascio e il ritiro delle patenti

1 Le patenti di gruista e di allievo gruista sono rilasciate dall’INSAI.

2 L’INSAI provvede al ritiro della patente se:

a. le condizioni per il rilascio non sono pi ù soddisfatte; b. il titolare della patente ha infranto, intenzionalmente o per negligenza, le prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni.

Sezione 2: Formazione dei gruisti

Art. 12 In generale La formazione necessaria all’ottenimento della patente di gruista comprende un cor- so di base per il tipo di gru scelto, almeno 600 ore di pratica su un’autogru o su una gru a torre e un esame.

6 RS 832.30

169

Ordinanza sulle gru RU 2000

Art. 13 Corsi di base ed esami 1 I corsi di base e gli esami sono svolti dalle organizzazioni e istituzioni riconosciute conformemente all’articolo 14 e vertono sui seguenti temi: a. utilizzazione e manutenzione delle gru, in teoria e in pratica; b. fissaggio del carico; c. regole di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute da osservare nell’uso delle gru; d. diritti e obblighi dei gruisti; e. per i candidati all’ottenimento della patente della categoria A: montaggio e manovra delle autogru. 2 L’esame di gruista può essere sostenuto soltanto dimostrando di aver assolto la formazione pratica richiesta. Chi ha assolto una formazione per quadri può essere ammesso agli esami anche senza dimostrare di aver portato completamente a termine la formazione pratica richiesta. 3 Chi è in possesso di una patente di gruista di una categoria può accedere agli esami dell’altra senza doverne frequentare il corso di base né assolverne la formazione pratica.

4 Lacommissione di coordinamento di cui all’articolo 85 capoverso 2 LAINF

(commissione di coordinamento) emana le direttive relative ai corsi di base e agli esami.

Art. 14 Riconoscimento di organizzazioni e istituzioni 1 Le organizzazioni e istituzioni che intendono organizzare corsi di base ed esami devono presentare all’INSAI una domanda scritta di riconoscimento.

2 Alla domanda devono essere allegati:

a. per i corsi di base: documenti in cui siano descritti il contenuto della forma- zione e le qualifiche del personale insegnante; b. per gli esami: documenti in cui siano descritti le materie e il regolamento degli esami e le qualifiche dei periti esaminatori. 3 L’INSAI riconosce le organizzazioni e istituzioni se le esigenze di cui all’arti- colo 13 capoverso 1 sono soddisfatte e il personale insegnante è sufficientemente qualificato. Verifica a scadenze regolari se le organizzazioni e istituzioni continuano a soddisfare le condizioni cui è subordinato il riconoscimento. 4 L’INSAI tiene un elenco pubblico delle organizzazioni e istituzioni riconosciute.

170

Ordinanza sulle gru RU 2000

Capitolo 4: Controllo Sezione 1: Controlli delle gru

Art. 15 1 Il datore di lavoro deve far controllare regolarmente e secondo le regole tecniche riconosciute se le gru sono in perfetto stato di funzionamento o sincerarsi che tali controlli siano stati eseguiti.

2 I controlli devono essere eseguiti da persone appositamente formate.

3 Il controllo di autogru e gru a torre deve essere affidato a esperti del settore gruisti- co ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1.

4 La commissione di coordinamento emana direttive concernenti la frequenza,

l’estensione e la procedura dei controlli.

Sezione 2: Esperti del settore gruistico

Art. 16 Riconoscimento

1 L’INSAI riconosce come esperti del settore gruistico (esperti) le persone che:

a. sono titolari di un attestato professionale federale per periti in manutenzione o di un attestato equivalente; b. possono dimostrare di possedere un’esperienza professionale di almeno cin- que anni nei settori del montaggio, dello smontaggio e della manutenzione di autogru o gru a torre; e c. hanno esperienza in elettrotecnica e nella tecnica di comando usuale nel settore gruistico. 2 Gli esperti devono aggiornarsi adeguatamente nelle materie necessarie alla loro attività peritale, in particolare nei settori della manutenzione e della tecnica in mate- ria di gru.

3 L’INSAI può revocare il riconoscimento se:

a. le condizioni cui è subordinato lo stesso non sono più soddisfatte; b. l’esperto non osserva le disposizioni della presente ordinanza, segnatamente nell’esercizio della sua attività peritale.

4 L’INSAI tiene un elenco pubblico degli esperti autorizzati.

Art. 17 Statuto nei confronti dell’azienda 1 Il datore di lavoro deve creare le condizioni necessarie all’adempimento dei com- piti degli esperti. Questi devono informare il datore di lavoro circa la loro attività. 2 Agli esperti deve essere concessa l’indipendenza necessaria all’adempimento dei loro compiti. L’espletamento di tali compiti non deve arrecare loro alcun pregiudi- zio.

171

Ordinanza sulle gru RU 2000

Art. 18 Statuto nei confronti dell’INSAI 1 Qualora l’INSAI ne faccia richiesta, gli esperti devono fornirgli informazioni sulla loro attività di controllo e mettergli a disposizione i loro documenti. L’INSAI ne informa il datore di lavoro.

2 L’INSAI consiglia e sostiene gli esperti.

3 Se la vita e la salute dei lavoratori sono minacciate da un pericolo grave e immi- nente e il datore di lavoro si rifiuta di adottare i provvedimenti necessari, gli esperti devono informarne senza indugio l’INSAI.

Capitolo 5: Rimedi giuridici

Art. 19 Le decisioni dell’INSAI di cui agli articoli 11, 14 e 16 possono essere impugnate mediante ricorso conformemente alla legge federale sulla procedura amministrativa7 e alla legge federale sull’organizzazione giudiziaria8.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 20 Disposizioni transitorie per i gruisti 1 Chi ha acquisito un’esperienza professionale quale gruista prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza può ottenere la patente di allievo gruista senza fre- quentare il corso di base di cui all’articolo 13 capoverso 1. Chi può dimostrare di possedere un’esperienza professionale di oltre 5 anni ottiene una patente di allievo gruista valida sino al 31 dicembre 2004. L’esame di gruista può essere sostenuto soltanto dopo aver frequentato il corso di base nella categoria scelta.

2 Chi ha ottenuto una patente di gruista riconosciuta da un’autorità comunale o

cantonale o un attestato equivalente prima del 1° luglio 2000 riceve gratuitamente dall’INSAI, su domanda, una patente di gruista della categoria A o B. Rimane salvo l’articolo 10 lettera b.

Art. 21 Disposizioni transitorie per gli esperti 1 Chi ha acquisito, prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, un’esperi- enza professionale di almeno 25 anni nei settori del montaggio, dello smontaggio e della manutenzione di autogru o gru a torre e un’esperienza in elettrotecnica e nella tecnica di comando usuale nel settore gruistico, è su domanda riconosciuto dall’INSAI come esperto. 2 Chi ha acquisito, prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, un’esperi- enza professionale di almeno 10 anni nei settori del montaggio, dello smontaggio e

7 RS 172.021 8 RS 173.110

172

Ordinanza sulle gru RU 2000

della manutenzione di autogru o gru a torre, una formazione professionale di caratte- re tecnico e un’esperienza in elettrotecnica e nella tecnica di comando usuale nel settore gruistico, è su domanda riconosciuto dall’INSAI come esperto sino al 30 giugno 2003 senza dover seguire una formazione complementare.

Art. 22 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 22 giugno 19519 concernente le misure da prendere per prevenire gli infortuni nell’uso di gru e di apparecchi di sollevamento è abrogata.

Art. 23 Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 13 settembre 196310 concernente la prevenzione degli infortuni nell’esecuzione di scavi, pozzi e lavori del genere è modificata come segue: Art. 3 cpv. 1 Abrogato

Art. 24 Entrata in vigore 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.

2 L’articolo 5 capoverso 2 entra in vigore il 1° gennaio 2001.

27 settembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

1790

9 RU 1951 641 1188 10 RS 832.311.11

173