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AS 2000 1831

Accordo tra il Capo del Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie e il Ministro dei trasporti della Repubblica federale di Germania sulla garanzia della capacità delle linee d'accesso nord alla nuova ferrovia transalpina (NFTA)

Traduzione 1 Accordo tra il Capo del Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie e il Ministro dei trasporti della Repubblica federale di Germania sulla garanzia della capacità delle linee d’accesso nord alla nuova ferrovia transalpina (NFTA)

Concluso il 6 settembre 1996 Approvato dall’Assemblea federale il 3 marzo 1998 2 Entrato in vigore mediante scambio di note il 2 giugno 1998

Il Capo del Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie e il Ministro dei trasporti della Repubblica federale di Germania, animati dal desiderio di creare i presupposti per un traffico ferroviario efficiente tra la Svizzera e la Repubblica federale di Germania, in particolare per garantire l’allacciamento alla NFTA, con il proposito di garantire capacità sufficienti al traffico di transito, desiderosi di tener conto delle esigenze di protezione dell’ambiente e della pianifi- cazione del territorio, di migliorare i raccordi con i grandi centri importanti e di al- leggerire il traffico stadale, considerato che il corridoio del Reno superiore via Karlsruhe-Friburgo in Brisgovia- Basilea costituisce la principale linea d’accesso alla NFTA e che questo corridoio è parte integrante della rete transeuropea dell’Unione europea, consapevoli dello stretto legame tra il presente accordo, l’accordo del 2 maggio

19923 tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera sul tra-

sporto di merci su strada e per ferrovia (accordo sul transito) e l’accordo trilaterale del 3 dicembre 19914 tra il Ministro dei trasporti della Repubblica federale di Ger- mania, il Capo del Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie della Confederazione Svizzera e il Ministro dei trasporti della Repubblica italiana sul miglioramento del trasporto merci combinato ferrovia/strada attraverso le Alpi svizzere, riconosciuta l’importanza della cooperazione tra le compagnie ferroviarie delle due Parti contraenti, hanno convenuto, nel quadro delle rispettive competenze, quanto segue:

Art. 1 Le Parti contraenti si impegnano a garantire, nel quadro delle rispettive competenze, la capacità del traffico ferroviario internazionale dei viaggiatori e delle merci tra la Svizzera e la Repubblica federale di Germania in particolare sulla linea principale

RS 0.742.140.313.69

1 Dal testo originale tedesco (AS 2000 1831).

2 RU 2000 1830 3 RS 0.740.71 4 RS 0.740.79

2000-1034 1831

Garanzia della capacità delle linee d’accesso nord alla nuova ferrovia RU 2000 transalpina (NFTA). Accordo

d’accesso alla NFTA vale a dire Karlsruhe-Friburgo in Brisgovia- Basilea con prov- vedimenti coordinati per l’infrastruttura dei binari.

Art. 2 (1) Per conseguire l’obiettivo di cui all’articolo 1 sono previsti i seguenti provvedi- menti in funzione dei fabbisogni comuni per un traffico transalpino, fatta salva l’ap- plicazione delle procedure richieste dalla legislazione nazionale di ciascuna Parte. (2) In territorio svizzero e tedesco le capacità d’accesso nord alla NFTA, vale a dire la linea Karlsruhe-Friburgo in Brisgovia-Basilea, saranno aumentate gradualmente in base alla domanda di traffico e saranno coordinate come segue: a) Per la Germania: – aumento della capacità dell’attuale linea a doppio binario con la posa di una segnaletica moderna per la regolazione dei treni (CIR-ELKE), – aumento della capacità dell’attuale linea a doppio binario con la costru- zione progressiva di un secondo doppio binario per eliminare le stroz- zature, – quattro linee sull’intero percorso tra Karlsruhe e Basilea per l’utilizza- zione totale della NFTA. b) Per la Svizzera: – costruzione di una nuova linea tra le regioni di Olten e di Berna (progetto Ferrovia 2000), – costruzione di una nuova trasversale del Giura a partire dalla regione di Basilea, – costruzione di un nuovo ponte a doppio binario sul Reno per completa- re la ferrovia di allacciamento tra le stazioni badese e FFS di Basilea. c) A lungo termine, un ulteriore accordo potrà prevedere di migliorare la linea a doppio binario del Reno superiore con la costruzione di un nuovo passag- gio sul Reno a Bad Säckingen. (3) Con la presente concezione i corridoi Stoccarda-Zurigo e Monaco-Zurigo continuano a dirottare il traffico regionale delle merci verso la NFTA e a servire la Svizzera orientale e la Germania meridionale.

Art. 3 Le Parti contraenti si adoperano, nel quadro delle rispettive competenze, affinché le compagnie ferroviarie dei due Stati promuovano misure atte ad integrare le loro reti limitrofe, in particolare in vista del potenziamento dei corridoi Stoccarda-Zurigo e Monaco-Lindau-Zurigo. Grazie a treni a cassa oscillante e ad ampliamenti puntuali delle linee, i tempi di percorrenza si ridurranno a 2 ore e ¼ tra Stoccarda e Zurigo e a 3 ore e ¼ tra Monaco e Zurigo, con un’adeguata cadenza oraria dei treni. Si potrà

Garanzia della capacità delle linee d’accesso nord alla nuova ferrovia RU 2000 transalpina (NFTA). Accordo

ulteriomente prevedere la concentrazione dei treni sulla tratta Stoccarda/Monaco e Zurigo via Ulm.

Art. 4 (1) Le Parti contraenti si impegnano a: a) intensificare la collaborazione per consentire l’armonizzazione delle caratte- ristiche tecniche del traffico ferroviario tra i due Stati, b) attuare provvedimenti in favore dell’utilizzazione coordinata delle linee ci- tate nell’articolo 2 e ad c) adoperarsi affinché al passaggio del confine vengano istituite, nel traffico ferroviario diretto, facilitazioni in conformità delle prescrizioni legali di cia- scuno Stato. (2) Le Parti contraenti si impegnano a promuovere la collaborazione internazionale delle compagnie ferroviarie.

Art. 5 (1) È istituito un comitato direttivo per trattare le questioni relative all’applicazione del presente Accordo. (2) Esso si compone di rappresentanti del Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie e del Ministero dei trasporti della Repubblica federale di Germania. Le compagnie ferroviarie indicate nell’articolo 3 saranno consultate in caso di bisogno. (3) Il comitato direttivo si riunisce almeno una volta l’anno. Esso elabora inoltre il programma d’esecuzione dei provvedimenti citati. (4) Ogni Parte contraente può chiedere la convocazione del comitato direttivo se particolari circostanze lo esigono.

Art. 6 (1) Il presente Accordo entra in vigore appena le Parti contraenti si saranno notifi- cate l’adempimento delle rispettive procedure necessarie a tal fine. (2) Esso è valido sino al 31 dicembre 2020 e sarà tacitamente prorogato di anno in anno sempre che non sia denunciato per scritto da una delle Parti contraenti al più tardi tre mesi prima della fine di ogni anno civile.

Garanzia della capacità delle linee d’accesso nord alla nuova ferrovia RU 2000 transalpina (NFTA). Accordo

Fatto a Lugano il 6 settembre 1996 in due esemplari originali in lingua tedesca.

Il capo del Dipartimento federale Il ministro dei trasporti dei trasporti, delle comunicazioni della Repubblica federale di Germania: e delle energie: Moritz Leuenberger Matthias Wissmann

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