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AS 2000 187

Ordinanza sull'adattamento di atti normativi in seguito all'istituzione dell'Ufficio federale «Segretariato di Stato dell'economia»

Ordinanza sull’adattamento di atti normativi in seguito all’istituzione dell’Ufficio federale

del 17 novembre 1999

Il Consiglio federale svizzero, in esecuzione dell’articolo 43 capoverso 2 della legge sull’organizzazione del Go- verno e dell’Amministrazione1, ordina:

Sezione 1: Adattamento delle disposizioni relative alla competenza in leggi e decreti federali

Art. 1 Obbligatorietà generale di contratti collettivi di lavoro Nell’articolo 20 capoverso 2 della legge federale del 28 settembre 19562 concer- nente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, la nota a piè di pagina relativa all’«Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro» è modificata come segue: Oggi: «Segretariato di Stato dell’economia (Seco)» (art. 5 dell’ordinanza sull’or- ganizzazione del Dipartimento federale dell’economia, RS 172.216.1, RU 1999 2179).

Art. 2 Lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio Nell’articolo 5 capoverso 1 della legge federale del 13 marzo 19643 sul lavoro, la nota a piè di pagina relativa all’«Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro» è modificata come segue: Oggi: «Segretariato di Stato dell’economia (Seco)» (art. 5 dell’ordinanza sull’or- ganizzazione del Dipartimento federale dell’economia, RS 172.216.1, RU 1999 2179).

1999-5704 187

Adattamento di atti normativi in seguito all’istituzione dell’Ufficio federale RU 2000

Art. 3 Lavoro a domicilio Nell’articolo 15 capoverso 4 della legge federale del 20 marzo 19814 sul lavoro a domicilio, la nota a piè di pagina relativa all’«Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro» è modificata come segue: Oggi: «Segretariato di Stato dell’economia (Seco)» (art. 5 dell’ordinanza sull’or- ganizzazione del Dipartimento federale dell’economia, RS 172.216.1, RU 1999 2179).

Art. 4 Collocamento e personale a prestito Negli articoli 2 capoverso 3, 11 capoverso 1, 12 capoverso 2, 31 capoverso 1, 34 capoversi 2 e 3, 35 capoverso 1, 36 capoverso 2 e 38 capoverso 2 della legge fede- rale del 6 ottobre 19895 sul collocamento e il personale a prestito, la nota a piè di pagina relativa all’«Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro (UFIAML)» e all’«UFIAML» è modificata come segue: Oggi: «Segretariato di Stato dell’economia (Seco)» (art. 5 dell’ordinanza sull’or- ganizzazione del Dipartimento federale dell’economia, RS 172.216.1, RU 1999 2179).

Art. 5 Misure preparatorie intese a combattere le crisi e a procurare lavoro Nell’articolo 13 della legge federale del 30 settembre 19546 sulle misure preparato- rie intese a combattere le crisi e a procurare lavoro, le note a piè di pagina relative al «delegato per le occasioni di lavoro» e al «delegato e il suo personale» sono modifi- cate come segue: Oggi: «Segretariato di Stato dell’economia (Seco)» (art. 5 dell’ordinanza sull’or- ganizzazione del Dipartimento federale dell’economia, RS 172.216.1, RU 1999 2179).

Art. 6 Costituzione di riserve di crisi da parte dell’economia privata Nell’articolo 5a capoverso 2 della legge federale del 3 ottobre 19517 sulla costitu- zione di riserve di crisi da parte dell’economia privata, la nota a piè di pagina relati- va all’«Ufficio federale dei problemi congiunturali» è modificata come segue: Oggi: «Segretariato di Stato dell’economia (Seco)» (art. 5 dell’ordinanza sull’or- ganizzazione del Dipartimento federale dell’economia, RS 172.216.1, RU 1999 2179).

4 RS 822.31 5 RS 823.11 6 RS 823.31 7 RS 823.32

Adattamento di atti normativi in seguito all’istituzione dell’Ufficio federale RU 2000

Art. 7 Costituzione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali Nell’articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 19858 sulla costitu- zione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali, la nota a piè di pagina relativa all’«Ufficio federale dei problemi congiunturali» è modificata come segue: Oggi: «Segretariato di Stato dell’economia (Seco)» (art. 5 dell’ordinanza sull’or- ganizzazione del Dipartimento federale dell’economia, RS 172.216.1, RU 1999 2179).

Art. 8 Assicurazione contro la disoccupazione Negli articoli 72c capoverso 3, 77 capoversi 3 e 4, 78 capoverso 1, 79 capoverso 1, 80 capoversi 1 e 2, 83 capoverso 3, 101 lettera c, 102 capoverso 2, 103 capoverso 5, 110 capoverso 2 e 112 della legge federale del 25 giugno 19829 sull’assicurazione contro la disoccupazione, la nota a piè di pagina relativa all’«Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro» è modificata come segue: Oggi: «Segretariato di Stato dell’economia (Seco)» (art. 5 dell’ordinanza sull’or- ganizzazione del Dipartimento federale dell’economia, RS 172.216.1, RU 1999 2179).

Art. 9 Aiuto agli investimenti nelle regioni montane Nell’articolo 13 della legge federale del 21 marzo 199710 sull’aiuto agli investimenti nelle regioni montane, la nota a piè di pagina relativa all’«Ufficio federale dell’in- dustria, delle arti e mestieri e del lavoro» è modificata come segue: Oggi: «Segretariato di Stato dell’economia (Seco)» (art. 5 dell’ordinanza sull’or- ganizzazione del Dipartimento federale dell’economia, RS 172.216.1, RU 1999 2179).

Art. 10 Concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane Nell’articolo 9 capoverso 2 della legge federale del 25 giugno 197611 sulla conces- sione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane, la nota a piè di pagina relativa all’«Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro» è modificata come segue: Oggi: «Segretariato di Stato dell’economia (Seco)» (art. 5 dell’ordinanza sull’or- ganizzazione del Dipartimento federale dell’economia, RS 172.216.1, RU 1999 2179).

8 RS 823.33 9 RS 837.0 10 RS 901.1 11 RS 901.2

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Art. 11 Sostegno di cambiamenti strutturali nelle aree rurali Nell’articolo 5 capoverso 2 del decreto federale del 21 marzo 199712 a sostegno di cambiamenti strutturali nelle aree rurali, la nota a piè di pagina relativa all’«Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro» è modificata come segue: Oggi: «Segretariato di Stato dell’economia (Seco)» (art. 5 dell’ordinanza sull’or- ganizzazione del Dipartimento federale dell’economia, RS 172.216.1, RU 1999 2179).

Art. 12 Promovimento del credito all’industria alberghiera e alle stazioni climatiche Negli articoli 8 capoverso 2ter e 19 capoverso 3 della legge federale del 1° luglio 196613 per il promovimento del credito all’industria alberghiera e alle stazioni cli- matiche, la nota a piè di pagina relativa all’«Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro» è modificata come segue: Oggi: «Segretariato di Stato dell’economia (Seco)» (art. 5 dell’ordinanza sull’or- ganizzazione del Dipartimento federale dell’economia, RS 172.216.1, RU 1999 2179).

Art. 13 Promozione dell’innovazione e della collaborazione nel turismo Nell’articolo 5 capoverso 1 del decreto federale del 10 ottobre 199714 concernente la promozione dell’innovazione e della collaborazione nel turismo è introdotta la se- guente nota a piè di pagina relativa all’«Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro»: Oggi: «Segretariato di Stato dell’economia (Seco)» (art. 5 dell’ordinanza sull’or- ganizzazione del Dipartimento federale dell’economia, RS 172.216.1, RU 1999 2179).

Art. 14 Contributo all’Ufficio svizzero per l’espansione commerciale Nell’articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 6 ottobre 198915 che assegna un contributo all’Ufficio svizzero per l’espansione commerciale (USEC), la nota a piè di pagina relativa all’«Ufficio federale dell’economia esterna» è modificata come se- gue: Oggi: «Segretariato di Stato dell’economia (Seco)» (art. 5 dell’ordinanza sull’or- ganizzazione del Dipartimento federale dell’economia, RS 172.216.1, RU 1999 2179).

12 RS 901.3 13 RS 935.12 14 RS 935.22 15 RS 946.15

Adattamento di atti normativi in seguito all’istituzione dell’Ufficio federale RU 2000

Art. 15 Misure economiche esterne Nell’articolo 6 capoverso 3 della legge federale del 25 giugno 198216 sulle misure economiche esterne è introdotta la seguente nota a piè di pagina relativa all’«Ufficio federale dell’economia esterna»: Oggi: «Segretariato di Stato dell’economia (Seco)» (art. 5 dell’ordinanza sull’or- ganizzazione del Dipartimento federale dell’economia, RS 172.216.1, RU 1999 2179).

Art. 16 Ostacoli tecnici al commercio Nell’articolo 18 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre 199517 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) è introdotta la seguente nota a piè di pagina relativa all’«Ufficio federale dell’economia esterna»: Oggi: «Segretariato di Stato dell’economia (Seco)» (art. 5 dell’ordinanza sull’or- ganizzazione del Dipartimento federale dell’economia, RS 172.216.1, RU 1999 2179).

Art. 17 Zone di rilancio economico Nell’articolo 7 capoverso 3 del decreto federale del 6 ottobre 199518 in favore delle zone di rilancio economico, la nota a piè di pagina relativa all’«Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro» è modificata come segue: Oggi: «Segretariato di Stato dell’economia (Seco)» (art. 5 dell’ordinanza sull’or- ganizzazione del Dipartimento federale dell’economia, RS 172.216.1, RU 1999 2179).

Art. 18 Mantenimento della qualità degli impianti dell’infrastruttura pubbli- ca Nell’articolo 8 del decreto federale del 30 aprile 199719 sull’aiuto agli investimenti, la nota a piè di pagina relativa all’«Ufficio federale dei problemi congiunturali» è mo- dificata come segue: Oggi: «Segretariato di Stato dell’economia (Seco)» (art. 5 dell’ordinanza sull’or- ganizzazione del Dipartimento federale dell’economia, RS 172.216.1, RU 1999 2179).

16 RS 946.201 17 RS 946.51 18 RS 951.93 19 RS 951.940

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Art. 19 Osservazione congiunturale Nell’articolo 3 della legge federale del 20 giugno 198020 sull’osservazione con- giunturale, la nota a piè di pagina relativa all’«Ufficio federale dei problemi con- giunturali» è modificata come segue: Oggi: «Segretariato di Stato dell’economia (Seco)» (art. 5 dell’ordinanza sull’or- ganizzazione del Dipartimento federale dell’economia, RS 172.216.1, RU 1999 2179).

Art. 20 Promovimento dell’informazione riguardante la piazza economica svizzera Negli articoli 3 capoverso 3 e 4 capoversi 1 e 2 del decreto federale del 6 ottobre 199521 sul promovimento dell’informazione riguardante la piazza economica svizze- ra, la nota a piè di pagina relativa all’«Ufficio federale dell’industria, delle arti e me- stieri e del lavoro (UFIAML)» e all’«UFIAML», rispettivamente all’«Ufficio federale dell’economia esterna» è modificata come segue: Oggi: «Segretariato di Stato dell’economia (Seco)» (art. 5 dell’ordinanza sull’or- ganizzazione del Dipartimento federale dell’economia, RS 172.216.1, RU 1999 2179).

Sezione 2: Sostituzione di termini in ordinanze

Art. 21 Ordinanze nell’ambito dell’economia esterna Nei seguenti atti normativi, il termine «Ufficio federale dell’economia esterna» è so- stituito da «Segretariato di Stato dell’economia (Seco)»:

1. Ordinanza del 14 agosto 199122 sull’attuazione di programmi e progetti eco-

logici d’importanza globale nei Paesi in sviluppo (art. 2 cpv. 2, 3 cpv. 2 lett. c, 3 cpv. 3, art. 4);

2. Ordinanza del 7 giugno 193723 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio

(art. 2 cpv. 1);

3. Ordinanza del 10 giugno 1985 24 della legge sulla ricerca (art. 10b);

4. Ordinanza del 25 febbraio 199825 sul materiale bellico (OMB) (art. 4 cpv. 3,

10 cpv. 1, 11 cpv. 2, 12, 13 cpv. 1, 14 cpv. 1 e 2, 19 cpv. 1, 23, 25 cpv. 2);

20 RS 951.95 21 RS 951.972 22 RS 172.018 23 RS 221.415 24 RS 420.11 25 RS 514.511

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5. Ordinanza del 6 luglio 198326 sull’organizzazione e i compiti dell’approv-

vigionamento economico del Paese (art. 16 cpv. 1);

6. Ordinanza del 29 gennaio 1997 27 sulle preferenze tariffali (art. 2 cpv. 2);

7. Ordinanza del 18 gennaio 198428 sull’energia nucleare (art. 15 cpv. 1 lett. b,

15 cpv. 2);

8. Ordinanza del 12 giugno 199529 sulla sicurezza delle installazioni e degli

apparecchi tecnici (art. 6 cpv. 3);

9. Ordinanza del 26 marzo 1980 30 sugli esplosivi (art. 15 cpv. 1, 33 cpv. 3);

10. Ordinanza del 15 giugno 199831 sulla garanzia dei rischi delle esportazioni

(art. 29 cpv. 2 lett. a);

11. Ordinanza del 25 giugno 199732 sul controllo dei beni a duplice impiego

(art. 3 cpv. 1, 4 cpv. 1, 4 cpv. 1 lett. b, 4 cpv. 3, 5 cpv. 2, 6 cpv. 3, 8, 9, 10 cpv. 3, 16 cpv. 1, 17 cpv. 1, 20 cpv. 2, 22 cpv. 1, 23 cpv. 2, 24 cpv. 2, 25 cpv. 4, 26 cpv. 1, 27 cpv. 2);

12. Ordinanza del 3 settembre 199733 sul controllo dei composti chimici (art. 16

cpv. 2, 17 cpv. 4, 18, 19 cpv. 1, 20 cpv. 1, 21, 29, 31 cpv. 2);

13. Ordinanza del 17 maggio 199534 sull’esecuzione di ispezioni pre-imbarco

(art. 3 cpv. 2);

14. Ordinanza del 25 novembre 199835 che istituisce misure nei confronti del-

l’UNITA (art. 8 cpv. 3, 11, 13 cpv. 5);

15. Ordinanza del 7 agosto 199036 che istituisce misure economiche nei con-

fronti della Repubblica dell’Iraq (art. 4 cpv. 2, 5a);

16. Ordinanza dell’8 dicembre 199737 che istituisce misure nei confronti della

Sierra Leone (art. 3 cpv. 2);

17. Ordinanza del 14 settembre 199438 concernente l’esecuzione dell’Accordo

internazionale sul caffè del 1994 (art. 2 e 4);

18. Ordinanza del 17 novembre 199339 concernente l’esecuzione dell’Accordo

internazionale del 1993 sul cacao (art. 2 e 4);

26 RS 531.11 27 RS 632.911 28 RS 732.11 29 RS 819.11 30 RS 941.411 31 RS 946.111 32 RS 946.202.1 33 RS 946.202.21 34 RS 946.202.8 35 RS 946.204 36 RS 946.206 37 RS 946.209 38 RS 946.216 39 RS 946.217

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19. Ordinanza del 22 dicembre 199340 sull’esportazione e il transito di prodotti

(art. 5); 20. Ordinanza del 4 luglio 1984 41 sull’attestazione dell’origine (art. 4 cpv. 3);

21. Ordinanza del 17 giugno 199642 sulla notificazione (art. 3, 4 cpv. 1, 6

cpv. 2, 8);

22. Ordinanza del 17 giugno 199643 sull’accreditamento e sulla designazione

(art. 4 cpv. 2 e 3, 27, 29 cpv. 1, 31, 33 cpv. 2 e 3, 34 cpv. 2, 38 cpv. 1 e 2, 39);

23. Ordinanza del 12 dicembre 197744 sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto

umanitario internazionali (art. 1 cpv. 1 lett. b, 24 cpv. 1, 28 cpv. 1, allega- to 1);

24. Ordinanza del 6 maggio 199245 concernente la cooperazione con gli Stati

dell’Europa dell’Est (art. 3, 4, 7 cpv. 3, 11 a cpv. 2, 13 cpv. 2);

25. Ordinanza d’esecuzione del 2 settembre 197046 della legge federale concer-

nente la garanzia dei rischi degli investimenti (art. 5 cpv. 1).

Art. 22 Ordinanze in altri ambiti 1 Nei seguenti atti normativi, il termine «Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro» è sostituito da «Segretariato di Stato dell’economia (Seco)»: 1. Ordinanza del 30 aprile 199947 sulle tasse per le installazioni e gli apparec- chi tecnici;

2. Ordinanza del 17 febbraio 199348 concernente il diritto di azione della Con-

federazione nel quadro della legge contro la concorrenza sleale;

3. Ordinanza del 5 settembre 1995 49 INTERREG II;

4. Decreto del Consiglio federale del 28 luglio 195550 per l’esecuzione del-

l’accordo internazionale sulle condizioni di lavoro dei battellieri del R eno;

5. Ordinanza del 12 giugno 199551 sulla sicurezza delle installazioni e degli

apparecchi tecnici;

6. Ordinanza del 23 giugno 1993 52 sulla sicurezza degli ascensori;

40 RS 946.221 41 RS 946.31 42 RS 946.511 43 RS 946.512 44 RS 974.01 45 RS 974.11 46 RS 977.02 47 RS 172.048.191 48 RS 241.3 49 RS 616.91 50 RS 747.224.022 51 RS 819.11 52 RS 819.13

Adattamento di atti normativi in seguito all’istituzione dell’Ufficio federale RU 2000

7. Regolamento del 2 settembre 194953 per l’esecuzione della legge concer-

nente l’Ufficio federale di conciliazione incaricato di comporre i conflitti collettivi di lavoro;

8. Ordinanza 1 del 14 gennaio 196654 concernente la legge sul lavoro (Ordi-

nanza generale);

9. Ordinanza 3 del 18 agosto 1993 55 concernente la legge sul lavoro (Igiene);

10. Ordinanza 4 del 18 agosto 199356 concernente la legge sul lavoro (Costru-

zione e trasformazione di aziende assoggettate all’approvazione dei piani);

11. Ordinanza del 25 novembre 199657 sulla qualifica degli specialisti della si-

curezza sul lavoro;

12. Ordinanza del 20 dicembre 1982 58 sul lavoro a domicilio;

13. Ordinanza del 16 gennaio 1991 59 sul collocamento;

14. Ordinanza del 14 dicembre 199260 sul sistema d’informazione in materia di

servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro;

15. Ordinanza del 19 dicembre 198361 sulla prevenzione degli infortuni e delle

malattie professionali;

16. Ordinanza del 31 agosto 198362 sull’assicurazione obbligatoria contro la di-

soccupazione e l’indennità per insolvenza;

17. Ordinanza del 28 novembre 198363 sui sistemi d’informazione e di paga-

mento dell’assicurazione contro la disoccupazione;

18. Ordinanza del 31 gennaio 199664 sul finanziamento dell’assicurazione con-

tro la disoccupazione;

19. Ordinanza del 24 gennaio 199665 sull’assicurazione contro gli infortuni dei

disoccupati;

20. Ordinanza del 3 marzo 199766 sulla previdenza professionale obbligatoria

dei disoccupati;

21. Ordinanza del 26 novembre 199767 sull’aiuto agli investimenti nelle regioni

montane;

53 RS 821.421 54 RS 822.111 55 RS 822.113 56 RS 822.114 57 RS 822.116 58 RS 822.311 59 RS 823.111 60 RS 823.114 61 RS 832.30 62 RS 837.02 63 RS 837.063.1 64 RS 837.141 65 RS 837.171 66 RS 837.174 67 RS 901.11

Adattamento di atti normativi in seguito all’istituzione dell’Ufficio federale RU 2000

22. Ordinanza del 22 dicembre 197668 sulla concessione di fideiussioni e di

contributi sui costi d’interesse nelle regioni montane;

23. Ordinanza del 7 dicembre 199869 concernente il sostegno della promozione

dello smercio di prodotti agricoli;

24. Ordinanza d’esecuzione del 23 dicembre 196670 della legge federale per il

promovimento del credito all’industria alberghiera e alle stazioni climatiche;

25. Ordinanza del 19 gennaio 199871 concernente la promozione dell’innova-

zione e della collaborazione nel turismo per il periodo 1998-2001;

26. Regolamento d’esecuzione del 5 giugno 193172 della legge federale del 4

ottobre 1930 sui viaggiatori di commercio;

27. Decreto del Consiglio federale del 22 maggio 196273 sulle esposizioni e

fiere;

28. Ordinanza d’esecuzione del 9 dicembre 194974 del decreto federale inteso a

promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri;

29. Ordinanza del 10 giugno 199675 sull’aiuto in favore delle zone di rilancio

economico. 2 Nei seguenti atti normativi, il termine «Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro» è sostituito da «Segretariato di Stato dell’economia (Seco)» e «UFCO» da «Seco»:

1. Ordinanza d’esecuzione del 12 marzo 195676 della legge federale sulle misu-

re preparatorie intese a combattere le crisi e a procurare lavoro;

2. Ordinanza dell’11 marzo 1952 77 sulle riserve di crisi;

3. Ordinanza del 9 agosto 198878 sulla costituzione di riserve di crisi benefi- cianti di sgravi fiscali;

4. Ordinanza del 7 maggio 199779 sul mantenimento della qualità degli im-

pianti dell’infrastruttura pubblica;

5. Ordinanza del 25 agosto 1982 80 sull’osservazione della congiuntura.

68 RS 901.21 69 RS 916.010 70 RS 935.121 71 RS 935.221 72 RS 943.11 73 RS 945.1 74 RS 951.241 75 RS 951.931 76 RS 823.311 77 RS 823.321 78 RS 823.331 79 RS 951.940.1 80 RS 951.951

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3 Nell’ordinanza del 14 gennaio 199881 concernente l’entrata e la notificazione degli stranieri il termine «Ufficio federale dell’economia esterna» è sostituito da «Segre- tariato di Stato dell’economia (Seco)».

Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 23 La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° luglio 1999.

17 novembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

81 RS 142.211

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