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AS 2000 211

Ordinanza sul promovimento del traffico combinato e del trasporto di autoveicoli accompagnati (Ordinanza sul traffico combinato, OTC)

Ordinanza sul promovimento del traffico combinato e del trasporto di autoveicoli accompagnati (Ordinanza sul traffico combinato, OTC)

Modifica del 20 dicembre 1999

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 29 giugno 1988 1 sul traffico combinato è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 2

2 L’accordo sulle indennità è di competenza dell’Ufficio federale.

Art. 13 Contributo federale destinato a ridurre il prezzo del tracciato 1 Il gestore dell’infrastruttura che riduce il prezzo del tracciato calcolato in virtù dell’ordinanza del 25 novembre 19982 sull’accesso alla rete ferroviaria riceve dalla Confederazione un contributo equivalente all’ammontare della riduzione. 2 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni- cazioni fissa l’ammontare della riduzione tenuto conto dei crediti autorizzati. 3 L’Ufficio federale ordina il versamento del contributo dopo aver esaminato l’ac- cordo sull’accesso alla rete.

II Allegato Abrogato

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.

20 dicembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

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