AS 2000 2315
Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica argentina relativo allo scambio di tirocinanti
Traduzione 1 Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica argentina relativo allo scambio di tirocinanti
Concluso il 26 novembre 1997 Entrato in vigore mediante scambio di note il 14 settembre 1999
Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica argentina, detti di seguito “le Parti”, animati dal desiderio di proseguire e rafforzare i buoni rapporti improntati all’ami- cizia tra i due popoli, considerato che la cooperazione scientifica e tecnica costituisce il mezzo più ade- guato per sviluppare le capacità dei professionisti e degli esperti di entrambi i Paesi, e consapevoli del carattere assai benefico, per la cooperazione e la mutua comprensio- ne tra i due Paesi, dello sviluppo dello scambio di giovani che si recano sul territorio dell’altro Paese onde esercitare per un periodo di tempo sufficiente un’attività pro- fessionale remunerata nella loro specialità, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 1. Il presente Accordo disciplina lo scambio di cittadini svizzeri e argentini di ambo i sessi che assumono per un tempo limitato nell’altro Paese un impiego nella profes- sione appresa, allo scopo di perfezionare le proprie conoscenze professionali e lin- guistiche (detti di seguito “tirocinanti”). 2. L’impiego può essere assunto in tutte le professioni, salvo in quelle legalmente limitate per i cittadini stranieri. Qualora l’esercizio della professione fosse subordi- nato a un’autorizzazione speciale, l’interessato dovrà inoltre procurarsi detta auto- rizzazione.
Art. 2 I tirocinanti devono aver compiuto almeno i 18 anni di età e non devono di norma aver superato i 35 anni di età. Essi devono aver portato a termine una formazione professionale.
RS 0.142.111.547
1 Dal testo originale francese (RU 2000 2315).
2000-1684 2315
Scambio di tirocinanti - Acc. con l’Argentina RU 2000
Art. 3 1. Le autorizzazioni per tirocinanti sono accordate dalle autorità menzionate nel- l’articolo 8. 2. L’autorizzazione per tirocinanti è accordata, di norma, per una durata di 12 mesi. Può essere prorogata fino a 18 mesi al massimo; i contratti di lavoro devono essere conclusi per una durata determinata, in osservanza del limite stabilito qui innanzi. 3. La necessaria autorizzazione di tirocinante è rilasciata dal Paese di accoglienza conformemente alle disposizioni in vigore circa l'ingresso e l'uscita, il soggiorno e l’esercizio di un'attività lucrativa da parte di stranieri. 4. Le autorizzazioni per tirocinanti sono accordate nel limite del contingente di cui all’articolo 5 capoverso 1 indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro nel Paese di accoglienza.
Art. 4 I tirocinanti non possono svolgere un’attività lucrativa né essere ammessi ad un la- voro diversi da quelli indicati nell’autorizzazione. L’autorità competente può, in casi debitamente giustificati, autorizzare un cambiamento di lavoro.
Art. 5
1. Ciascuno dei due Paesi può ammettere 50 tirocinanti per anno civile.
2. Il contingente può essere interamente utilizzato, indipendentemente dal numero dei tirocinanti che già risiedono nel Paese di accoglienza in virtù del presente Ac- cordo. 3. Qualora uno dei due Stati non utilizzasse il contingente di cui al capoverso 1, l’altro non può prevalersene per ridurre il contingente convenuto. Il saldo non utiliz- zato non può essere riportato sull’anno successivo. Una proroga del tirocinio in virtù dell’articolo 3 non può essere considerata come una nuova ammissione. 4. Le Parti contraenti possono convenire mediante scambio di note, entro il 1°luglio dell’anno in corso, di modificare il contingente per l’anno successivo.
Art. 6 1. I tirocinanti fruiscono, in materia di alloggio, condizioni di lavoro e salario, degli stessi diritti e doveri concessi ai lavoratori del Paese di accoglienza. L’imposta sul salario è retta dalla legislazione fiscale del Paese di accoglienza.
2. Le condizioni di impiego convenute con il datore di lavoro devono essere con-
formi alla legislazione in materia di lavoro e di assicurazioni sociali del Paese di ac- coglienza.
Art. 7
1. Le persone che desiderano assumere un impiego di tirocinante nell’altro Paese
dovranno in primo luogo cercarvi di propria iniziativa un impiego. Le autorità inca-
Scambio di tirocinanti - Acc. con l’Argentina RU 2000
ricate dell’applicazione del presente Accordo (cfr. art. 8) possono, con misure ade- guate, favorire il collocamento dei tirocinanti. 2. Gli interessati inviano la loro domanda con tutti i dati necessari all’autorità del lo- ro Paese d’origine incaricata dell’applicazione del presente Accordo. Questa esami- na se la domanda è conforme alle esigenze dell’Accordo e in seguito la trasmette all’autorità del Paese di accoglienza. 3. Le predette autorità sbrigano gratuitamente e il più rapidamente possibile tutte le formalità legate all’autorizzazione per tirocinanti; occorre invece versare gli emolu- menti e le tasse solitamente dovuti per l’entrata e la dimora.
Art. 8 Le autorità incaricate dell’applicazione del presente Accordo sono: – per il Consiglio federale svizzero, il Dipartimento federale dell’economia, l’Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro2 a Berna; – per la Repubblica argentina, la Direzione Generale della Cooperazione del Ministero delle relazioni estere del commercio internazionale e della cultura nonché il Ministero del lavoro e della sicurezza sociale.
Art. 9
1. Il presente Accordo entra in vigore non appena le Parti si saranno notificate
l’avvenuto espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti interni. 2. Il presente Accordo ha validità illimitata e può essere denunciato per iscritto su richiesta di una delle Parti mediante preavviso di sei mesi per il 1° gennaio. 3. In caso di denuncia dell’Accordo le autorizzazioni accordate in virtù del presente Accordo rimangono valide per la durata per la quale sono state rilasciate.
Firmato a Buenos Aires il 26 novembre 1997, in due originali nelle lingue francese e spagnola, i due testi facenti ugualmente fede.
Per il Per il Governo Consiglio federale svizzero: della Repubblica argentina: Jean-Marc Boillat Andrés Cisneros
2 Attualmente: Dipartimento federale di giustizia e polizia, Ufficio federale degli stranieri, Divisione mercato del lavoro ed emigrazione.