AS 2000 2664
Convenzione mediante scambio di note del 23 febbraio e 5 marzo 1999 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania su un disciplinamento liberalizzato applicabile al personale di stand d'esposizioni e di montaggio
Convenzione mediante scambio di note del 23 febbraio e 5 marzo 1999 tra il Governo della Confederazione svizzera e il Governo della Repubblica federale di Germania su un disciplinamento liberalizzato applicabile al personale di stand d’esposizioni e di montaggio
Entrata in vigore il 5 marzo 1999
Traduzione 1 Il capo del Dipartimento federale degli affari esteri Berna, 5 marzo 1999 S.E. Signor Klaus Bald Ambasciatore della Repubblica federale di Germania Willadingweg 83
3000 Berna 16
Signor Ambasciatore, ho l’onore di accusare buona ricevuta della Sua nota del 23 febbraio 1999, il cui te- nore è il seguente:
«A nome del Governo della Repubblica federale di Germania, con riferimento al colloquio svoltosi a Berlino l’11 settembre 1996 in vista dell’ulteriore sviluppo delle relazioni economiche, ho l’onore di proporle la conclusione della seguente Conven- zione tra il Governo della Repubblica federale di Germania e il Governo della Con- federazione svizzera su un disciplinamento liberalizzato applicabile al personale di stand d’esposizioni e di montaggio: 1. Stand d’esposizioni: I lavoratori qualificati cittadini di uno Stato contraente e impiegati da imprese con sede in quello Stato, che sono inviati tempora- neamente nell’altro Stato contraente per montare, smontare o tenere stand d’esposizioni, sono esentati dall’obbligo di ottenere un permesso di dimora e di lavoro per una durata di 90 giorni al massimo per anno civile.
2. Montatori: I lavoratori cittadini di uno Stato contraente e impiegati da im-
prese con sede in quello Stato, che sono inviati temporaneamente nell’altro Stato contraente per: a. eseguire lavori di montaggio, manutenzione o riparazione d’impianti, di macchine o di apparecchi operazionali forniti dall’impresa o assicurar- ne la messa in servizio, oppure
RS 0.823.291.361
1 Dal testo originale tedesco (AS 2000 2664).
2664 2000-1929
Disciplinamento liberalizzato applicabile al personale di stand RU 2000 d’esposizioni e di montaggio
b. controllare, al momento del loro arrivo, le macchine operazionali co- mandate o altri oggetti o ricevere istruzioni sul loro funzionamento sono esentati dall’obbligo di ottenere un permesso di dimora e di lavoro per una durata di 90 giorni al massimo per anno civile.
3. Proroga del soggiorno:
3.1 Se l’attività supera eccezionalmente la durata massima stabilita ai nu-
meri 1 e 2, la durata dell’esenzione dall’obbligo del permesso di lavoro nella Repubblica federale di Germania è prorogata fino alla fine dei la- vori, previo assenso della competente autorità tedesca giusta il numero
9. In tal caso, il lavoratore deve tuttavia essere in possesso di un per-
messo di dimora. Questo va richiesto senza indugio presso la compe- tente autorità locale.
3.2 Se l’attività supera eccezionalmente la durata massima stabilita alle ci-
fre 1 e 2, i lavoratori devono richiedere senza indugio, in Svizzera, un permesso di dimora e di lavoro, rilasciato dalla competente autorità lo- cale preposta al mercato del lavoro (Uffici cantonali del lavoro).
4. Assegnazioni più prolungate: Se un’assegnazione supera i 90 giorni per an-
no civile, il lavoratore deve, per risiedere nel territorio dell’altro Stato con- traente, essere titolare di un permesso di dimora e di lavoro. Questo va ri- chiesto nei termini prescritti presso la competente autorità di tale Stato. 5. Cittadini di Stati terzi: La presente convenzione si applica parimenti ai lavo- ratori che non sono cittadini di uno Stato contraente, a condizione che fac- ciano parte del personale permanente dell’impresa da almeno 12 mesi. Sono fatte salve le prescrizioni degli Stati contraenti in materia di visti.
6. Entrata: L’esenzione dall’obbligo del permesso di dimora giusta i numeri 1 e
2 implica che il lavoratore sia titolare di un passaporto nazionale o di un do-
cumento d’identità o altri titoli di viaggio ufficiali che gli conferiscano il di- ritto di entrare senza visto nel territorio nazionale dell’altro Stato contraente. 7. Obbligo di notifica: Il datore di lavoro è tenuto a notificare a mezzo del mo- dulo ad hoc, se possibile almeno dieci giorni prima dell’inizio dell’attività, i lavoratori chiamati a recarsi nel territorio dell’altro Stato contraente, alla competente autorità giusta il numero 9 o al servizio designato dalla compe- tente autorità della Repubblica federale di Germania, nonché alla compe- tente autorità della Confederazione svizzera giusta il numero 3.2. Un esem- plare del modulo è ritornato al datore di lavoro prima dell’inizio dell’attività. Tale documento attesta la legalità dell’attività. Nei casi urgenti che rivestono un carattere eccezionale, basta un giustificativo che attesti l’invio del mo- dulo.
8. Condizioni salariali e lavorative: Le competenti autorità degli Stati con-
traenti possono verificare se le condizioni salariali e lavorative accordate ai lavoratori sono conformi all’uso locale. Gli Stati contraenti s’informano mutuamente e senza indugio circa gli eventuali provvedimenti presi nei confronti di un’impresa.
Disciplinamento liberalizzato applicabile al personale di stand RU 2000 d’esposizioni e di montaggio
9. Competenza: L’applicazione della presente convenzione è di competenza:
– per la Repubblica federale di Germania: dell’Ufficio federale del lavoro (Bundesanstalt für Arbeit), – per la Confederazione Svizzera: dell’Ufficio federale degli stranieri e degli Uffici cantonali del lavoro.
10. Gruppo di lavoro: Se necessario, un gruppo di lavoro dei due Governi si ri-
unisce per risolvere in comune i problemi sorti nel quadro dell’applicazione della presente convenzione.
11. La presente convenzione è conclusa per una durata di tre anni. Salvo denun-
cia scritta da parte di uno degli Stati contraenti almeno tre mesi prima della scadenza della convenzione, la stessa è poi prorogata tacitamente di anno in anno. Essa continua ad essere applicata ai lavori non ancora terminati al momento della denuncia. Nel caso in cui il Governo della Confederazione Svizzera consenta alle proposte sottopostegli ai numeri 1 a 11, la presente nota e la nota con cui Lei vorrà esprimere il consenso della Confederazione svizzera costituiranno una convenzione tra i nostri Governi, la quale entrerà in vigore a decorrere dalla data della Sua nota in risposta alla presente.»
A nome del Consiglio federale svizzero ho l’onore di comunicarLe che lo stesso è d’accordo con quanto sopra. La Sua nota del 23 febbraio 1999 e la presente risposta costituiscono indi una con- venzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania, la quale entra in vigore a decorrere dalla data odierna. Voglia gradire, signor Ambasciatore, l’espressione della mia alta stima.
Flavio Cotti Consigliere federale