AS 2000 2770
Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile (LIPG)
Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile (LIPG)
Modifica del 23 giugno 2000
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 1999 1, decreta:
I La legge federale del 25 settembre 19522 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile è modificata come segue:
Introduzione di un titolo abbreviato (Legge sulle indennità di perdita di guadagno)
Ingresso visti gli articoli 22bis capoverso 6, 34ter capoverso 1 lettera d, 64 e 64bis della Costi- tuzione federale3, ...
Art. 21 cpv. 2 2 Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, si applicano per analogia le prescrizioni della legge federale del 20 dicembre 19464 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti concernenti i datori di lavoro, le casse di compensazione, il regolamento dei conti e dei pagamenti, la contabilità, la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro, la responsabilità per danni, l’Ufficio centrale di com- pensazione e il numero d’assicurato.
3 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 59 capoverso 4, 61 capoverso 4, 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556). 4 RS 831.10
2770 1999-5681
Legge sulle indennità di perdita di guadagno RU 2000
Art. 29 Disposizioni applicabili 5 Le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19466 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti concernenti il trattamento di dati personali, la consulta- zione degli atti, l’obbligo del segreto, l’assistenza amministrativa, l’esenzione fisca- le, l’assunzione delle spese e le tasse postali, il computo dei termini, nonché il giu- dicato e l’esecutività si applicano per analogia.
Art. 29a Comunicazione di dati 1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, i dati possono essere comunicati alle autorità incaricate di applicare la legge federale del 12 giugno 19597 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare, conformemente all’articolo 24 di tale legge. 2 Per il resto è applicabile per analogia l’articolo 50a della legge federale del 20 di- cembre 19468 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
II
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Entra in vigore il 1° gennaio 2001.
Consiglio degli Stati, 23 giugno 2000 Consiglio nazionale, 23 giugno 2000 Il presidente: Schmid Carlo Il presidente: Seiler Il segretario: Lanz Il segretario: Anliker
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 12 ottobre 2000.9 2 Conformemente al suo numero II capoverso 2, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2001.
13 ottobre 2000 Cancelleria federale
5 Corretto dalla Commissione di redazione dell’Assemblea federale (art. 33 della Legge sui rapporti fra i Consigli) 6 RS 831.10 7 RS 661 8 RS 831.10 9 FF 2000 3184