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AS 2000 938

Ordinanza dell'Assemblea federale concernente provvedimenti intesi a far fronte ai danni arrecati alle foreste dall'uragano «Lothar»

Ordinanza dell’Assemblea federale concernente provvedimenti intesi a far fronte ai danni arrecati alle foreste dall’uragano «Lothar»

del 24 marzo 2000

L’Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto l’articolo 28 della legge del 4 ottobre 1991 1 sulle foreste; visto il messaggio del Consiglio federale del 16 febbraio 2000 2, decreta:

Art. 1 Scopo e campo d’applicazione Per far fronte ai danni arrecati alle foreste dall’uragano «Lothar», la presente ordi- nanza dell’Assemblea federale è intesa a garantire il promovimento dell’economia forestale e del legno necessario in una prima fase.

Art. 2 Deposito di legname 1 Nell’ambito dei crediti autorizzati, la Confederazione accorda aiuti finanziari sino al 50 per cento dei costi per il deposito del legname ricavato dagli alberi danneggia- ti, segnatamente per: a. depositi di legname tondo, che servono a mantenere il valore del legno; b. depositi di legno da industria; c. depositi di trucioli. 2 Gli aiuti finanziari sono accordati soltanto se il Cantone partecipa alle spese pro- porzionalmente alla sua capacità finanziaria.

Art. 3 Utilizzazione del legname ricavato dagli alberi danneggiati nella cooperazione allo sviluppo La Confederazione promuove l’utilizzazione del legname ricavato dagli alberi dan- neggiati nel quadro della cooperazione allo sviluppo e tecnica nonché dell’aiuto umanitario, a condizione che il legname non possa essere procurato nella regione d’aiuto.

Art. 4 Pianificazione di riserve forestali Nell’ambito dei crediti autorizzati, la Confederazione accorda aiuti finanziari corri- spondenti al 70 per cento del valore di mercato del legname ricavato dagli alberi danneggiati che viene abbandonato su una superficie forestale, se:

RS 921.04

938 2000-0412

Provvedimenti intesi a far fronte ai danni arrecati alle foreste dall’uragano «Lothar» RU 2000

a. tale superficie si presta ad essere delimitata come riserva forestale; b. il Cantone intende delimitare le superfici quale riserva forestale, e c. il Cantone ha convenuto con il proprietario del fondo la rinuncia all’utiliz- zazione del legname.

Art. 5 Crediti d’investimento 1 La Confederazione può concedere prestiti rimborsabili, infruttiferi o a interesse ridotto, per il finanziamento dei costi residui di provvedimenti sussidiabili giusta gli articoli 37 e 38 capoverso 2 lettera b della legge forestale del 4 ottobre 1991 (LFo). 2 La limitazione dei mutui nel tempo e l’obbligo di rimborso del Cantone sono retti dall’articolo 40 LFo.

Art. 6 Procedura e ulteriori presupposti per la concessione dei sussidi federali Le prescrizioni d’esecuzione del Consiglio federale relative alla LFo sono applicate per analogia alla concessione degli aiuti finanziari giusta gli articoli 2, 4 e 5.

Art. 7 Autorizzazione eccezionale per trasporti di legname Nella misura in cui le strutture di raccordo sono adeguate, i Cantoni rilasciano auto- rizzazioni eccezionali giusta l’articolo 9 capoverso 6 lettera c della legge federale del 19 dicembre 19583 sulla circolazione stradale per l’aumento del peso complessi- vo sino a un massimo di 40 tonnellate di un veicolo a motore, per l’allontanamento del legname dai boschi colpiti dall’uragano «Lothar».

Art. 8 Finanziamento L’Assemblea federale decide mediante decreto federale semplice l’ammontare mas- simo dei mezzi finanziari che possono essere stanziati per gli aiuti finanziari giusta gli articoli 2 e 4, nonché un credito d’impegno per il finanziamento dei crediti d’investimento giusta l’articolo 5.

Art. 9 Disposizione penale L’ottenimento indebito di prestazioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 è soggetto alla di- sposizione penale dell’articolo 42 LFo; il perseguimento penale compete ai Cantoni.

3 RS 741.01

Provvedimenti intesi a far fronte ai danni arrecati alle foreste dall’uragano «Lothar» RU 2000

Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza dell’Assemblea federale entra in vigore il 15 aprile 2000 con effetto sino al 31 dicembre 2000.

Consiglio nazionale, 24 marzo 2000 Consiglio degli Stati, 24 marzo 2000 Il presidente: Seiler Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz

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