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AS 2001 1050

Legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali

Legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali

del 15 dicembre 2000

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio 20001, decreta:

I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 19902 sull’imposta federale diretta

Ingresso visti gli articoli 41ter e 42quinquies della Costituzione federale3, ...

Art. 215 cpv. 2 secondo periodo 2 ... È determinante l’indice stabilito un anno prima dell’inizio del periodo fiscale.

2. Legge federale del 14 dicembre 19904 sull’armonizzazione delle imposte

dirette dei Cantoni e dei Comuni

Ingresso visti gli articoli 127 capoverso 3 e 129 capoversi 1 e 2 della Costituzione federale5, ...

Art. 10 cpv. 2 e 4 2 Dal reddito medio del periodo di computo (art. 15 cpv. 2) sono dedotte le perdite dei tre precedenti periodi di computo, sempreché non se ne sia potuto tenere conto per il calcolo del reddito imponibile degli anni precedenti.

3 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 128 e 129 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 4 RS 642.14 5 RS 101

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4 I capoversi 2 e 3 si applicano anche in caso di trasferimento del domicilio fiscale o del luogo di esercizio all’interno della Svizzera.

Art. 15 cpv. 3 3 All’inizio dell’assoggettamento, il reddito è calcolato in base al reddito conseguito dopo l’inizio dell’assoggettamento e calcolato su dodici mesi.

Art. 22 Modifica dell’assoggettamento 1 La persona giuridica che trasferisce la sede o l’amministrazione effettiva da un Cantone a un altro nel corso di un periodo fiscale è assoggettata all’imposta in en- trambi i Cantoni per l’intero periodo fiscale. L’autorità di tassazione ai sensi dell’ar- ticolo 39 capoverso 2 è quella del Cantone della sede o dell’amministrazione effetti- va alla fine del periodo fiscale. 2 L’assoggettamento in un Cantone diverso da quello della sede o dell’amministra- zione effettiva in virtù dell’appartenenza economica, giusta l’articolo 21 capoverso 1, vale per l’intero periodo fiscale, anche se è cominciato, è stato modificato o è stato soppresso nel corso del periodo stesso. 3 L’utile e il capitale sono ripartiti fra i Cantoni interessati sulla base delle regole del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale, applica- bili per analogia.

Art. 25 cpv. 2 e 4 2 Dall’utile netto del periodo fiscale sono dedotte le perdite dei sette esercizi com- merciali che precedono il periodo fiscale (art. 31 cpv. 2), sempreché non se ne sia potuto tenere conto per il calcolo dell’utile netto imponibile di tali anni. 4 I capoversi 2 e 3 si applicano anche in caso di trasferimento della sede o dell’am- ministrazione effettiva all’interno della Svizzera.

Art. 38 cpv. 4 4 Se una persona fisica assoggettata all’imposta secondo gli articoli 32, 33 e 34 ca- poverso 2 trasferisce il proprio domicilio o la propria dimora all’interno della Sviz- zera, il Cantone di domicilio o di dimora interessato ha diritto di tassarla proporzio- natamente alla durata dell’assoggettamento.

Art. 63 cpv. 3 ultimo periodo

3 ... Sono fatti salvi gli articoli 11 capoverso 3 e 68 capoversi 1 e 2.

Art. 66 cpv. 4 secondo periodo

4 ... È fatto salvo l’articolo 68 capoverso 2.

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Art. 67 Deduzione delle perdite 1 Le perdite dei sette esercizi commerciali che precedono il periodo fiscale (art. 63) sono dedotte, sempreché non se ne sia potuto tenere conto per il calcolo del reddito imponibile di tali anni. 2 Il capoverso 1 si applica anche in caso di trasferimento del domicilio fiscale o del luogo di esercizio all’interno della Svizzera.

Art. 68 Modifica dell’assoggettamento 1 In caso di cambiamento del domicilio fiscale all’interno della Svizzera, l’assogget- tamento in virtù dell’appartenenza personale si realizza per l’intero periodo fiscale nel Cantone di domicilio del contribuente alla fine di tale periodo. Le prestazioni in capitale conformemente all’articolo 11 capoverso 3 sono tuttavia imponibili nel Cantone di domicilio del contribuente al momento della loro scadenza. Per il rima- nente, è fatto salvo l’articolo 38 capoverso 4. 2 L’assoggettamento in un Cantone diverso da quello del domicilio fiscale in virtù dell’appartenenza economica vale per l’intero periodo fiscale anche se è cominciato, è stato modificato o è stato soppresso nel corso dell’anno. In tal caso, il valore degli elementi della sostanza è ridotto proporzionatamente alla durata dell’appartenenza. Per il rimanente, il reddito e la sostanza sono ripartiti fra i Cantoni interessati sulla base delle regole del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale, applicabili per analogia.

Art. 72c Mantenimento della deduzione delle spese di cura dei figli Fino all’entrata in vigore della riforma dell’imposizione della coppia e della fami- glia, i Cantoni possono prevedere la deduzione dai redditi imponibili delle spese di cura dei figli per i genitori che esercitano un’attività lucrativa.

Art. 72d Mantenimento della deduzione per il risparmio mirato per l’alloggio Durante i quattro anni che seguono la scadenza prevista nell’articolo 72 capoverso 1, i Cantoni possono mantenere le disposizioni applicabili nel periodo fiscale 2000 relative alla deduzione dal reddito imponibile degli importi destinati al finanzia- mento del primo acquisto di una proprietà abitativa e all’esonero dall’imposta sul reddito e sulla sostanza del capitale in tal modo risparmiato e dell’utile che ne deri- va.

Art. 74 secondo periodo ... Disciplina, in particolare, i problemi che sorgono nei rapporti intercantonali, so- prattutto fra i Cantoni che applicano una regolamentazione diversa per quanto con- cerne le basi temporali.

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Art. 78b Cambiamento delle basi temporali per le persone fisiche L’articolo 69 capoversi 2, 3 e 4 lettera a e capoversi 5-7 è applicabile nel Cantone di partenza alle persone fisiche che trasferiscono il proprio domicilio fiscale all’interno della Svizzera nel corso del primo periodo fiscale (n) che segue il cambiamento di cui all’articolo 16.

3. Legge federale del 13 ottobre 19656 sull’imposta preventiva

Ingresso visto l’articolo 41bis capoverso 1 lettere a e b e capoversi 2 e 3 della Costituzione federale7, ...

Art. 30 cpv. 1

1 Le persone fisiche devono presentare l’istanza di rimborso alle auto-

rità fiscali del Cantone in cui erano domiciliate alla fine dell’anno ci- vile nel corso del quale è venuta a scadere la prestazione imponibile.

IV. Disposizione Le persone fisiche devono presentare l’istanza di rimborso dell’im- transitoria della modifica del posta preventiva sui redditi imponibili scaduti prima del 1° gennaio 15 dicembre 2000 2001 alle autorità fiscali del Cantone in cui erano domiciliate all’ini- zio dell’anno civile successivo a quello in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile

II

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2001.

Consiglio nazionale, 15 dicembre 2000 Consiglio degli Stati, 15 dicembre 2000 Il presidente: Peter Hess La presidente: Françoise Saudan Il segretario: Ueli Anliker Il segretario: Christoph Lanz

6 RS 642.21 7 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 132 capoverso 2 e 134 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

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Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 7 aprile

2001 (1° giorno lavorativo: 9 aprile 2001).8

2 Conformemente al suo numero II capoverso 2, la presente legge entra in vigore

retroattivamente il 1° gennaio 2001.

10 aprile 2001 Cancelleria federale

8 FF 2000 5419

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