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AS 2001 1060

Ordinanza sul computo globale dell'imposta

Ordinanza sul computo globale dell’imposta

Modifica del 9 marzo 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 22 agosto 19671 sul computo globale dell’imposta è modificata co- me segue:

4. Casi speciali

a. Persone fisiche che fruiscono dell’imposizione secondo il dispendio

Art. 4

1 Le persone fisiche che pagano un’imposta secondo il dispendio in luogo e vece

delle imposte ordinarie federali, cantonali e comunali sul reddito (p. es. art. 14 della legge federale del 14 dicembre 19902 sull’imposta federale diretta, LIFD, e disposi- zioni simili del diritto fiscale cantonale) non possono chiedere il computo globale d’imposta.

2 Le persone fisiche che pagano un’imposta secondo il dispendio in luogo e vece

unicamente dell’imposta ordinaria federale sul reddito o unicamente delle imposte ordinarie cantonali e comunali sul reddito possono chiedere il computo globale d’imposta soltanto per una parte dell’imposta riscossa in uno Stato contraente. L’ar- ticolo 12 si applica per analogia. 3 Le persone fisiche che fruiscono di un’imposta secondo il dispendio, ma che paga- no le imposte intere su tutti i redditi provenienti da determinati Stati contraenti in base all’aliquota del reddito totale, possono pretendere il computo globale d’imposta per i redditi provenienti da questi Stati contraenti (art. 1 cpv. 2). Per contro, le dedu- zioni delle parti a carico della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, confor- memente agli articoli 20 e 21, non devono far sì che le imposte svizzere dovute sul reddito siano portate a un ammontare inferiore a quello dell’imposta da calcolarsi secondo il dispendio o secondo altre componenti del reddito più elevate, ad eccezio- ne comunque degli elementi del reddito ai quali viene accordato il computo globale d’imposta.

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Computo globale dell’imposta RU 2001

b. Dividendi provenienti da partecipazioni e altre riduzioni dell’imposta sull’utile

Art. 5 1 Ai fini dell’applicazione della presente ordinanza non si considerano redditi tassati i dividendi per i quali è concessa una riduzione speciale ai fini delle imposte federa- li, cantonali e comunali sull’utile (art. 69 LIFD e disposizioni simili del diritto fi- scale cantonale). 2 Tuttavia, allorché questi dividendi sono integralmente assoggettati o all’imposta federale sull’utile o alle imposte cantonali e comunali sull’utile, il computo globale d’imposta può essere chiesto soltanto per una parte dell’imposta riscossa su questi dividendi in uno Stato contraente. L’articolo 12 si applica per analogia. 3 Per i redditi di società di capitali, cooperative e fondazioni che, ai sensi dell’arti- colo 28 capoverso 3 lettera c e capoverso 4 della legge federale del 14 dicembre 19903 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) e di disposizioni simili del diritto fiscale cantonale, sono tassati, per quanto concerne le imposte cantonali e comunali, secondo l’importanza dell’attività amministrativa o secondo l’entità dell’attività commerciale in Svizzera, l’importo massimo per le im- poste della Confederazione da una parte e per le imposte dei Cantoni e dei Comuni dall’altra deve essere calcolato separatamente. Gli articoli 12 e 20 si applicano per analogia. È fatto salvo l’articolo 6.

Art. 7 Il computo globale d’imposta è concesso soltanto se le imposte degli Stati contraenti riscosse su redditi provenienti da questi Stati (art. 1 cpv. 2) superano complessiva- mente l’equivalente di 50 franchi.

2. Ammontare massimo

a. Calcolo per le persone fisiche

Art. 9 1 L’ammontare massimo è calcolato in base alle aliquote d’imposta applicate per il calcolo delle imposte sul reddito dovute per l’anno della scadenza. In merito occorre addizionare le aliquote d’imposta della Confederazione, del Cantone di domicilio e del Comune di domicilio. Non devono essere presi in considerazione i supplementi per le imposte ecclesiastiche. 2 I Cantoni possono prevedere proprie tariffe per il calcolo dell’ammontare massi- mo, prendendo in considerazione l’onere fiscale medio cantonale e comunale, esclu- se le imposte ecclesiastiche e inclusa l’imposta federale. Devono tener conto della

3 RS 642.14

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Computo globale dell’imposta RU 2001

disposizione dell’articolo 11 capoverso 1 LAID. Le tariffe devono essere sottoposte per approvazione al Dipartimento federale delle finanze. 3 Se l’ammontare massimo è stato calcolato in base a una tariffa cantonale e il ri- chiedente comprova che il calcolo secondo il capoverso 1 avrebbe condotto a un importo computabile più elevato, deve essergli rimborsata la differenza. La differen- za deve essere comprovata e fatta valere per scritto presso l’autorità competente en- tro il termine di un anno a decorrere dalla notifica definitiva della relativa decisione sul computo globale d’imposta.

4 L’ammontare massimo non può eccedere la somma delle imposte svizzere sul red-

dito, calcolate sul reddito dell’anno della scadenza.

b. Calcolo per le persone giuridiche nonché per le società in nome collettivo e per le società in accomandita

Art. 10 1 Per il calcolo dell’ammontare massimo sono determinanti le singole imposte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, calcolate sull’utile dell’anno della sca- denza, escluse le imposte ecclesiastiche. 2 L’ammontare massimo corrisponde alla somma degli importi parziali delle singole imposte sull’utile menzionate nel capoverso 1. 3 L’importo parziale dell’imposta sull’utile cui sono assoggettati i redditi prove- nienti dagli Stati contraenti è determinato ripartendo l’imposta conformemente al rapporto tra i redditi provenienti dagli Stati contraenti (eventualmente dedotti gli interessi su debiti, le spese e altre deduzioni secondo l’art. 11) e l’utile netto com- plessivo che sottostà a questa imposta, relativo all’anno della scadenza. L’importo parziale non può essere maggiore dell’imposta effettivamente dovuta.

Art. 11 cpv. 3, primo periodo 3 Qualora l’utile netto imponibile complessivo di un’impresa sia stato sensibilmente diminuito defalcando ammortamenti, accantonamenti, spese o perdite e, con la con- cessione del computo globale d’imposta, l’imposizione di altri redditi netti dell’im- posta sia ridotta in modo ingiustificato, ai fini del calcolo dell’ammontare massimo è possibile prendere adeguatamente in considerazione tali deduzioni. …

Art. 12 1 Se i redditi provenienti dagli Stati contraenti sono assoggettati unicamente alle im- poste ordinarie sul reddito o sull’utile dei Cantoni e dei Comuni, l’ammontare del computo globale d’imposta è limitato ai due terzi della somma delle imposte riscos- se negli Stati contraenti. Per il calcolo dell’ammontare massimo occorre tener conto unicamente delle imposte sul reddito o sull’utile dei Cantoni e dei Comuni. 2 Se i redditi provenienti dagli Stati contraenti sono assoggettati unicamente all’im- posta ordinaria federale sul reddito o sull’utile, l’ammontare del computo globale

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Computo globale dell’imposta RU 2001

d’imposta è limitato a un terzo della somma delle imposte riscosse negli Stati con- traenti. Per il calcolo dell’ammontare massimo occorre prendere in considerazione soltanto l’imposta federale sul reddito o sull’utile.

Art.13 cpv. 2 e 3 2 L’istanza deve essere presentata su modulo speciale (Computo globale d’imposta - Foglio complementare all’Elenco Titoli) all’ufficio competente del Cantone in cui l’istante risiedeva alla fine del periodo fiscale in cui i redditi sono maturati. 3 Per redditi del patrimonio aziendale occorre riunire in un’istanza i redditi maturati nello stesso anno commerciale.

Art. 14 1 L’istanza di computo globale d’imposta può essere presentata al più presto dopo la scadenza del periodo fiscale in cui i redditi sono maturati. 2 Il diritto al computo globale d’imposta si estingue se l’istanza non è presentata nei tre anni successivi al periodo fiscale in cui i redditi sono maturati.

Art. 17 cpv. 3 3 L’importo del computo globale d’imposta stabilito dall’ufficio competente è sotto- posto alla riserva di un riesame della pretesa da parte dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (art. 20 cpv. 4).

Art. 24 cpv. 2 2 Esso approva segnatamente le tariffe cantonali applicabili alle persone fisiche (art. 9 cpv. 2) e pubblica un elenco delle aliquote delle imposte per le quali può essere chiesto il computo globale d’imposta, riscosse negli Stati contraenti in virtù di con- venzioni.

II

Disposizione transitoria I Cantoni che anche dopo il 1° gennaio 2001 riscuotono le imposte delle persone fisiche secondo il sistema della tassazione biennale praenumerando possono, fino al passaggio al sistema della tassazione annua postnumerando per le persone fisiche domiciliate sul loro territorio e per le società in nome collettivo e in accomandita che vi hanno sede, stabilire l’ammontare massimo secondo il calcolo semplificato previsto nell’articolo 9 nel tenore vigente prima della modifica del 9 marzo 2001 e conformemente alla tariffa di computo basata su questa disposizione.

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III

1 La presente modifica si applica ai redditi maturati dopo il 31 dicembre 2000.

2 Essa entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2001.

9 marzo 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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