AS 2001 1360
Convenzione n. 98 concernente l'applicazione dei principi del diritto sindacale e di negoziazione collettiva
Traduzione1 Convenzione (n. 98) concernente l’applicazione dei principi del diritto sindacale e di negoziazione collettiva
Conclusa a Ginevra il 1° luglio 1949 Approvata dall’Assemblea federale il 18 marzo 1999 2 Strumenti di ratifica depositati dalla Svizzera il 17 agosto 1999 Entrata in vigore per la Svizzera il 17 agosto 2000
La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro, e riunitasi l’8 giugno 1949, nella sua trentaduesima sessione; Dopo aver deciso di adottare diverse proposte concernenti l’applicazione dei princi- pi del diritto sindacale e di negoziazione collettiva, questione che costituisce il quarto punto all’ordine del giorno della sessione; Dopo avere deciso che tali proposte prenderebbero la forma di una convenzione in- ternazionale, adotta nel presente giorno di luglio millenovecentoquarantanove, la Convenzione seguente, denominata Convenzione sul diritto sindacale e sul diritto di negoziazione collettiva, 1949:
Art. 1 1. I lavoratori devono beneficiare di una protezione adeguata contro tutti gli atti di discriminazione tendenti a pregiudicare la libertà sindacale in materia d’impiego. 2. Siffatta protezione deve segnatamente essere applicata nel caso di atti aventi lo scopo di: a) subordinare l’impiego di un lavoratore alla condizione che egli non si affili ad un’associazione di lavoratori o cessi di appartenervi; b) licenziare un lavoratore o arrecargli pregiudizio in qualsiasi altro modo, a causa della sua affiliazione sindacale o della sua partecipazione ad attività sindacali fuori dalle ore di lavoro o, con il consenso del datore di lavoro, du- rante le ore di lavoro.
Art. 2 1. Le associazioni di lavoratori e di datori di lavoro devono beneficiare di una prote- zione adeguata contro qualsiasi atto di ingerenza delle une nei confronti delle altre, sia direttamente, sia mediante loro agenti o membri, nella loro formazione, nel loro funzionamento e nella loro amministrazione. 2. Sono segnatamente parificati agli atti d’ingerenza ai sensi del presente articolo le misure intese a provocare l’istituzione di associazioni di lavoratori dominate da un
RS 0.822.719.9
1 Dal testo originale francese (RO 2001 1360).
2 RU 2001 1359
1360 2001-0003
Principi del diritto sindacale e di negoziazione collettiva. Convenzione n. 98 RU 2001
datore di lavoro o da un’associazione di datori di lavoro, o a sostenere associazioni di lavoratori mediante mezzi finanziari o altrimenti, al fine di sottoporre tali associa- zioni al controllo di un datore di lavoro o di un’associazione di datori di lavoro.
Art. 3 Organismi appropriati alle condizioni nazionali devono essere istituiti, se necessario, al fine di assicurare l’osservanza del diritto sindacale definito dagli articoli prece- denti.
Art. 4 Misure appropriate alle condizioni nazionali devono essere prese, se necessario, al fine di incoraggiare e promuovere il maggiore sviluppo e la maggiore utilizzazione possibili di procedure di negoziazione volontaria di contratti collettivi tra i datori di lavoro e le associazioni di datori di lavoro da una parte, e le associazioni di lavorato- ri dall’altra, al fine di disciplinare le condizioni d’impiego.
Art. 5 1. Le garanzie previste dalla presente Convenzione si applicano alle forze armate o alla polizia nella misura determinata dalla legislazione nazionale. 2. Conformemente ai principi di cui all’articolo 19 paragrafo 8 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro, la ratifica di questa Convenzione da parte di un Membro non deve essere considerata come pregiudicante qualsiasi legge, sentenza, consuetudine o accordo già esistenti che concedono ai membri delle forze armate e della polizia le garanzie previste dalla presente Convenzione3.
Art. 6 La presente Convenzione non concerne la situazione dei funzionari pubblici e non può in alcun modo essere interpretata in modo da arrecare pregiudizio ai loro diritti o al loro statuto.
Art. 7 Le ratifiche formali della presente Convenzione sono comunicate al Direttore gene- rale dell’Ufficio internazionale del lavoro e da questi registrate.
Art. 8
1. La presente Convenzione vincola unicamente i Membri dell’Organizzazione in-
ternazionale del lavoro la cui ratifica è stata registrata dal Direttore generale. 2. Essa entra in vigore dodici mesi dopo la registrazione delle ratifiche di due Mem- bri da parte del Direttore generale.
3 RS 0.820.1
Principi del diritto sindacale e di negoziazione collettiva. Convenzione n. 98 RU 2001
3. Di conseguenza, essa entra in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la
data in cui è stata registrata la sua ratifica.
Art. 9 1. Le dichiarazioni comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, conformemente all’articolo 35 paragrafo 2 della Costituzione dell’Organiz- zazione internazionale del lavoro, devono indicare: a) i territori per i quali il Membro interessato si impegna affinché le disposi- zioni della Convenzione siano applicate senza modifica; b) i territori per i quali esso si impegna affinché siano applicate le disposizioni modificate della Convenzione e in che cosa consistono le modifiche; c) i territori per i quali la Convenzione non è applicabile e, in tali casi, le ra- gioni dell’inapplicabilità; d) i territori per i quali esso fa salva la propria decisione in attesa di un esame più approfondito della situazione concernente siffatti territori. 2. Gli impegni di cui al paragrafo 1 capoversi a) e b) del presente articolo sono con- siderati parti integranti della ratifica ed esplicano effetti identici.
3. Ciascun Membro può rinunciare mediante una nuova dichiarazione a tutte le ri-
serve contenute nella sua dichiarazione precedente o a parte di esse, in virtù del pa- ragrafo 1 capoversi b), c) e d) del presente articolo. 4. Ciascun Membro può, durante i periodi in cui la presente Convenzione può essere denunciata conformemente alle disposizioni dell’articolo 11, comunicare al Diretto- re generale una nuova dichiarazione modificante in altro modo i termini di qualsiasi dichiarazione precedente ed esponendo la situazione in determinati territori.
Art. 10 1. Le dichiarazioni comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro conformemente all’articolo 35 paragrafi 4 e 5 della Costituzione dell’Orga- nizzazione internazionale del lavoro devono indicare se le disposizioni della Con- venzione sono applicate nel territorio con o senza modifiche; qualora indicasse che le disposizioni della Convenzione si applicano fatte salve le modifiche, la dichiara- zione deve specificare in che cosa consistono dette modifiche. 2. Il Membro o i Membri o l’autorità internazionale interessati possono rinunciare in tutto o in parte, mediante un’ulteriore dichiarazione, al diritto di invocare una modi- fica indicata in una dichiarazione precedente. 3. Il Membro o i Membri o l’autorità internazionale interessati possono, durante i periodi nei quali la Convenzione può essere denunciata conformemente alle disposi- zioni dell’articolo 11, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione modificante in altro modo i termini di una dichiarazione precedente ed esponendo la situazione in merito all’applicazione di tale Convenzione.
Principi del diritto sindacale e di negoziazione collettiva. Convenzione n. 98 RU 2001
Art. 11
1. Ciascun Membro che ha ratificato la presente Convenzione può denunciarla sca-
duto un periodo di dieci anni a decorrere dalla data della sua prima entrata in vigore, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro e da questi registrato. La denuncia prende effetto soltanto un anno dopo la sua registrazione. 2. Ciascun Membro che ha ratificato la presente Convenzione il quale, entro il ter- mine di un anno dopo la scadenza del periodo di dieci anni di cui al paragrafo pre- cedente, non fa uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, è vinco- lato per un nuovo periodo di dieci anni e può in seguito denunciare la presente Convenzione scaduto ciascun periodo di dieci anni nelle condizioni di cui al pre- sente articolo.
Art. 12 1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro notifica a tutti i Mem- bri dell’Organizzazione internazionale del lavoro le registrazioni di tutte le ratifiche, dichiarazioni e denuncie che gli sono comunicate dai Membri dell’Organizzazione. 2. Notificando ai Membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro la registra- zione della seconda ratifica che gli è stata comunicata, il Direttore generale richiama l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulla data d’entrata in vigore della pre- sente Convenzione.
Art. 13 Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro comunica al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini di registrazione, conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete concernenti qualsiasi rati- fica, dichiarazione e atto di denuncia che egli ha registrato conformemente agli arti- coli precedenti.
Art. 14 Scaduto ciascun periodo di dieci anni a decorrere dall’entrata in vigore della pre- sente Convenzione, il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro deve presentare alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente Convenzione e decide se è il caso di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.
Art. 15 1. Qualora la Conferenza adottasse una nuova convenzione modificante in tutto o in parte la presente Convenzione, e salvo che la nuova Convenzione non disponga al- trimenti: a) la ratifica della nuova convenzione da parte di un Membro comporta, di di- ritto, nonostante l’articolo 11, la denuncia immediata della presente Con- venzione, a condizione che la nuova convenzione sia entrata in vigore;
Principi del diritto sindacale e di negoziazione collettiva. Convenzione n. 98 RU 2001
b) a partire dalla data dell’entrata in vigore della nuova Convenzione, la pre- sente Convenzione cessa di essere aperta alla ratifica dei Membri. 2. La presente Convenzione rimane in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per i Membri che l’hanno ratificata e che non ratificano la nuova Conven- zione.
Art. 16 Le versioni francese e inglese del testo della presente Convenzione fanno parimenti fede.
Seguono le firme
Principi del diritto sindacale e di negoziazione collettiva. Convenzione n. 98 RU 2001
Campo d’applicazione della Convenzione il 1° marzo 2001
Stati partecipanti Ratificazione Entrata in vigore Firma senza riserva di ratificazione (F)
Albania 3 giugno 1957 3 giugno 1958 Algeria 19 ottobre 1962 19 ottobre 1963 Angola 4 giugno 1976 4 giugno 1977 Antigua e Barbuda 2 febbraio 1983 2 febbraio 1984 Argentina 24 settembre 1956 24 settembre 1957 Australia 28 febbraio 1973 28 febbraio 1974 Isola di Norfolk1 15 giugno 1973 28 febbraio 1974 Austria 10 novembre 1951 10 novembre 1952 Azerbaigian 19 maggio 1992 19 maggio 1993 Bahama 25 maggio 1976 25 maggio 1977 Bangladesh 22 giugno 1972 22 giugno 1973 Barbados 8 maggio 1967 8 maggio 1968 Belgio 10 dicembre 1953 10 dicembre 1954 Belize 15 dicembre 1983 15 dicembre 1984 Benin 16 maggio 1968 16 maggio 1969 Bielorussia 6 novembre 1956 6 novembre 1957 Bolivia 15 novembre 1973 15 novembre 1974 Bosnia ed Erzegovina 2 giugno 1993 2 giugno 1994 Botswana 22 dicembre 1997 22 dicembre 1998 Brasile 18 novembre 1952 18 novembre 1953 Bulgaria 8 giugno 1959 8 giugno 1960 Burkina Faso 16 aprile 1962 16 aprile 1963 Burundi 10 ottobre 1997 10 ottobre 1998 Cambogia 23 agosto 1999 23 agosto 2000 Camerun 3 settembre 1962 3 settembre 1963 Capo Verde 3 aprile 1979 3 aprile 1980 Ceca, Repubblica 1° gennaio 1993 F 1° gennaio 1993 Centrafricana, Repubblica 9 giugno 1964 9 giugno 1965 Ciad 8 giugno 1961 8 giugno 1962 Cile 1° febbraio 1999 1° febbraio 2000 Cina Hong Kong1 1° luglio 1997 1° luglio 1997 Macao1 20 dicembre 1999 20 dicembre 1999 Cipro 24 maggio 1966 24 maggio 1967 Colombia 16 novembre 1976 16 novembre 1977 Comore 23 ottobre 1978 23 ottobre 1979 Congo, Repubblica del 26 novembre 1999 26 novembre 2000 Congo (Repubblica democratica) 16 giugno 1969 16 giugno 1970 Costa d’Avorio 5 maggio 1961 5 maggio 1962 Costa Rica 2 giugno 1960 2 giugno 1961 Croazia 8 ottobre 1991 F 8 ottobre 1991 Cuba 29 aprile 1952 29 aprile 1953
Principi del diritto sindacale e di negoziazione collettiva. Convenzione n. 98 RU 2001
Stati partecipanti Ratificazione Entrata in vigore Firma senza riserva di ratificazione (F)
Danimarca 15 agosto 1955 15 agosto 1956 Färöer1 28 settembre 1960 28 settembre 1960 Dominica 28 febbraio 1983 28 febbraio 1984 Dominicana, Repubblica 22 settembre 1953 22 settembre 1954 Ecuador 28 maggio 1959 28 maggio 1960 Egitto 3 luglio 1954 3 luglio 1955 Eritrea 22 febbraio 2000 22 febbraio 2001 Estonia 22 marzo 1994 22 marzo 1995 Etiopia 4 giugno 1963 4 giugno 1964 Figi 19 aprile 1974 19 aprile 1975 Filippine 29 dicembre 1953 29 dicembre 1954 Finlandia 22 dicembre 1951 22 dicembre 1952 Francia 26 ottobre 1951 26 ottobre 1952 Guadalupa1 27 aprile 1955 27 aprile 1955 Guayana francese1 27 aprile 1955 27 aprile 1955 Martinica1 27 aprile 1955 27 aprile 1955 Nuova Caledonia1 27 novembre 1974 27 novembre 1974 Polinesia francese1 27 novembre 1974 27 novembre 1974 Riunione1 27 aprile 1955 27 aprile 1955 St. Pierre e Miquelon1 27 novembre 1974 27 novembre 1974 Territori Australi e Antartici Francesi1 13 marzo 1990 13 marzo 1990 Gabon 29 maggio 1961 29 maggio 1962 Georgia 22 giugno 1993 22 giugno 1994 Germania 8 giugno 1956 8 giugno 1957 Ghana 2 luglio 1959 2 luglio 1960 Gibuti 3 agosto 1978 3 agosto 1979 Giamaica 26 dicembre 1962 26 dicembre 1963 Giappone 20 ottobre 1953 20 ottobre 1954 Giordania 12 dicembre 1968 12 dicembre 1969 Gran Bretagna 30 luglio 1950 18 luglio 1951 Anguilla1 4 febbraio 1963 4 febbraio 1963 Bermuda1 15 gennaio 1963 15 gennaio 1963 Gibilterra1 19 giugno 1958 19 giugno 1958 Guernesey1 30 giugno 1950 18 luglio 1951 Isola di Man1 30 giugno 1950 18 luglio 1951 Isole Falkland1 18 febbraio 1963 18 febbraio 1963 Isole vergini britanniche1 12 giugno 1964 12 giugno 1964 Jersey1 30 giugno 1950 18 luglio 1951 Montserrat1 26 novembre 1962 26 novembre 1962 Sant’Elena1 17 giugno 1966 17 giugno 1966 Grecia 30 marzo 1962 30 marzo 1963 Grenada 9 luglio 1979 9 luglio 1980 Guatemala 13 febbraio 1952 13 febbraio 1953 Guinea 26 marzo 1959 26 marzo 1960
Principi del diritto sindacale e di negoziazione collettiva. Convenzione n. 98 RU 2001
Stati partecipanti Ratificazione Entrata in vigore Firma senza riserva di ratificazione (F)
Guinea-Bissau 21 febbraio 1977 21 febbraio 1078 Guyana 8 giugno 1966 8 giugno 1967 Haiti 12 aprile 1957 12 aprile 1958 Honduras 27 giugno 1956 27 giugno 1957 Indonesia 15 luglio 1957 15 luglio 1958 Iraq 27 novembre 1962 27 novembre 1963 Irlanda 4 giugno 1955 4 giugno 1956 Islanda 15 luglio 1952 15 luglio 1953 Israele 28 gennaio 1957 28 gennaio 1958 Italia 13 maggio 1958 13 maggio 1959 Iugoslavia 23 luglio 1958 23 luglio 1959 Kenya 13 gennaio 1964 13 gennaio 1965 Kirghizistan 31 marzo 1992 31 marzo 1993 Lesotho 31 ottobre 1966 31 ottobre 1967 Lettonia 27 gennaio 1992 27 gennaio 1993 Libano 1° giugno 1977 1° giugno 1978 Liberia 25 maggio 1962 25 maggio 1963 Libia 20 giugno 1962 20 giugno 1963 Lituania 26 settembre 1994 26 settembre 1995 Lussemburgo 3 marzo 1958 3 marzo 1959 Macedonia 17 novembre 1991 F 17 novembre 1991 Madagascar 3 giugno 1998 3 giugno 1999 Malawi 22 marzo 1965 22 marzo 1966 Malaysia 5 giugno 1961 5 giugno 1962 Mali 2 marzo 1964 2 marzo 1965 Malta 4 gennaio 1965 4 gennaio 1966 Marocco 20 maggio 1957 20 maggio 1958 Maurizio 2 dicembre 1969 2 dicembre 1970 Moldavia 12 agosto 1996 12 agosto 1997 Mongolia 3 giugno 1969 3 giugno 1970 Mozambico 23 dicembre 1996 23 dicembre 1997 Namibia 3 gennaio 1995 3 gennaio 1996 Nepal 11 novembre 1996 11 novembre 1997 Nicaragua 31 ottobre 1967 31 ottobre 1968 Niger 23 marzo 1962 23 marzo 1963 Nigeria 17 ottobre 1960 17 ottobre 1961 Norvegia 17 febbraio 1955 17 febbraio 1956 Paesi Bassi 22 dicembre 1993 22 dicembre 1994 Pakistan 26 maggio 1952 26 maggio 1953 Panama 16 maggio 1966 16 maggio 1967 Papua-Nuova Guinea 1° maggio 1976 1° maggio 1977 Paraguay 21 marzo 1966 21 marzo 1967 Perù 13 marzo 1964 13 marzo 1965 Polonia 25 febbraio 1957 25 febbraio 1958 Portogallo 1° luglio 1964 1° luglio 1965
Principi del diritto sindacale e di negoziazione collettiva. Convenzione n. 98 RU 2001
Stati partecipanti Ratificazione Entrata in vigore Firma senza riserva di ratificazione (F)
Romania 26 novembre 1958 26 novembre 1959 Ruanda 8 novembre 1988 8 novembre 1989 Russia 10 agosto 1956 10 agosto 1957 Saint Vincent e Grenadine 21 ottobre 1998 F 31 maggio 1995 San Marino 19 dicembre 1986 19 dicembre 1987 Santa Lucia 14 maggio 1980 14 maggio 1981 São Tomé e Principe 17 giugno 1992 17 giugno 1993 Seicelle 4 ottobre 1999 4 ottobre 2000 Senegal 28 luglio 1961 28 luglio 1962 Sierra Leone 13 giugno 1961 13 giugno 1962 Singapore 25 ottobre 1965 25 ottobre 1966 Siria 7 giugno 1957 7 giugno 1958 Slovacchia 1° gennaio 1993 F 1° gennaio 1993 Slovenia 29 maggio 1992 29 maggio 1993 Spagna 20 aprile 1977 20 aprile 1978 Sri Lanka 13 dicembre 1972 13 dicembre 1973 Sudafrica 19 febbraio 1996 19 febbraio 1997 Sudan 18 giugno 1957 18 giugno 1958 Suriname 5 giugno 1996 5 giugno 1997 Svezia 18 luglio 1950 18 luglio 1951 Svizzera 17 agosto 1999 17 agosto 2000 Swaziland 26 aprile 1978 26 aprile 1979 Tagikistan 26 novembre 1993 26 novembre 1994 Tanzania 30 gennaio 1962 30 gennaio 1963 Togo 8 novembre 1983 8 novembre 1984 Trinidad e Tobago 24 maggio 1963 24 maggio 1964 Tunisia 15 maggio 1957 15 maggio 1958 Turchia 23 gennaio 1952 23 gennaio 1953 Turkmenistan 15 maggio 1997 15 maggio 1998 Ucraina 14 settembre 1956 14 settembre 1957 Uganda 4 giugno 1963 4 giugno 1964 Ungheria 6 giugno 1957 6 giugno 1958 Uruguay 18 marzo 1954 18 marzo 1955 Uzbekistan 13 luglio 1992 13 luglio 1993 Venezuela 19 dicembre 1968 19 dicembre 1969 Yemen 14 aprile 1969 14 aprile 1970 Zambia 2 settembre 1996 2 settembre 1997 Zimbabwe 27 agosto 1998 27 agosto 1999