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AS 2001 1443

Ordinanza su l'organizzazione e i compiti dell'approvvigionamento economico del paese

Ordinanza su l’organizzazione e i compiti dell’approvvigionamento economico del Paese

Modifica del 25 aprile 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 6 luglio 19831 sull’organizzazione e i compiti dell’approvvigiona- mento economico del Paese è modificata come segue:

Art. 4 lett. b e d L’organizzazione comprende a livello federale: b. i settori alimentazione, industria, trasporti, infrastruttura ICT, lavoro nonché eventualmente altri settori (art. 5, 10-15); d. agenti che, a titolo accessorio, si occupano dell’approvvigionamento eco- nomico del Paese, segnatamente i rappresentanti dell’approvvigionamento economico del Paese negli stati maggiori dell’esercito (art. 18).

Art. 5 Settori dell’approvvigionamento economico del Paese

1 I settori dell’approvvigionamento economico del Paese si basano sul sistema di

milizia. Essi constano di una direzione cui sono direttamente subordinati servizi di stato maggiore e altri servizi, nonché di divisioni e di sezioni. 2 Per l’adempimento dei compiti loro affidati (art. 10-15), essi hanno a disposizione segreterie a tempo pieno. Queste sono integrate nell’Ufficio federale, ma per le que- stioni specifiche sono subordinate ai rispettivi capisettore.

Art. 8 cpv. 3

3 Dirige l’intera organizzazione dell’approvvigionamento economico del Paese se-

condo le istruzioni del capo del Dipartimento.

Art. 9 cpv. 1 lett. a, f-i e cpv. 2

1 L’Ufficio federale è competente per:

a. dirigere e coordinare i lavori legislativi per l’intero approvvigionamento economico del Paese ed eseguire prescrizioni e provvedimenti;

1 RS 531.11

2001-0526 1443

Organizzazione e compiti dell’approvvigionamento economico del Paese RU 2001

f. dirigere e coordinare gli affari che non rientrano nella competenza di un settore o che concernono più settori, in particolare la comunicazione e le re- lazioni pubbliche, l’istruzione, i servizi di trasmissione e di informazione, nonché la pianificazione e la ricerca; g. curare il coordinamento e la collaborazione con i servizi dell’esercito, della protezione civile e di altri organi della politica di sicurezza; h. dirigere e coordinare gli affari internazionali connessi con l’approvvigiona- mento del Paese; i. sorvegliare, in collaborazione con i settori, i preparativi e l’esecuzione dei provvedimenti da parte dei Cantoni. 2 L’Ufficio federale sostiene l’attività dei settori, segnatamente assistendoli sul piano amministrativo e fornendo loro informazioni relative alla politica di sicurezza e all’amministrazione.

Art. 10 Settori 1 Nell’ambito della loro competenza materiale (art. 11-15), i settori sono responsa- bili per: a. assumere e sfruttare nozioni, esperienze e relazioni dell’economia per l’ap- provvigionamento del Paese; b. fornire conoscenze specifiche; c. procedere ad una valutazione periodica della situazione; d. preparare ed eseguire prescrizioni e provvedimenti giusta gli articoli 23-26,

28 e 29 LAP.

2 Essi collaborano:

a. negli organismi internazionali che si occupano di questioni di approvvigio- namento; b. agli esercizi e alle manifestazioni in materia d’istruzione connessi con l’ap- provvigionamento del Paese. 3 I capisettore determinano le competenze dei propri servizi di stato maggiore, dei servizi amministrativi, delle loro divisioni e sezioni nonché delle segreterie. Emana- no un regolamento interno che deve essere approvato dal Delegato.

Art. 11 titolo e frase introduttiva Settore alimentazione Il Settore alimentazione è competente per: …

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Art. 12 Settore industria Il Settore industria è competente per assicurare l’approvvigionamento del Paese con: a. materie prime industriali, come anche prodotti semifiniti e finiti; b. energia; c. acqua potabile.

Art. 13 Settore trasporti Il Settore trasporti è competente: a. per assicurare i trasporti via terra, via acqua e via aria in Svizzera e al- l’estero; b. in materia di assicurazione dei trasporti contro i rischi di guerra.

Art. 14 titolo e frase introduttiva Settore infrastruttura ICT Il Settore infrastruttura ICT è responsabile per: ...

Art. 15 Settore lavoro Il Settore lavoro è competente per approntare la manodopera necessaria per l’ap- provvigionamento del Paese.

Art. 16 Uffici federali esistenti 1 Possono essere incaricati di svolgere compiti inerenti all’approvvigionamento eco- nomico del Paese segnatamente: il Segretariato di Stato dell’economia, l’Ufficio fe- derale dell’agricoltura, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, l’Amministra- zione federale delle dogane, l’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del pae- saggio, l’Ufficio federale dei trasporti, l’Ufficio federale dell’aviazione civile, l’Uf- ficio federale delle comunicazioni, l’Ufficio svizzero della navigazione marittima, l’Ufficio federale dell’energia, l’Ufficio federale delle assicurazioni private, l’Or- gano strategia informatica della Confederazione, la Sorveglianza dei prezzi.

2 In quanto assumano compiti inerenti all’approvvigionamento economico del Pae-

se, detti uffici federali sono equiparati ai settori.

Art. 17 cpv. 1 1 I Cantoni effettuano già nell’ambito dello stato di preparazione permanente i pre- parativi necessari per l’esecuzione dei compiti giusta gli articoli 23, 24 e 28 LAP affidati loro dalla Confederazione. Il Dipartimento emana le relative istruzioni per i servizi governativi competenti nei Cantoni.

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Art. 18 titolo e cpv. 1 Rappresentanti dell’approvvigionamento economico del Paese negli stati maggiori dell’esercito 1 I rappresentanti dell’approvvigionamento economico del Paese negli stati maggiori dell’esercito assicurano lo scambio di informazioni tra il loro luogo d’impiego e i competenti organi dell’approvvigionamento economico.

Art. 19 cpv. 1 e 2 1 La legge del 24 marzo 20002 sul personale federale (LPers) e i relativi atti legisla- tivi d’esecuzione si applicano agli agenti impiegati dalla Confederazione occupati a titolo principale o accessorio nell’approvvigionamento economico del Paese. 2 Agli agenti che non sono impiegati dalla Confederazione si applicano per analogia le prescrizioni degli articoli 19 capoversi 2 e 3, 20, 21 capoverso 1 e 22-24 LPers nonché i relativi atti legislativi d’esecuzione. Questi agenti sottostanno anche alle disposizioni della legge federale del 14 marzo 19583 sulla responsabilità e sono con- siderati funzionari ai sensi dell’articolo 110 del Codice penale4.

Art. 20 Nomina degli agenti occupati a titolo accessorio

1 Il capo del Dipartimento nomina i capisettore.

2 Il delegato nomina:

a. i supplenti dei capisettore; b. i capi delle divisioni e delle sezioni nonché i loro supplenti; c. i rappresentanti dell’approvvigionamento economico del Paese negli stati maggiori dell’esercito.

3 I capisettore nominano:

a. i capigruppo e i loro supplenti; b. gli altri membri delle divisioni, delle sezioni e dei gruppi. I capisettore pos- sono delegare tali competenze ai capi delle divisioni e delle sezioni.

Art. 21 cpv. 2 e 3 2 Gli agenti che non sono impiegati dalla Confederazione sono indennizzati secondo le disposizioni dell’ordinanza del 3 giugno 19965 sulle commissioni.

3 Se gli agenti che non sono impiegati dalla Confederazione sono occupati per un

periodo di lunga durata, il Dipartimento può indennizzare adeguatamente i datori di lavoro per la perdita subita al posto di lavoro abituale o assumere temporaneamente tali agenti al servizio della Confederazione sempre che vi acconsentano.

2 RS 172.220.1 3 RS 170.32 4 RS 311.0 5 RS 172.31

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II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2001.

25 aprile 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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