Lexipedia

AS 2001 2317

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Nicaragua concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

Traduzione1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Nicaragua concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

Concluso il 30 novembre 1998 Entrato in vigore mediante scambio di note il 2 maggio 2000

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Nicaragua, detti qui di seguito «Parti contraenti», animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati, nell’intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte, consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: (1) Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente: (a) le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte, hanno la citta- dinanza della medesima; (b) gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di per- sone o altre organizzazioni, costituiti o organizzati altrimenti conformemente alla legislazione di detta Parte contraente e che hanno sede, contempora- neamente ad attività economiche reali, sul territorio di questa stessa Parte contraente; (c) gli enti giuridici, costituiti secondo la legislazione di un qualsiasi Paese, di- rettamente o indirettamente controllati da cittadini di quella Parte contraente o da enti giuridici aventi sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di quella stessa Parte.

RS 0.975.258.5

1 Dal testo originale francese (RO 2001 2317).

2001-0524 2317

Promozione e protezione reciproche degli investimenti. Accordo con il Nicaragua RU 2001

(2) Il termine «investimenti» comprende ogni tipo di averi e in particolare: (a) la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale, come servitù, ipoteche, pegni immobiliari e mobiliari; (b) le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società; (c) i crediti monetari e i diritti a qualsiasi attività di valore economico; (d) i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti di invenzio- ne, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenien- za), il know-how e la clientela; (e) le concessioni, comprese le concessioni di ricerca, di estrazione o sfrutta- mento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell’autorità, conformemente alla legge. (3) Il termine «territorio» designa il territorio di ciascuna Parte contraente, incluse le zone marittime adiacenti allo Stato costiero che può, in conformità del diritto inter- nazionale, esercitare su di esse la sua sovranità o la sua giurisdizione.

Art. 2 Promozione, ammissione (1) Nei limiti del possibile, ciascuna Parte contraente promuove gli investimenti ef- fettuati sul proprio territorio da investitori dell’altra Parte contraente e ammette tali investimenti in conformità delle proprie leggi e regolamenti. (2) Dopo aver ammesso un investimento sul proprio territorio, ciascuna Parte con- traente rilascia le necessarie autorizzazioni relative a questo investimento, comprese quelle per l’esecuzione di contratti di licenza, d’assistenza tecnica, commerciale o amministrativa. Ogniqualvolta risulti necessario, ciascuna Parte contraente si adope- ra per rilasciare le autorizzazioni richieste per le attività di consulenti o di altre per- sone qualificate di cittadinanza estera.

Art. 3 Protezione, trattamento (1) Ciascuna Parte contraente protegge, sul proprio territorio, gli investimenti effet- tuati in conformità delle proprie leggi e regolamenti da investitori dell’altra Parte contraente e non ostacola, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori, la ge- stione, il mantenimento, l’uso, il godimento, l’estensione, la vendita e se del caso la liquidazione di tali investimenti. In particolare, ogni Parte contraente rilascia le au- torizzazioni di cui all’articolo 2 paragrafo (2) del presente Accordo. (2) Ogni Parte contraente garantisce sul proprio territorio un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati dagli investitori dell’altra Parte contraente. Questo trattamento non dev’essere meno favorevole di quello accordato da ogni Parte con- traente agli investimenti effettuati sul proprio territorio dai propri investitori o di quello accordato da ogni Parte contraente agli investimenti effettuati sul proprio ter- ritorio da investitori della nazione più favorita, se quest’ultimo trattamento è più favorevole.

Promozione e protezione reciproche degli investimenti. Accordo con il Nicaragua RU 2001

(3) Se una Parte contraente accorda particolari privilegi agli investitori di uno Stato terzo in virtù di un accordo istitutivo di una zona di libero scambio, di un’unione doganale o di un mercato comune o in virtù di un accordo per evitare la doppia im- posizione, detta Parte contraente non è costretta ad accordare tali privilegi agli inve- stitori dell’altra Parte contraente.

Art. 4 Libero trasferimento Ciascuna Parte contraente sul cui territorio sono stati effettuati investimenti da inve- stitori dell’altra Parte contraente garantisce a questi ultimi il libero trasferimento dei relativi pagamenti, in particolare: (a) gli interessi, i dividendi, gli utili e altri redditi correnti; (b) i rimborsi di prestiti; (c) gli importi destinati a coprire le spese relative alla gestione degli investi- menti; (d) i canoni e gli altri pagamenti derivanti dai diritti di cui all’articolo 1 para- grafo (2) lettere (c), (d) ed (e) del presente Accordo; (e) i conferimenti supplementari di capitali necessari alla gestione e allo svilup- po degli investimenti; (f) i proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale di un investi- mento, compresi gli eventuali plusvalori.

Art. 5 Spoliazione, indennizzo (1) Nessuna Parte contraente prende, direttamente o indirettamente, provvedimenti di espropriazione o nazionalizzazione, né provvedimenti analoghi o equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell’altra Parte contraente, tranne che per ragioni di interesse pubblico e a condizione ch’essi siano presi su base non discri- minatoria, siano conformi alle prescrizioni legali e implichino un indennizzo effetti- vo e adeguato. L’ammontare dell’indennizzo, interesse compreso, è liquidato nella valuta del Paese d’origine dell’investimento e versato senza indugio all’avente di- ritto, indipendentemente dal suo luogo di domicilio o di sede. (2) Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subìto perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emer- genza o rivolta sopraggiunti sul territorio dell’altra Parte contraente, fruiscono, da parte di quest’ultima, di un trattamento conforme all’articolo 3 paragrafo (2) del pre- sente Accordo per quanto concerne la restituzione, l’indennizzo, la compensazione o ogni altra pertinente contropartita.

Art. 6 Investimenti anteriori all’Accordo Il presente Accordo si applica anche agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra, conformemente alle sue leggi e ai suoi re- golamenti, prima dell’entrata in vigore dell’Accordo. Non si applica tuttavia alle controversie sorte prima della sua entrata in vigore.

Promozione e protezione reciproche degli investimenti. Accordo con il Nicaragua RU 2001

Art. 7 Condizioni più favorevoli Le condizioni previste dal presente Accordo non ostano all’applicazione di condi- zioni più favorevoli convenute o da convenirsi da una Parte contraente con gli inve- stitori dall’altra Parte contraente.

Art. 8 Principio di surrogazione Ove una delle Parti Contraenti abbia accordato una garanzia finanziaria contro i ri- schi non commerciali a un investimento effettuato da un investitore sul territorio dell’altra Parte, quest’ultima riconosce i diritti della prima Parte in virtù del princi- pio di surrogazione nei diritti dell’investitore se un pagamento è stato effettuato in virtù di detta garanzia ad opera della prima Parte.

Art. 9 Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente (1) Per trovare una soluzione alle controversie in merito agli investimenti tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente e impregiudicato l’articolo 10 del presente Accordo (Controversie tra Parti contraenti), le parti inte- ressate procedono a consultazioni. (2) Se queste consultazioni non sfociano in alcuna soluzione entro sei mesi a decor- rere dalla domanda di avviarle se l’investitore in causa vi acconsente per scritto, la controversia è sottoposta per arbitrato al Centro internazionale per la composizio- ne delle controversie relative agli investimenti, istituito dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 19652 per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati. Ciascuna parte può, su richiesta indi- rizzata al Segretario generale del Centro, avviare la procedura di cui agli articoli 28 e 36 della Convenzione. Se le parti non si accordano sul fatto che la conciliazione o l’arbitrato è la procedura più appropriata, la scelta spetta all’investitore in causa. La Parte contraente che è parte in causa non può, in nessun momento della procedura di composizione o di esecuzione della sentenza, eccepire il fatto che l’investitore ha ottenuto, in virtù di un contratto di assicurazione, un indennizzo a copertura totale o parziale del danno subìto. (3) Una società che è stata incorporata o costituita conformemente alle leggi in vigo- re sul territorio di una Parte contraente e che prima dell’insorgere della controversia era controllata da cittadini o da società dell’altra Parte contraente, è considerata, ai sensi della Convenzione di Washington e conformemente all’articolo 25 paragra- fo (2) lettera (b) della stessa, come una società dell’altra Parte contraente. (4) Nessuna delle Parti contraenti proporrà un’azione in via diplomatica per una controversia sottoposta al Centro per arbitrato, salvo che: (a) il Segretario generale del Centro, o una commissione di conciliazione o un tribunale arbitrale istituito dal Centro decida che la controversia non rientra nella competenza di quest’ultimo; o

2 RS 0.975.2

Promozione e protezione reciproche degli investimenti. Accordo con il Nicaragua RU 2001

(b) l’altra Parte contraente rifiuti di conformarsi alla sentenza pronunciata da un tribunale arbitrale.

Art. 10 Controversie tra Parti contraenti (1) Le controversie tra Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applica- zione delle disposizioni del presente Accordo sono composte in via diplomatica. (2) Se le due Parti contraenti non giungono a una composizione entro sei mesi dall’insorgere della controversia, quest’ultima è sottoposta, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte contraente de- signa un arbitro. I due arbitri così designati nominano il presidente del tribunale, che deve essere cittadino di uno Stato terzo. (3) Se una Parte contraente non ha designato il proprio arbitro né dato seguito all’invito rivoltole dall’altra Parte di procedere entro due mesi a tale designazione, l’arbitro è nominato, a richiesta di quest’ultima Parte, dal Presidente della Corte in- ternazionale di giustizia. (4) Se i due arbitri non si accordano sulla scelta del presidente nei due mesi succes- sivi alla loro designazione, quest’ultimo è nominato, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia. (5) Se, nei casi previsti nei paragrafi (3) e (4) del presente articolo, il Presidente della Corte internazionale di giustizia è impedito di esercitare questo mandato o è cittadino di una Parte contraente, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se que- st’ultimo fosse impedito o fosse cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una Parte contraente. (6) Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce la pro- pria procedura. (7) Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti.

Art. 11 Osservanza degli impegni Ciascuna Parte Contraente deve garantire costantemente l’osservanza degli impegni assunti riguardo agli investimenti di investitori dell’altra parte Contraente.

Art. 12 Disposizioni finali (1) Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui i due Governi si sono recipro- camente notificati l’adempimento delle formalità costituzionali richieste per la con- clusione e la messa in vigore di accordi internazionali; rimane valido per un periodo di dieci anni. Se non è denunziato per scritto sei mesi prima della scadenza di questo periodo, è considerato come rinnovato alle stesse condizioni per una durata di due anni e così di seguito. (2) In caso di denunzia, le disposizioni degli articoli 1-11 si applicano ancora per un periodo di dieci anni agli investimenti effettuati prima della denunzia.

Promozione e protezione reciproche degli investimenti. Accordo con il Nicaragua RU 2001

Fatto a Managua, il 30 novembre 1998, in sei originali, di cui due in francese, due in spagnolo e due in inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze d’interpretazione prevarrà il testo inglese.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica di Nicaragua: Nicolas Imboden Eduardo Montealegre Rivaz

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Nicaragua concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti | Lexipedia | Lexipedia