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AS 2001 2475

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Mongolia concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

Traduzione1

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Mongolia concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

Concluso il 29 gennaio 1997 Entrato in vigore mediante scambio di note il 9 settembre 1999

Preambolo Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Mongolia, animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati, nell’intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte, consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: (1) il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente, (a) le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte, hanno la citta- dinanza della medesima; (b) gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di per- sone o altre organizzazioni costituite o organizzate altrimenti conforme- mente alla legislazione di detta Parte Contraente, che hanno sede, contempo- raneamente ad attività economiche reali, sul territorio di questa stessa Parte; (c) gli enti giuridici costituiti secondo la legislazione di un Paese terzo, con- trollate direttamente o indirettamente da cittadini di detta Parte Contraente o da enti giuridici che hanno sede, contemporaneamente ad attività economi- che reali, sul territorio di questa stessa Parte: (2) Il termine «investimenti» comprende ogni tipo di averi e in particolare: (a) la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale come oneri fondiari, pegni immobiliari e usufrutti;

RS 0.975.257.2

1 Dal testo originale francese (RO 2001 2475).

2001-0927 2475

Promozione e protezione reciproca degli investimenti. Accordo con la Mongolia RU 2001

(b) le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società; (c) i crediti monetari, comprese le obbligazioni e altri titoli di credito nonché i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico; (d) i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale, i procedimenti tecnici, il know-how e la clientela; (e) le concessioni commerciali e altri diritti concernenti l’esercizio di attività economiche, comprese le concessioni di prospezione, estrazione o sfrutta- mento di risorse naturali, conferiti per legge o per contratto. (3) Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e ingloba segnatamente, ma non esclusivamente, gli utili, gli interessi, i dividenti, i canoni e gli onorari.

Art. 2 Campo di applicazione Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati sul territorio di una Parte contraente, conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti, da investitori del- l’altra Parte contraente, prima o dopo l’entrata in vigore dello stesso.

Art. 3 Promozione, autorizzazione (1) Ciascuna Parte contraente promuove, nella misura del possibile, gli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell’altra Parte contraente e li autorizza in conformità delle proprie leggi e regolamenti. (2) Ammesso un investimento sul suo territorio, ciascuna Parte contraente rilascia le necessarie autorizzazioni, comprese quelle per l’esecuzione di contratti di licenza, di assistenza tecnica, commerciale o amministrativa. Ogniqualvolta risulti necessario, ciascuna Parte contraente provvede a rilasciare le autorizzazioni per le attività di consulenti o di altre persone qualificate di cittadinanza straniera.

Art. 4 Protezione, trattamento (1) Ciascuna Parte Contraente protegge sul suo territorio gli investimenti effettuati conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti da investitori dell’altra Parte Contraente e non ostacola con misure ingiustificate o discriminatorie, la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento, l’incremento o l’alienazione di detti investimen- ti. (2) Ciascuna Parte contraente accorda sul proprio territorio un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell’altra Parte contraente. Tale trattamento dev’essere perlomeno uguale a quello che essa riconosce agli investimenti effettuati sul proprio territorio dai propri investitori, oppure, qualora fosse più favorevole, a quello da essa concesso agli investimenti effettuati sul suo territorio dagli investitori della nazione più favorita. (3) Se una Parte Contraente accorda particolari privilegi agli investitori di uno Stato terzo in virtù di un accordo istitutivo di una zona di libero scambio, un’unione do- ganale, un mercato comune o un’organizzazione regionale analoga o in virtù di un

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accordo per evitare la doppia imposizione, detta Parte Contraente non è tenuta ad accordare tali privilegi agli investitori dell’altra Parte Contraente.

Art. 5 Libero trasferimento (1) Ciascuna Parte contraente sul cui territorio sono stati effettuati investimenti da investitori dell’altra Parte contraente, garantisce a questi ultimi il trasferimento sen- za restrizione degli importi relativi a detti investimenti, segnatamente: (a) redditi; (b) rimborsi di prestiti; (c) importi destinati alla copertura dei costi di gestione; (d) emolumenti e altri pagamenti derivanti dai diritti enumerati all’articolo 1 ca- poverso (2), lettere c), d), ed e) del presente Accordo; (e) capitali supplementari necessari al mantenimento o allo sviluppo dell’inve- stimento; (f) proventi della vendita o della liquidazione totale o parziale dell’investi- mento, compresi eventuali plusvalori; (g) reddito delle persone fisiche. (2) I trasferimenti sono effettuati senza indugio in moneta liberamente convertibile al tasso di cambio applicabile il giorno del trasferimento, conformemente alle regole di cambio in vigore.

Art. 6 Espropriazione, indennizzo (1) Nessuna delle Parti contraenti prende, direttamente o indirettamente, provvedi- menti di espropriazione, di nazionalizzazione, né provvedimenti analoghi o equiva- lenti nei confronti degli investimenti di investitori dell’altra Parte contraente, tranne che per ragioni di interesse pubblico e a condizione ch’essi non siano discriminatori, che siano conformi alle prescrizioni legali e implichino un indennizzo effettivo e adeguato. L’ammontare dell’indennizzo, interessi compresi, è fissato in moneta d’origine dell’investimento e pagato senza indugio all’avente diritto, indipendente- mente dal luogo di domicilio o di sede di costui. (2) Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subìto perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emer- genza o rivolta sopraggiunti sul territorio dell’altra Parte contraente fruiscono, da parte di quest’ultima, di un trattamento conforme all’articolo 4, capoverso (2) del presente Accordo per quanto concerne la restituzione, l’indennizzo, la compensa- zione o altro regolamento.

Art. 7 Principio di surrogazione Se una Parte contraente ha accordato una garanzia finanziaria qualsiasi contro i ri- schi non commerciali per un investimento effettuato da un investitore sul territorio dell’altra Parte contraente, quest’ultima riconosce i diritti della prima Parte con-

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traente secondo il principio di surrogazione nei diritti dell’investitore se un paga- mento è stato fatto dalla prima Parte contraente in virtù di questa garanzia.

Art. 8 Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente (1) Per trovare una soluzione amichevole alle controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente e senza pregiudicare il contenuto dell’arti- colo 9 del presente Accordo, le parti interessate procedono a consultazioni. (2) Se tali consultazioni non giungono ad alcuna soluzione entro sei mesi dalla do- manda della loro apertura, l’investitore può sottoporre, per composizione, a sua scelta la controversia: (a) al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti (ICSID), istituito dalla Convenzione per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati aperta alla firma a Washington il 18 marzo 19652,; (b) a un tribunale arbitrale ad hoc costituito, salvo accordo contrario delle parti alla controversia, conformemente alle Regole d’arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL). (3) Ciascuna Parte contraente acconsente a sottoporre all’arbitrato internazionale una controversia relativa a un investimento. (4) La Parte contraente che è parte alla controversia non può, in nessun momento della procedura di composizione o dell’esecuzione della sentenza, eccepire il fatto che l’investitore ha ottenuto, in virtù di un contratto di assicurazione, un indennizzo a copertura totale o parziale del danno subìto. (5) Una società che è stata incorporata o costituita conformemente alle leggi in vigo- re sul territorio della Parte contraente e che, prima dell’insorgere della controversia, era controllata da cittadini o da società dell’altra Parte contraente, è considerata, ai sensi della Convenzione di Washington e conformemente al suo articolo 25 para- grafo 2 lettera b, come una società dell’altra Parte contraente. (6) Nessuna delle Parti contraenti intenta un’azione per via diplomatica per una controversia sottoposta all’arbitrato internazionale, salvo che l’altra Parte contraente rifiuti di conformarsi alla sentenza emessa da un tribunale arbitrale.

Art. 9 Controversie tra Parti contraenti (1) Le controversie tra Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’appli- cazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte per via diplomatica. (2) Se le due Parti contraenti non giungono a una composizione entro sei mesi dall’insorgere della controversia, quest’ultima è sottoposta, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, a un tribunale arbitrale composto di tre membri. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro. I due arbitri così designati nominano un presidente, che deve essere cittadino di uno Stato terzo.

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(3) Se una Parte contraente non ha designato il proprio arbitro e non ha dato seguito all’invito rivoltole dall’altra Parte di procedere entro due mesi a tale designazione, l’arbitro è nominato, a richiesta di quest’ultima Parte, dal Presidente della Corte in- ternazionale di giustizia. (4) Se i due arbitri non giungono a un accordo sulla scelta del presidente nei due mesi successivi alla loro designazione, quest’ultimo è nominato, a richiesta dell’una o dell’altra Parte contraente, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia. (5) Se, nei casi previsti nei paragrafi (3) e (4) del presente articolo, il Presidente della Corte internazionale di giustizia è impedito di esercitare questo mandato o è cittadino di una Parte contraente, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se quest’ultimo fosse impedito o fosse cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una Parte contraente. (6) Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce la pro- pria procedura. (7) Ciascuna parte contraente sopporta le spese dell’arbitro da essa designato nonché quelle della sua rappresentanza nella procedura arbitrale. Le spese del presidente e le rimanenti spese sono suddivise in parti uguali dalla Parti contraenti. (8) Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti.

Art. 10 Altri obblighi (1) Se disposizioni legislative di una Parte contraente o norme di diritto internazio- nale accordano agli investimenti degli investitori dell’altra Parte contraente un trat- tamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, esse prevalgono su quest’ultimo nella misura in cui siano più favorevoli. (2) Ciascuna Parte contraente si conforma a tutti gli obblighi assunti nei confronti degli investimenti effettuati sul suo territorio da investitori dell’altra Parte con- traente.

Art. 11 Disposizioni finali (1) Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui i due Governi si sono recipro- camente notificati l’adempimento delle formalità costituzionali richieste per la mes- sa in vigore di accordi internazionali; esso rimane in vigore per un periodo di dieci anni. Se non è denunciato per scritto sei mesi prima della scadenza di tale periodo, è considerato rinnovato di volta in volta per una durata di due anni alle stesse condi- zioni. (2) In caso di denuncia, le disposizioni degli articoli 1-10 del presente Accordo si applicano ancora per un periodo di dieci anni agli investimenti effettuati prima della denuncia.

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Fatto a Berna, il 29 gennaio 1997, in due originali, ciascuno dei quali in lingua fran- cese, mongola e inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze d’interpretazione, prevale il testo inglese.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Mongolia: Jean-Pascal Delamuraz Mendsaikhany Enkhsaikhan

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