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AS 2001 2654

Accordo tra il Consiglio federale svizzero, il Governo del Principato del Liechtenstein e il Governo federale austriaco concernente l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di Mauren/Tosters

Traduzione1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero, il Governo del Principato del Liechtenstein e il Governo federale austriaco concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di Mauren/Tosters

Concluso a Vienna il 24 maggio 2000 Entrato in vigore il 1° luglio 2000

Il Consiglio federale svizzero, il Governo del Principato del Liechtenstein e il Governo federale austriaco,

visto il protocollo del 2 settembre 19632 tra la Confederazione Svizzera, il Prin- cipato del Liechtenstein e la Repubblica austriaca concernente l’applicazione al Principato del Liechtenstein della Convenzione austro-svizzera relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, compreso il Protocollo finale, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 1 Al valico di Mauren/Tosters, in territorio austriaco, sono istituiti uffici a controlli nazionali abbinati.

2 Ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 della Convenzione del 2 settembre 19633,

l’ufficio di controllo svizzero è aggregato al Comune di Mauren.

Art. 2

1 La zona prevista per i controlli comprende:

a. le infrastrutture e i locali utilizzati in comune dagli agenti degli Stati interes- sati, ossia: – un settore della strada L61 a partire dalla frontiera politica fino all’edi- ficio doganale utilizzato in comune, compresa l’area ufficiale, – i parcheggi adiacenti l’edificio doganale, – la sala visite, nonché i locali per scopi sociali e sanitari; b. i locali amministrativi riservati all’uso esclusivo degli agenti svizzeri e del Liechtenstein nella metà sud-occidentale dello stabile.

RS 0.631.252.916.320.5

1 Dal testo originale tedesco (AS 2001 2654).

2 RS 0.631.252.916.320.1 3 RS 0.631.252.916.320

2654 2000-1941

Istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di Mauren/Tosters. RU 2001 Accordo con il Liechtenstein e l’Austria

2 Al fine di sostenersi reciprocamente nell’esercizio quotidiano, segnatamente in caso di minaccia o di pericolo per la vita degli organi che svolgono il proprio servi- zio, delle parti presenti o di terzi non coinvolti, gli agenti degli Stati contraenti sono autorizzati a prestarsi reciproca assistenza anche nelle infrastrutture, negli edifici e nei relativi settori che di regola sono i soli ad utilizzare.

Art. 3 1 Il presente accordo è sottoposto alla ratificazione conformemente alla legislazione interna degli Stati contraenti ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al mese in cui è stata apposta la firma.

2 Il presente accordo è concluso a tempo indeterminato. Ognuna delle parti con-

traenti può denunciarlo, per scritto, per via diplomatica. L’accordo cessa di avere effetto sei mesi dopo che le altre Parti contraenti hanno ricevuto la denuncia.

Fatto a Vienna, il 24 maggio 2000, in tre esemplari originali in lingua tedesca.

Per il Per il Per il Consiglio federale Governo del Principato Governo federale svizzero: del Liechtenstein: austriaco: Claudio Caratsch Maria Pia Kothbauer Christian Prosl

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