AS 2001 3071
Codice penale svizzero (Istituzione di nuove competenze procedurali della Confederazione nei settori della criminalità organizzata e della criminalità economica)
Codice penale svizzero (Istituzione di nuove competenze procedurali della Confederazione nei settori della criminalità organizzata e della criminalità economica)
Modifica del 22 dicembre 1999
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 gennaio 19981, decreta:
I Il Codice penale2 è modificato come segue:
Ingresso visto l’articolo 64bis della Costituzione federale3, ...
Indagini in caso 1 Sono inoltre sottoposti alla giurisdizione federale i reati previsti ne- di criminalità organizzata e gli articoli 260ter, 288, 305bis, 305ter, 315 e 316, nonché i crimini criminalità economica commessi da un’organizzazione criminale ai sensi dell’articolo 260ter, a condizione che i reati: a. siano stati commessi prevalentemente all’estero; oppure b. siano stati commessi in più Cantoni e non abbiano riferimento prevalente in uno di essi.
2 In caso di crimini di cui ai titoli secondo e undecimo, il Ministero
pubblico della Confederazione può aprire un’inchiesta qualora: a. siano realizzate le condizioni di cui al capoverso 1; e b. nessuna autorità cantonale preposta al procedimento penale si occupi della causa o l’autorità cantonale preposta al
3 Questa disposizione corrisponde all’articolo 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 4 Con l’entrata in vigore della revisione del diritto penale in materia di corruzione, la frase introduttiva dell’articolo 340bis capoverso 1 avrà il seguente tenore: 1 Sono inoltre sottoposti alla giurisdizione federale i reati previsti negli articoli 260ter, 305bis, 305ter e 322ter-322septies, nonché i crimini commessi da un’organizzazione criminale ai sensi dell’articolo 260ter, a condizione che i reati: ...
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Codice penale RU 2001
procedimento penale solleciti dal Ministero pubblico della Confederazione la ripresa della procedura.
3 L’apertura di un’inchiesta secondo il capoverso 2 determina la com-
petenza giurisdizionale federale
Art. 344 n. 1 Abrogato
II Modifica del diritto vigente
1. La legge federale del 15 giugno 19345 sulla procedura penale è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 106, 112 e 114 della Costituzione federale6, ...
Art. 18 1 Il procuratore generale può delegare alle autorità cantonali l’istruzione e il giudizio di una causa di diritto penale federale sottoposta alla giurisdizione federale ai sensi dell’articolo 340 del Codice penale7. 2 Se una causa di diritto penale federale soggiace sia alla giurisdizione federale sia a quella cantonale, il procuratore generale può ordinare che i procedimenti siano con- giuntamente deferiti all’autorità federale o a quella cantonale. 3 Conclusa l’istruzione preparatoria, si può eccezionalmente delegare all’autorità cantonale il giudizio di una causa di diritto penale federale ai sensi del capoverso 1. In tal caso, il procuratore generale sostiene l’accusa davanti al tribunale cantonale. 4 La Camera d’accusa del Tribunale federale decide sulle contestazioni tra Ministero pubblico della Confederazione e autorità cantonali sorte nell’applicazione dei capo- versi 1-3.
1 Conclusa l’istruzione preparatoria, il procuratore generale può delegare alle auto- rità cantonali il giudizio di una causa di diritto penale federale ai sensi dell’arti-
5 RS 312.0 6 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 188 e 190 (entrato in vigore che sia il relativo decreto federale dell’8 ottobre 1999 sulla riforma giudiziaria [RU...; FF 1999 7454]: art. 123,
188 e 189) della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).
7 RS 311.0
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colo 340bis del Codice penale8. In questo caso, sostiene l’accusa davanti al tribunale cantonale. 2 Egli può delegare l’istruzione, l’accusa e il giudizio di procedimenti semplici alle autorità cantonali.
3 L’articolo 18 capoversi 2 e 4 si applica per analogia.
Art. 260 La Camera d’accusa del Tribunale federale decide in merito a contestazioni tra pro- curatore generale della Confederazione e autorità cantonali preposte al procedimento penale inerenti alla competenza di indagine nei casi di criminalità economica e cri- minalità organizzata ai sensi dell’articolo 340bis del Codice penale9.
IIIbis. Delle norme speciali per le cause di diritto penale federale in cui il procuratore generale sostiene l’accusa davanti ai tribunali cantonali
1 Dall’inoltro dell’atto di accusa all’autorità cantonale competente, la procedura è retta dal diritto cantonale, purché il diritto federale non disponga altrimenti. 2 Questo vale segnatamente per l’ammissione dell’accusa, la competenza della sin- gola autorità giudiziaria, la preparazione e la condotta del dibattimento nonché per la procedura cantonale di ricorso.
1 Il procuratore generale funge da accusatore pubblico.
2 Ha gli stessi diritti e doveri procedurali attribuiti dal diritto cantonale all’accu- satore pubblico del Cantone.
Art. 265quater 1 Le multe nonché gli oggetti e i valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione. 2 Le spese che secondo il diritto cantonale sono a carico dello Stato, sono assunte dalla Confederazione. Il Cantone può esigere dalla Confederazione il rimborso delle spese non ricuperabili presso l’imputato.
3 Gli indennizzi a favore dell’imputato sono a carico della Confederazione.
8 RS 311.0; RU 2001 3071 9 RS 311.0; RU 2001 3071
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Art. 265quinquies I Cantoni eseguono le pene privative della libertà, dietro rimborso delle spese da parte della Confederazione.
IV. Del diritto di ricorso davanti alle autorità cantonali
Art. 266 Il procuratore generale può in ogni caso avvalersi dei rimedi giuridici previsti dal di- ritto cantonale contro sentenze, decisioni amministrative di carattere penale nonché dichiarazioni di non doversi procedere emesse dalle autorità cantonali se: a. ha deferito alle autorità cantonali l’istruzione e il giudizio della causa di di- ritto penale; b. ha sostenuto l’accusa davanti ai tribunali cantonali; c. secondo l’articolo 265 capoverso 1 o un’altra legge federale, la decisione deve essere trasmessa al procuratore generale stesso o a un’altra autorità fe- derale.
Art. 267 1 Se la decisione cantonale indica compiutamente i motivi su cui è fondata, il procu- ratore generale può ricorrere, entro venti giorni dalla comunicazione, all’autorità cantonale competente con atto scritto e motivato. 2 Altrimenti, il procuratore generale può, entro dieci giorni dalla comunicazione, chiedere all’autorità giudicante copia della decisione motivata. Quest’ultima è im- pugnabile ai sensi del capoverso 1. 3 Se la motivazione scritta è rilasciata d’ufficio successivamente, si applica il termi- ne di ricorso di cui al capoverso 1.
Art. 270 cpv. 6
6 Il procuratore generale può ricorrere per cassazione se:
a. ha deferito alle autorità cantonali l’istruzione e il giudizio della causa di di- ritto penale; b. ha sostenuto l’accusa davanti ai tribunali cantonali; c. secondo l’articolo 265 capoverso 1 o un’altra legge federale, la decisione deve essere trasmessa al procuratore generale stesso o a un’altra autorità fe- derale.
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2. La legge federale del 7 ottobre 199410 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 64bis e 85 numero 7 della Costituzione federale11, ...
Art. 7 cpv. 2 e 3 2 È inoltre incaricato di smascherare e di combattere i reati di ordine economico, ri- guardo ai quali il procuratore generale della Confederazione può aprire un’inchiesta 3 Può essere incaricato di raccogliere le prove nell’ambito dei procedimenti d’assi- stenza giudiziaria, secondo le disposizioni della legge federale del 15 giugno 193413 sulla procedura penale.
Art. 8 cpv. 1 1 Le autorità federali e cantonali preposte al perseguimento penale comunicano al- l’Ufficio centrale le informazioni che permettono di concludere che esiste un’or- ganizzazione ai sensi dell’articolo 260ter numero 1 capoverso 1 del Codice penale14 o un reato ai sensi dell’articolo 340bis del Codice penale, riguardo al quale il procu- ratore generale della Confederazione può aprire un’inchiesta. Esse comunicano se- gnatamente i motivi concreti di sospetto nonché l’apertura e l’archiviazione di un’inchiesta nell’ambito delle quali è dato un sospetto di partecipazione a organiz- zazioni criminali o di presenza di un reato ai sensi dell’articolo 340bis del Codice penale, riguardo al quale il procuratore generale della Confederazione può aprire un’inchiesta.
Art. 9 cpv. 3 Abrogato
10 RS 172.213.71 11 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 123 e 173 capoverso 1 lettera b della Costitu- zione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 12 RS 311.0; RU 2001 3071 13 RS 312.0; RU 2001 3072 14 RS 311.0; RU 2001 3071
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III
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 22 dicembre 1999 Consiglio nazionale, 22 dicembre 1999 Il presidente: Schmid Carlo Il presidente: Seiler Il segretario: Lanz Il segretario: Anliker
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 20 aprile 2000.15
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2002.
30 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
15 FF 2000 70