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AS 2001 3086

Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto

Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA, LIVA)

Modifica del 22 giugno 2001

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto del 20 novembre 20001 della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale; visto il parere del Consiglio federale del 28 febbraio 20012, decreta:

I La legge federale del 2 settembre 19993 sull’IVA è modificata come segue:

Art. 18 n. 25 Sono esclusi dall’imposta: 25. le operazioni delle casse di compensazione effettuate fra di loro e le opera- zioni per i compiti affidati alle casse di compensazione conformemente alla legge federale del 20 dicembre 19464 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o alle casse per la gestione degli assegni familiari in virtù del diritto applicabile e che sono inerenti all’assicurazione sociale o servono alla previdenza professionale e sociale, come pure alla formazione e al perfezio- namento professionali.

II

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 22 giugno 2001 Consiglio degli Stati, 22 giugno 2001 Il presidente: Peter Hess La presidente: Françoise Saudan Il segretario: Ueli Anliker Il segretario: Christoph Lanz

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