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AS 2001 3552

Ordinanza del DFE sul pollame

Ordinanza del DFE sul pollame

Modifica del 29 novembre 2001

Il Dipartimento federale dell’economia ordina:

I L’ordinanza del DFE del 7 dicembre 19981 sul pollame è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 2 Nel 2002, per 0,84 parti di peso di merce indigena può essere importata una parte di peso di pollame estero.

II La presente modifica entra in vigore il 1o gennaio 2002.

29 novembre 2001 Dipartimento federale dell’economia: Pascal Couchepin

1 RS 916.341.61

3552 2001-2535