AS 2001 845
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Comitato internazionale olimpico relativo allo statuto del Comitato internazionale olimpico in Svizzera
Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Comitato internazionale olimpico relativo allo statuto del Comitato internazionale olimpico in Svizzera
Concluso il 1° novembre 2000 Entrato in vigore il 1° novembre 2000
Il Consiglio federale svizzero, da un lato, e il Comitato internazionale olimpico, dall’altro, considerata la decisione del Consiglio federale svizzero del 23 giugno 1999 relativa allo statuto del Comitato internazionale olimpico in Svizzera, constatato che, dal 1981, le attività del Comitato internazionale olimpico si sono notevolmente evolute e che, in qualità di autorità suprema del Movimento olimpico, il Comitato olimpico ha assunto una dimensione mondiale, considerato che dal ruolo universale del Comitato internazionale olimpico in un settore importante delle relazioni internazionali, dalla notorietà che gli è propria in tutto il mondo e dagli accordi di cooperazione che ha concluso con alcune organiz- zazioni intergovernative risultano elementi della personalità giuridica internazionale, desiderosi di confermare in un accordo lo statuto del Comitato internazionale olim- pico in Svizzera, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Capacità giuridica Il Consiglio federale svizzero riconosce la capacità giuridica in Svizzera del Comi- tato internazionale olimpico, denominato qui di seguito CIO.
Art. 2 Libertà di azione 1. Il Consiglio federale svizzero garantisce l’indipendenza e la libertà di azione del CIO. 2. Esso gli riconosce una libertà assoluta di riunione, che comporta la libertà di di- scussione, di decisione e di pubblicazione sul territorio svizzero.
RS 0.192.122.415.1
1 Dal testo originale francese (RO 2001 845).
2000-2659 845
Statuto del Comitato internazionale olimpico in Svizzera RU 2001
Art. 3 Regime fiscale 1. Il Consiglio federale svizzero esonera il CIO dall’imposta federale diretta con- formemente all’articolo 56 lettera g della legge federale del 14 dicembre 19902 sul- l’imposta federale diretta.
2. Esso esonera la Fondazione Museo olimpico, la Fondazione olimpica e la Fonda-
zione internazionale della tregua olimpica dall’imposta federale diretta conforme- mente all’articolo 56 lettera g della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’im- posta federale diretta. 3. La Cassa pensioni del CIO è esonerata dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali sulle successioni e donazioni conformemente all’articolo 80 capoverso 2 della legge federale del 25 giugno 19823 sulla previdenza professionale per la vec- chiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) nella misura in cui i suoi redditi e gli elementi del suo patrimonio siano destinati esclusivamente alla previdenza professionale.
Art. 4 Regime doganale Il Consiglio federale svizzero si impegna ad accelerare le formalità relative al tratta- mento doganale degli invii destinati all’uso ufficiale del CIO.
Art. 5 Libera disposizione dei fondi Il CIO può ricevere, detenere, convertire e trasferire tutti i tipi di fondi, tutte le divi- se, il numerario, l’oro e altri valori mobiliari, nonché disporne liberamente sia in Svizzera sia nelle sue relazioni con l’estero.
Art. 6 Simbolo olimpico Il simbolo olimpico, formato da cinque anelli che si intersecano: blu, giallo, nero, verde e rosso, collocati in questo ordine da destra a sinistra, è protetto conforme- mente all’ordine giuridico svizzero e alle convenzioni internazionali applicabili.
Art. 7 Personale straniero 1. Il Consiglio federale svizzero esonera il CIO dall’applicazione della legislazione che limita l’effettivo degli stranieri (ordinanza del 6 ottobre 19864 che limita l’effet- tivo degli stranieri, OLS).
2. Esso esonera la Fondazione Museo olimpico, la Fondazione olimpica e la Fonda-
zione internazionale della tregua olimpica dall’applicazione della legislazione che limita l’effettivo degli stranieri (ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l’effettivo degli stranieri, OLS). 3. Esso si adopererà affinché, in caso di perdita dell’impiego, il personale straniero del CIO, della fondazione Museo olimpico, della Fondazione olimpica e della Fon- dazione internazionale della tregua olimpica possa beneficiare di un margine di tol-
2 RS 642.11 3 RS 831.40 4 RS 823.21
Statuto del Comitato internazionale olimpico in Svizzera RU 2001
leranza limitato nel tempo al fine di regolarizzare la propria situazione conforme- mente al diritto vigente.
Art. 8 Servizio militare dei collaboratori svizzeri 1. I collaboratori del CIO che hanno la cittadinanza svizzera rimangono assoggettati all’obbligo del servizio militare in Svizzera conformemente alle disposizioni del di- ritto svizzero in vigore. 2. Ai collaboratori svizzeri del CIO che esercitano funzioni dirigenti in seno al CIO può essere accordato un numero limitato di congedi militari (congedi per l’estero). 3. Per i collaboratori di nazionalità svizzera del CIO che non rientrano nella catego- ria di cui al paragrafo 2 summenzionato possono essere presentate domande di diffe- rimento del servizio di istruzione, debitamente motivate e controfirmate dall’interes- sato. 4. Le domande di congedo per l’estero e le domande di differimento del servizio di istruzione sono presentate dal CIO al Dipartimento federale degli affari esteri a de- stinazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.
Art. 9 Accesso, dimora e uscita Le autorità svizzere prendono tutte le misure necessarie al fine di agevolare l’entrata sul territorio svizzero, l’uscita dallo stesso e la dimora a tutti i membri del CIO e, per quanto possibile, a tutte le persone chiamate in veste ufficiale presso il CIO, a prescindere dalla loro cittadinanza.
Art. 10 Carte di legittimazione 1. Il CIO può emettere, sotto la sua responsabilità, una carta di legittimazione secondo un modello sottoposto all’approvazione del Dipartimento federale degli affari esteri e consegnarla ai membri del CIO e della sua Direzione al fine di agevolare l’esecuzione del presente Accordo da parte delle autorità federali, cantonali e comunali. 2. Esso comunica regolarmente al Dipartimento federale degli affari esteri l’elenco dei titolari, indicando per ciascuno di essi la data di nascita, la cittadinanza, il domi- cilio e la funzione esercitata.
Art. 11 Prevenzione degli abusi Il CIO e le autorità svizzere collaboreranno in ogni momento al fine di facilitare una buona amministrazione della giustizia, garantire il rispetto dei regolamenti di polizia e impedire abusi delle esenzioni e agevolazioni previste nel presente Accordo.
Art. 12 Assistenza da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere all’estero Il CIO potrà avvalersi, all’uopo, dell’assistenza delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere all’estero.
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Art. 13 Sicurezza della Svizzera 1. È fatta salva la competenza del Consiglio federale svizzero di prendere tutte le misure necessarie al fine di tutelare la sicurezza della Svizzera. 2. Il CIO collabora con le autorità svizzere per evitare che la sua attività arrechi pre- giudizio alla sicurezza della Svizzera.
Art. 14 Esecuzione dell’Accordo da parte della Svizzera Il Dipartimento federale degli affari esteri coordina l’esecuzione del presente Accor- do in seno all’Amministrazione federale.
Art. 15 Composizione delle controversie Le controversie fra le Parti al presente Accordo inerenti all’interpretazione o all’ap- plicazione dello stesso sono composte mediante negoziati fra le Parti.
Art. 16 Revisione dell’Accordo
1. Il presente Accordo può essere sottoposto a revisione su domanda di una delle
Parti. 2. In tal caso, le due Parti si concertano sulle modifiche che occorre apportare alle disposizioni del presente Accordo.
Art. 17 Denuncia dell’Accordo Il presente Accordo può essere denunciato da una delle Parti mediante un preavviso scritto di un anno.
Art. 18 Entrata in vigore Il presente Accordo entra in vigore il giorno della sua firma.
Fatto a Berna il 1° novembre 2000, in duplice copia, in lingua francese.
Per il Consiglio federale svizzero: Per il Comitato internazionale olimpico: Adolf Ogi Juan Antonio Samaranch Joseph Deiss François Carrard
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