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AS 2001 850

Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio internazionale degli aeroporti per disciplinare lo statuto fiscale del Consiglio e del suo personale in Svizzera

Traduzione 1 Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio internazionale degli aeroporti per disciplinare lo statuto fiscale del Consiglio e del suo personale in Svizzera

Concluso il 30 gennaio 1997 Entrato in vigore il 30 gennaio 1997

Il Consiglio federale svizzero, da un lato e il Consiglio internazionale degli aeroporti, dall’altro, desiderosi di concludere un accordo per disciplinare lo statuto fiscale del Consiglio e del suo personale in Svizzera, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Il Consiglio internazionale degli aeroporti, per quanto concerne gli averi, i redditi e altri valori patrimoniali è esonerato dalle imposte dirette federali, cantonali e comu- nali.

Art. 2 Il Consiglio internazionale degli aeroporti è esentato dalle imposte indirette federali, cantonali e comunali, fatta eccezione per l’imposta sul valore aggiunto (IVA); inol- tre, non beneficia dell’esenzione dai dazi doganali e dalle accise.

Art. 3 Il Consiglio internazionale degli aeroporti è esentato dalle tasse federali, cantonali e comunali che non costituiscono rimunerazione di determinate prestazioni di servi- zio.

Art. 4 Per gli immobili, le esenzioni suindicate sono applicabili soltanto a quelli di cui il Consiglio internazionale degli aeroporti è proprietario e che sono occupati dai suoi servizi, come anche ai redditi corrispondenti.

RS 0.192.122.749

1 Dal testo originale francese (RO 2001850).

850 2000-2735

Accordo per disciplinare lo statuto fiscale del Consiglio e del suo personale RU 20001 in Svizzera

Art. 5 Se del caso, le esenzioni sono operate mediante rimborso, a domanda del Consiglio internazionale degli aeroporti e secondo una procedura determinata da esso e dalle autorità svizzere competenti.

Art. 6 1. I membri del personale del Consiglio internazionale degli aeroporti, che non sono cittadini svizzeri, sono esonerati, per la durata della loro funzione in seno al sud- detto Consiglio, da qualsiasi imposta federale, cantonale e comunale su gli stipendi, le rimunerazioni e le indennità loro versati dal Consiglio internazionale degli aero- porti. 2. Le prestazioni in capitale dovute, per qualsiasi motivo, da una cassa pensioni o da un’istituzione di previdenza sociale sono pure esenti, al momento del loro paga- mento in Svizzera, da qualunque imposta sul capitale e il reddito. Lo stesso vale per tutte le prestazioni in capitale pagate segnatamente come indennità per malattia, in- fortunio, invalidità. Per contro, non beneficiano dell’esenzione i redditi di capitali versati e neppure le rendite e le pensioni che il Consiglio internazionale degli aero- porti paga agli ex-membri del suo personale. 3. Resta per altro inteso che la Svizzera conserva la possibilità di tenere conto degli stipendi e di altri elementi di reddito esonerati per determinare l’aliquota d’imposta applicabile ad altri fattori, normalmente imponibili, del reddito dei membri del per- sonale.

Art. 7 I privilegi fiscali previsti nel presente Accordo non sono istituiti per concedere van- taggi personali ai membri del personale del Consiglio internazionale degli aeroporti. Sono stabiliti unicamente per assicurare, in ogni circostanza, il libero esercizio delle attività del Consiglio internazionale degli aeroporti.

Art. 8 Il Consiglio internazionale degli aeroporti coopera in ogni momento con le autorità svizzere per impedire qualsiasi abuso dei privilegi previsti nel presente Accordo.

Art. 9 Il Dipartimento degli affari esteri è l’autorità svizzera incaricata dell’esecuzione del presente Accordo.

Art. 10 1. Qualsiasi controversia fra le parti riguardo all’interpretazione e all’applicazione del presente Accordo, che non può essere composta mediante negoziati fra le parti, può essere sottoposta, a domanda dell’una o dell’altra, a un tribunale arbitrale tri- membre.

Accordo per disciplinare lo statuto fiscale del Consiglio e del suo personale RU 20001 in Svizzera

2. Le parti al presente Accordo designano ciascuno un membro del tribunale arbi-

trale. 3. I membri così designati cooptano il terzo membro che presiede il tribunale arbi- trale. In mancanza di un’intesa entro termini ragionevoli, il terzo membro è desi- gnato dal Presidente del Tribunale federale svizzero su domanda di una delle due parti.

4. Il tribunale arbitrale stabilisce la propria procedura.

5. La sentenza arbitrale è vincolante per le parti implicate nella controversia e defi- nitiva.

Art. 11 1. Il presente Accordo può essere modificato in ogni momento a domanda dell’una o dell’altra parte. 2. In tal caso, le due parti convengono le eventuali modifiche da apportare alle di- sposizioni del presente Accordo.

Art. 12 Il presente Accordo può estinguersi a una data stabilita consensualmente dalle parti, o essere denunciato dall’una o dall’altra parte con preavviso scritto di due anni, per l’ultimo giorno di un anno civile.

Art. 13 Il presente Accordo entra in vigore il giorno della firma. È applicabile a partire dal 1° gennaio 1997.

Fatto a Berna, il 30 gennaio 1997, in doppio esemplare in lingua francese.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Consiglio internazionale degli aeroporti: Matthias Krafft Alexander Strahl

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