AS 2001 974
Legge federale relativa alla continuazione della previdenza professionale per le donne che esercitano un'attività lucrativa
Legge federale relativa alla continuazione della previdenza professionale per le donne che esercitano un’attività lucrativa
del 23 marzo 2001
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 113 della Costituzione federale; visto il rapporto del 16 gennaio 20011 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati; visto il parere del Consiglio federale del 21 febbraio 20012, decreta:
Art. 1 Continuazione dell’assicurazione Le donne che soddisfano le condizioni dell’articolo 7 capoverso 1 della legge fede- rale del 25 giugno 19823 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP), così come le donne che esercitano un’attività lucrativa e che sono assicurate facoltativamente ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 LPP continua- no, in deroga all’articolo 13 capoverso 1 lettera b LPP, a essere assicurate per la previdenza professionale fino al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento dell’AVS (art. 21 cpv. 1 lett. b della legge federale del 20 dicembre 19464 sull’assi- curazione per la vecchiaia e i per i superstiti).
Art. 2 Effetti 1 Per le donne che continuano a essere assicurate ai sensi dell’articolo 1 oltre l’età di pensionamento legale di cui all’articolo 13 capoverso 1 lettera b LPP, gli accrediti di vecchiaia annui corrispondono al 18 per cento del salario coordinato.
2 L’aliquota di conversione è adattata conformemente all’articolo 13 capoverso 2
LPP.
Art. 3 Riaffiliazione Le donne i cui rapporti di previdenza sono terminati ai sensi dell’articolo 13 capo- verso 1 lettera b LPP prima dell’entrata in vigore della presente legge possono farsi riaffiliare al loro istituto di previdenza con effetto retroattivo al 1° febbraio 2001 per quanto adempiano le condizioni di cui all’articolo 2 LPP. Le prestazioni già versate vanno restituite e i contributi pagati. L’articolo 66 capoverso 1 LPP è applicabile corrispondentemente.
RS 831.49
974 2001-0240
Continuazione dell’assicurazione delle lavoratrici nella previdenza professionale RU 2001
Art. 4 Disposizione finale 1 La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale; sottostà al referendum facoltativo ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale. 2 Entra in vigore il giorno seguente l’adozione e resta in vigore fino all’entrata in vigore della prima revisione della LPP, ma al più tardi fino al 31 dicembre 2004.
Consiglio degli Stati, 23 marzo 2001 Consiglio nazionale, 23 marzo 2001 La presidente: Françoise Saudan Il presidente: Peter Hess Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker