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AS 2002 1143

Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali

RS 0.101; RU 1974 2151

I

Ritiro di riserve e dichiarazioni

Svizzera (RU 1974 2173, 1988 1264, 1989 276) Con lettera del 23 agosto 2000, la Svizzera ha ritirato le sue riserve e dichiarazioni interpretative formulate riguardo all’articolo 6 della Convenzione. Il ritiro di tali riserve e dichiarazioni è stato approvato dall’Assemblea federale l’8 marzo 20001. Il ritiro è divenuto valido il 29 agosto 2000.

Ungheria (RU 1993 3099) Il 14 marzo 2000, il Governo della Repubblica di Ungheria ha comunicato quanto segue: «L’Assemblea Nazionale della Repubblica di Ungheria, in virtù del paragrafo 44 ca- poverso 1 lettera c della legge n. CXX/1999 ha ritirato, con effetto al 1° marzo 2000, la riserva formulata dall’Ungheria riguardo all’articolo 6 della Convenzione.»

II

Ritiro parziale di una riserva

Finlandia (RU 1991 789, 2000 916) (Dichiarazione presentata in una lettera del Rappresentante permanente della Fin- landia, in data 29 marzo 1999, registrata presso il Segretariato Generale il 1° aprile 1999) Atteso che lo strumento di ratifica conteneva tra l’altro una riserva all’articolo 6 pa- ragrafo 1 della Convenzione, atteso che dopo il ritiro parziale della riserva il 12 dicembre 1996 e il 29 aprile 1998, i paragrafi 1, 3 e 4 hanno il seguente tenore: «Per ora, la Finlandia non può garantire il diritto a una procedura orale nei casi in cui le leggi finlandesi non enuncino un tale diritto. Questo disposto si applica:

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2001-2300 1143

Salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali RU 2002

1. alle procedure davanti alla corte suprema conformemente all’articolo 20 del

capitolo 30 del Codice di procedura giudiziaria; alle procedure davanti ai tribunali delle acque conformemente all’articolo 14 del capitolo 16 della legge sulle acque; alle procedure davanti alle corti d’appello in merito all’esame delle istanze, delle cause penali e civili cui si applicano gli articoli

7 e 8 del capitolo 26 (661/1978) del Codice di procedura giudiziaria come

anche all’esame delle cause penali in corso d’esame davanti a un tribunale regionale al momento dell’entrata in vigore della legge sulle procedure pe- nali il 1° ottobre 1997 e a cui le disposizioni esistenti sono state applicate dal tribunale regionale; alle procedure davanti alla corte d’appello delle acque in merito all’esame delle cause penali e civili conformemente all’articolo 23 del capitolo 15 della legge sulle acque se la decisione della giurisdizione delle acque è stata resa prima dell’entrata in vigore, il 1° mag- gio 1998, della legge che emenda il Codice di procedura giudiziaria; all’esame delle cause concernenti le istanze, appelli e domande di assistenza esecutiva conformemente all’articolo 23 del capitolo 15 della legge sulle ac- que, se la decisione della corte d’appello delle acque è stata resa prima dell’entrata in vigore della legge sulla procedura giudiziaria amministrativa il 1° dicembre 1996; 3. alle procedure davanti alla corte delle assicurazioni che delibera come giuri- sdizione di ultima istanza, conformemente all’articolo 9 della legge sulla corte delle assicurazioni;

4. alle procedure davanti alla commissione d’appello in materia di assicurazio-

ne sociale, conformemente all’articolo 8 del decreto sulla commissione d’appello in materia di assicurazione sociale.» Atteso che, in virtù degli emendamenti apportati alle disposizioni concernenti le procedure davanti alle corti d’appello, né le disposizioni concernenti le procedure davanti alle corti d’appello, né le disposizioni concernenti le procedure davanti alla corte suprema non sono più ostacolo allo svolgimento di una procedura orale da- vanti alla corte suprema, conformemente all’articolo 6 paragrafo 1 della Convenzio- ne, come inteso dalla Corte europea dei diritti dell’uomo; atteso che le pertinenti di- sposizioni della legislazione finlandese sono state emendate per meglio adeguarle all’articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione per quanto concerne le procedure da- vanti alla corte delle assicurazioni e alla commissione d’appello in materia d’assicurazione sociale, La Finlandia ritira la riserva di cui al paragrafo 1 sempre che concerna le procedure davanti alla corte suprema, ad eccezione dell’esame delle cause in cui la decisione di un tribunale regionale è stata resa prima dell’entrata in vigore, il 1° maggio 1998, degli emendamenti delle disposizioni concernenti le procedure davanti alle corti d’appello. La Finlandia ritira parimenti le riserve di cui ai paragrafi 3 e 4, ad eccezione dell’esame delle cause pendenti all’entrata in vigore, il 1° aprile 1999, delle leggi che emendano la legge sulla corte delle assicurazioni e la legge sull’assicurazione medica.

Salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali RU 2002

III

Campo di applicazione della Convenzione il 12 giugno 2001, complemento2 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore

Georgia 20 maggio 1999 20 maggio 1999

2 La presente pubblicazione completa quelle in RU 1974 2168, 1975 614, 1977 147 1464, 1978 64, 1982 285 2065, 1983 1592, 1974 973 1491, 1985 360, 1986 169, 1987 314 1346, 1988 1264, 1989 276, 1990 55, 1991 789, 1992 657 2219, 1993 3097 e 2000 916.

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