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AS 2002 1365

Ordinanza concernente lo sdoganamento intermedio di veicoli stradali

Ordinanza concernente lo sdoganamento intermedio di veicoli stradali

Modifica del 22 agosto 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 luglio 19601 concernente lo sdoganamento intermedio di veicoli stradali è modificata come segue:

Art. 3 c. Veicoli per il I veicoli per il trasporto commerciale di persone e merci utilizzati da trasporto com- merciale di per- aziende che esercitano la loro attività dall’estero sono sottoposti a sone e merci sdoganamento intermedio se sono importati temporaneamente per eseguire trasporti transfrontalieri.

II La presente modifica entra in vigore il 1o giugno 2002.

22 agosto 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 631.251.4

2001-1165 1365

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