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AS 2002 1456

Legge federale sulla protezione del design

Legge federale sulla protezione del design (Legge sul design, LDes)

del 5 ottobre 2001

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 122 e 123 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 16 febbraio 20002, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Oggetto e condizioni della protezione

Art. 1 Oggetto della protezione La presente legge protegge in quanto design le creazioni di prodotti o parti di pro- dotti caratterizzati in particolare dalla disposizione di linee, superfici, contorni o colori oppure dal materiale utilizzato.

Art. 2 Condizioni della protezione

1 Un design può esser protetto se è nuovo e originale.

2 Il design non è nuovo se, prima della data di deposito o di priorità, è stato reso ac- cessibile al pubblico un design identico che poteva essere noto negli ambienti eco- nomici svizzeri del settore. 3 Il design non è originale se, nell’effetto generale da esso suscitato, si distingue sol- tanto in virtù di caratteristiche insignificanti da un design che poteva essere noto ne- gli ambienti economici svizzeri del settore.

Art. 3 Divulgazioni non opponibili La divulgazione di un design durante i dodici mesi che precedono la data di deposito o di priorità non è opponibile alla persona che è titolare del diritto di protezione (ti- tolare del diritto), se: a. terzi hanno abusivamente divulgato il design a danno dell’avente diritto; b. l’avente diritto ha divulgato egli stesso il design.

RS 232.12

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Art. 4 Motivi di esclusione La protezione del design è esclusa, se: a. non è depositato un design ai sensi dell’articolo 1; b. al momento del deposito il design non adempie le condizioni secondo l’articolo 2; c. le caratteristiche del design risultano esclusivamente dalla funzione tecnica del prodotto; d. il design viola il diritto federale o trattati internazionali3; e. il design è contrario all’ordine pubblico o ai buoni costumi.

Sezione 2: Esistenza del diritto di design

Art. 5 Nascita del diritto di design e durata della protezione 1 Il diritto di design nasce con l’iscrizione nel registro dei design (registro).

2 La protezione dura per cinque anni a contare dalla data del deposito.

3 Può essere rinnovata per altri quattro periodi di cinque anni ciascuno.

Art. 6 Priorità di deposito Il diritto di design spetta a chi deposita per primo il design.

Art. 7 Legittimazione al deposito 1 È legittimato al deposito chi ha creato il design, il suo successore in diritto o terzi cui il diritto appartiene in virtù di un altro titolo giuridico. 2 Qualora più persone abbiano creato insieme un design, esse sono legittimate al de- posito in comune, salvo convenzione contraria.

Sezione 3: Estensione della protezione ed effetti

Art. 8 Estensione della protezione La protezione del diritto di design si estende ai design che presentano gli stessi ca- ratteri essenziali e suscitano pertanto il medesimo effetto generale del design regi- strato.

Art. 9 Effetti del diritto di design 1 Il diritto di design conferisce al titolare del diritto la facoltà di vietare ad altri di usare il design a scopi commerciali. Per uso si intende in particolare la produzione,

3 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’Assemblea federale (Art. 33 LRC).

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l’immagazzinamento, l’offerta, la messa in commercio, l’importazione, l’esporta- zione e il transito nonché il possesso per detti scopi. 2 Il titolare del diritto può inoltre vietare a terzi di partecipare a un uso illecito, di favorirlo o di agevolarlo.

Art. 10 Obbligo di informare del titolare del diritto Chi rimanda, su merci o in atti d’affari, a una protezione del design senza indicare il numero del diritto di design è tenuto a comunicarlo gratuitamente su richiesta.

Art. 11 Più aventi diritto Salvo convenzione contraria, più aventi diritto dispongono in comune delle prero- gative secondo l’articolo 9.

Art. 12 Diritto di proseguire l’uso 1 Il titolare del diritto non può vietare a terzi di continuare a usare, nella stessa misu- ra, un design che avevano usato in buona fede in Svizzera durante i seguenti periodi: a. prima della data di deposito o di priorità; b. durante la durata del differimento della pubblicazione (art. 26).

2 Il diritto di proseguire l’uso è trasferibile soltanto insieme all’azienda.

Art. 13 Diritto di coutenza 1 Il titolare del diritto non può opporre il design registrato a terzi che, in buona fede, hanno usato commercialmente il design in Svizzera fra l’ultimo giorno del termine di pagamento dell’emolumento relativo a un ulteriore periodo di protezione e il giorno in cui è stata presentata la domanda di proseguimento della procedura (art. 31) o che hanno effettuato a tale scopo speciali preparativi.

2 Il diritto di coutenza è trasferibile soltanto insieme all’azienda.

3 Chi rivendica il diritto di coutenza deve versare al titolare del diritto un equo in- dennizzo a partire dal risorgere del diritto di design.

Art. 14 Trasferimento 1 Il titolare del diritto può trasferire interamente o in parte il diritto di design.

2 Per essere valido il trasferimento esige la forma scritta, ma non l’iscrizione nel re- gistro. Esso ha effetto nei confronti di terzi in buona fede soltanto una volta iscritto nel registro.

3 Fino alla registrazione del trasferimento:

a. i titolari di licenza in buona fede possono liberarsi degli obblighi fornendo le prestazioni al precedente titolare del diritto; b. possono essere promosse azioni secondo la presente legge contro il prece- dente titolare del diritto.

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Art. 15 Licenza 1 Il titolare del diritto può concedere a terzi l’uso esclusivo o non esclusivo del di- ritto di design o di singole facoltà da esso derivanti. 2 La licenza è iscritta nel registro su domanda di una delle parti. In tal modo diventa opponibile a ogni diritto sul design acquisito posteriormente.

Art. 16 Usufrutto e pegno

1 Il diritto di design può essere oggetto di usufrutto o costituito in pegno.

2 L’usufrutto e la costituzione in pegno sono opponibili a un acquirente in buona fe- de del diritto di design soltanto quando sono iscritti nel registro. La registrazione avviene su domanda di una delle parti. 3 Fino alla registrazione del diritto di usufrutto, i titolari di licenza in buona fede possono liberarsi degli obblighi fornendo le prestazioni al precedente titolare del di- ritto.

Art. 17 Esecuzione Il diritto di design può essere oggetto di procedure esecutive.

Sezione 4: Rappresentanza

Art. 18 1 Chi è parte in una procedura amministrativa o giudiziaria secondo la presente leg- ge e non ha né sede né domicilio in Svizzera deve designare come rappresentante una persona residente in Svizzera. 2 Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano l’esercizio della rappresentanza processuale a titolo professionale.

Capitolo 2: Deposito e registrazione Sezione 1: Deposito

Art. 19 Condizioni generali 1 Il design è considerato depositato dal momento in cui è presentata una domanda di registrazione all’Istituto federale della proprietà intellettuale (Istituto). La domanda contiene:

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a. la richiesta di registrazione; b. una raffigurazione del design idonea per la riproduzione; se la raffigurazione non soddisfa questa condizione, l’Istituto concede al depositante4 un termine per ovviare a tale mancanza. 2 Entro il termine fissato dall’Istituto, va inoltre pagato l’emolumento previsto per il primo periodo di protezione. 3 Nel caso in cui il design depositato sia bidimensionale (disegno) e sia stato chiesto il differimento della pubblicazione ai sensi dell’articolo 26, si può inviare un esem- plare del design in luogo e vece della raffigurazione. Se è tuttavia previsto che la protezione del design debba essere mantenuta dopo la scadenza del differimento5, va preventivamente fatta pervenire all’Istituto una raffigurazione del design idonea per la riproduzione.

4 Contro versamento di un emolumento, il design può essere corredato di una de-

scrizione di 100 parole al massimo al fine di spiegare la raffigurazione.

Art. 20 Deposito cumulativo 1 I design che, secondo l’Accordo di Locarno dell’8 ottobre 19686 istitutivo di una classificazione internazionale per i disegni o modelli industriali, appartengono alla stessa classe possono essere depositati mediante deposito cumulativo. 2 Il Consiglio federale può limitare le dimensioni e il peso del deposito cumulativo.

Art. 21 Effetto del deposito Il deposito crea la presunzione della novità e dell’originalità del design nonché del diritto al deposito.

Sezione 2: Priorità

Art. 22 Condizioni ed effetti della priorità 1 Se un design è stato oggetto di un primo deposito regolare, effettuato o esplicante i suoi effetti in un altro Stato firmatario della Convenzione d’Unione di Parigi del 20 marzo 18837 per la protezione della proprietà industriale, il depositante8 o il suo successore in diritto possono rivendicare la data del primo deposito per depositare lo stesso design in Svizzera, a condizione che il deposito in Svizzera avvenga entro sei mesi dal primo deposito.

4 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’Assemblea federale (Art. 33 LRC). 5 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’Assemblea federale (Art. 33 LRC). 6 RS 0.232.121.3 7 RS 0.232.01/.04 8 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’Assemblea federale (Art. 33 LRC).

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2 Il primo deposito in uno Stato che garantisce alla Svizzera la reciprocità ha gli stessi effetti del primo deposito in uno Stato firmatario della Convenzione d’Unione di Parigi.

Art. 23 Requisiti formali 1 Chi intende rivendicare un diritto di priorità deve presentare all’Istituto una dichia- razione di priorità. L’Istituto può esigere la presentazione di un attestato di priorità. 2 La pretesa decade se i termini e i requisiti formali stabiliti dal Consiglio federale non sono rispettati. 3 La registrazione di una priorità crea unicamente una presunzione a favore del tito- lare del diritto.

Sezione 3: Registrazione e pubblicazione

Art. 24 Registrazione 1 Un design depositato conformemente alle prescrizioni giuridiche è iscritto nel regi- stro. 2 L’Istituto non entra nel merito della domanda di registrazione, se i requisiti formali secondo l’articolo 19 capoversi 1 e 2 non sono soddisfatti. 3 L’Istituto respinge la domanda di registrazione quando è evidente che esiste un motivo d’esclusione secondo l’articolo 4 lettere a, d o e. 4 Nel registro sono inoltre iscritte tutte le modificazioni relative al diritto di design o agli aventi diritto. Il Consiglio federale può prevedere l’iscrizione di ulteriori indi- cazioni, come restrizioni della libertà di disporre decise da giudici o da autorità pre- poste alle procedure esecutive.

Art. 25 Pubblicazione 1 L’Istituto pubblica, in base alle iscrizioni nel registro, le indicazioni previste dal- l’ordinanza e una riproduzione del design depositato.

2 L’Istituto designa l’organo di pubblicazione.

Art. 26 Differimento della pubblicazione 1 Il depositante9 può chiedere per scritto che la pubblicazione sia differita di 30 mesi al massimo a contare dalla data di deposito o di priorità. 2 Durante il periodo di differimento, il titolare del diritto può chiedere in ogni mo- mento la pubblicazione immediata.

9 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’Assemblea federale (Art. 33 LRC).

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3 L’Istituto mantiene segreto il design depositato fino alla scadenza del periodo di differimento. Il segreto è mantenuto illimitatamente, se il deposito viene ritirato pri- ma della scadenza del periodo di differimento.

Art. 27 Pubblicità del registro e consultazione degli atti

1 Chiunque può consultare il registro, ottenere informazioni sul suo contenuto e

chiedere estratti; è fatto salvo l’articolo 26. 2 Chiunque ha inoltre il diritto di prendere visione del fascicolo relativo ai design registrati. Il Consiglio federale può restringere il diritto alla consultazione soltanto se vi si oppongono segreti di fabbricazione o di affari o altri interessi preponderanti. 3 A titolo eccezionale il fascicolo può essere consultato prima dell’iscrizione a con- dizione che questo non abbia effetti sulle condizioni e sull’estensione della prote- zione (art. 2-17). Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 28 Cancellazione della registrazione L’Istituto cancella del tutto o in parte la registrazione se: a. il titolare del diritto ne chiede la cancellazione; b. la registrazione non viene rinnovata; c. gli emolumenti previsti non vengono pagati; d. la registrazione è dichiarata nulla da una sentenza cresciuta in giudicato; o e. il termine di protezione giusta l’articolo 5 è scaduto.

Art. 29 Deposito internazionale Chi effettua il deposito internazionale di un disegno o modello industriale (design) con denominazione Svizzera consegue la protezione garantita dalla presente legge come nel caso di deposito in Svizzera. Qualora le disposizioni dell’Accordo dell’Aja del 6 novembre 192510 concernente il deposito internazionale dei disegni o modelli industriali siano più favorevoli al depositario internazionale di quelle della presente legge, esse prevalgono su queste ultime.

Sezione 4: Emolumenti

Art. 30 L’ammontare degli emolumenti da pagare secondo la presente legge e la relativa or- dinanza nonché le modalità di pagamento sono retti dal Regolamento sulle tasse dell’Istituto della proprietà intellettuale (OT-IPI) 11.

10 RS 0.232.121.1, riveduto all’Aja il 28 novembre 1960 (RS 0.232.121.2).

11 RS 232.148

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Capitolo 3: Protezione giuridica Sezione 1: Proseguimento della procedura in caso di inosservanza dei termini

Art. 31 1 Se non osserva un termine che va rispettato nei confronti dell’Istituto, il deposi- tante12 o il titolare del diritto può chiedere per scritto all’Istituto il proseguimento della procedura.

2 La domanda deve essere presentata entro due mesi dal momento in cui si è avuto

conoscenza dell’inosservanza del termine, ma al massimo entro sei mesi dalla sca- denza del termine non osservato. Entro detti termini, il depositante13 o il titolare del diritto deve inoltre aver compiuto integralmente l’atto omesso e pagato l’emo- lumento per il proseguimento della procedura. 3 L’accettazione della domanda di proseguimento della procedura da parte dell’Isti- tuto ripristina la situazione che si sarebbe avuta compiendo l’atto per tempo. 4 Il proseguimento della procedura è escluso in caso di inosservanza dei termini:

a. per la presentazione della domanda di proseguimento della procedura; b. per rivendicare una priorità.

Sezione 2: Ricorso davanti alla Commissione di ricorso

Art. 32 Le decisioni dell’Istituto possono essere impugnate con ricorso davanti alla Com- missione di ricorso in materia di proprietà intellettuale.

Sezione 3: Diritto civile

Art. 33 Azione d’accertamento Chiunque dimostri un interesse giuridico può far accertare dal giudice l’esistenza o l’inesistenza di un diritto o di un rapporto giuridico ai sensi della presente legge.

Art. 34 Azione per cessione 1 Chiunque dimostri un diritto prevalente può pretendere in giudizio la cessione del diritto di design da parte del titolare del diritto. 2 Se il titolare del diritto è in buona fede, l’azione nei suoi confronti va promossa entro due anni dalla pubblicazione del design.

12 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’Assemblea federale (Art. 33 LRC). 13 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’Assemblea federale (Art. 33 LRC).

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3 Se il giudice ordina la cessione, le licenze o gli altri diritti concessi nel frattempo a terzi si estinguono; detti terzi hanno tuttavia diritto al rilascio di una licenza non esclusiva qualora, in buona fede, abbiano usato industrialmente il design in Svizzera o abbiano effettuato a tale scopo speciali preparativi.

4 Sono fatte salve le pretese di risarcimento dei danni.

Art. 35 Azione d’esecuzione di una prestazione 1 Il titolare del diritto, che è leso o rischia di essere leso nel suo diritto, può chiedere al giudice di: a. proibire una lesione imminente; b. far cessare una lesione attuale; c. obbligare la parte convenuta a indicare la provenienza e l’entità degli oggetti in suo possesso prodotti illecitamente nonché i destinatari e l’entità delle lo- ro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali. 2 Sono fatte salve le azioni secondo il Codice delle obbligazioni14 volte al risarci- mento del danno, alla riparazione del torto morale, nonché alla consegna dell’utile secondo le disposizioni della gestione d’affari senza mandato.

3 L’azione d’esecuzione di una prestazione può essere promossa soltanto dopo

l’iscrizione del design nel registro. Un danno può essere fatto valere con effetto re- troattivo al momento in cui la parte convenuta ha avuto conoscenza del contenuto della domanda di registrazione. 4 Chi dispone di una licenza esclusiva15 è legittimato in proprio all’azione indipen- dentemente dal fatto che la licenza sia iscritta nel registro, sempre che il contratto di licenza non lo escluda espressamente. Tutti i titolari di una licenza possono interve- nire in un’azione per contraffazione per far valere il danno da essi subìto.

Art. 36 Confisca nella procedura civile Il giudice può ordinare la confisca e la realizzazione o la distruzione degli oggetti prodotti illecitamente o delle installazioni, apparecchi e altri mezzi che servono pre- valentemente alla loro produzione.

Art. 37 Giurisdizione cantonale unica Ciascun Cantone designa per l’intero territorio cantonale un tribunale unico compe- tente per le cause civili.

Art. 38 Provvedimenti cautelari 1 Chi rende verosimile l’esistenza o il rischio imminente di una lesione illecita al suo diritto di design, tale da potergli causare un pregiudizio difficilmente riparabile, può chiedere al giudice di ordinare provvedimenti cautelari.

14 RS 220 15 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’Assemblea federale (Art. 33 LRC).

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2 Può in particolare chiedere al giudice di ordinare provvedimenti per assicurare le prove, per indagare sull’origine degli oggetti prodotti illecitamente, per il manteni- mento dello stato di fatto o per l’esecuzione a titolo cautelativo di pretese di cessa- zione o di divieto della turbativa. 3 Sono inoltre applicabili per analogia gli articoli 28c-28f del Codice civile sviz- zero16.

4 L’articolo 35 capoverso 4 è applicabile per analogia.

Art. 39 Pubblicazione della sentenza Su domanda della parte vincente, il giudice può ordinare che la sentenza sia pubbli- cata a spese della parte soccombente. Il giudice fissa le modalità e l’estensione della pubblicazione.

Art. 40 Comunicazione delle sentenze Il giudice comunica all’Istituto le sentenze cresciute in giudicato che implicano la modifica di un’iscrizione nel registro.

Sezione 4: Diritto penale

Art. 41 Violazione del diritto di design

1 Chiunque, intenzionalmente, viola il diritto di design:

a. usando illecitamente il design; b. partecipando a un atto d’uso o avendone favorito o facilitato l’esecuzione; c. rifiutando di indicare all’autorità competente la provenienza e l’entità degli oggetti in suo possesso prodotti illecitamente nonché i destinatari e l’entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali, su querela del titolare del diritto è punito con la detenzione fino a un anno o con la multa fino a 100 000 franchi 2 I reati commessi per mestiere sono perseguiti d’ufficio. La pena è della detenzione e della multa fino a 100 000 franchi.

Art. 42 Infrazioni commesse nell’azienda Ai dipendenti, mandatari o rappresentanti che commettono infrazioni nell’azienda sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 197417 sul diritto penale amministrativo.

16 RS 210 17 RS 313.0

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Art. 43 Sospensione del procedimento 1 Il giudice può sospendere il procedimento penale quando l’imputato fa valere in un procedimento civile la nullità o la non violazione del diritto di design. 2 Qualora in un procedimento penale si sostenga la nullità o la non violazione del di- ritto di design, il giudice può fissare un termine adeguato per farle valere in un pro- cedimento civile.

3 Durante la sospensione del procedimento è sospesa anche la prescrizione.

Art. 44 Confisca nella procedura penale Anche in caso di assoluzione, il giudice può ordinare la confisca o la distruzione de- gli oggetti prodotti illecitamente e delle installazioni, apparecchi e altri mezzi che servono prevalentemente alla loro produzione.

Art. 45 Perseguimento penale Il perseguimento penale compete ai Cantoni.

Sezione 5: Intervento dell’Amministrazione delle dogane

Art. 46 Denuncia di invii palesemente illeciti 1 L’Amministrazione delle dogane è autorizzata ad attirare l’attenzione del titolare del diritto di un design depositato, se questi è noto, su determinati invii quando sia palese l’imminente importazione, esportazione o transito di oggetti prodotti illecita- mente. 2 In tali casi l’Amministrazione delle dogane è autorizzata a trattenere gli oggetti du- rante tre giorni feriali affinché il titolare del diritto possa presentare una domanda giusta l’articolo 47.

Art. 47 Domanda d’intervento 1 Se ha indizi concreti per ritenere imminente l’importazione, l’esportazione o il transito di oggetti prodotti illecitamente, il titolare del diritto o di una licenza di un design depositato può chiedere per scritto all’Amministrazione delle dogane di ri- fiutare lo svincolo di tali oggetti. 2 La persona che presenta la domanda (richiedente) deve fornire tutte le indicazioni di cui dispone e che sono necessarie per la decisione dell’Amministrazione delle do- gane; fornisce tra l’altro una descrizione esatta degli oggetti.

3 L’Amministrazione delle dogane decide definitivamente in merito alla domanda.

Può riscuotere una tassa18 a copertura delle spese amministrative.

18 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’Assemblea federale (Art. 33 LRC).

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Art. 48 Trattenuta degli oggetti 1 Se, in base a una domanda giusta l’articolo 47, ha il sospetto fondato che un de- terminato oggetto destinato all’importazione, all’esportazione o al transito sia pro- dotto illecitamente, l’Amministrazione delle dogane lo comunica al richiedente. 2 L’Amministrazione delle dogane trattiene gli oggetti in questione fino dieci giorni feriali a contare dal momento della comunicazione secondo il capoverso 1, affinché il richiedente possa ottenere provvedimenti cautelari. 3 In casi motivati, l’Amministrazione delle dogane può trattenere gli oggetti in que- stione per altri dieci giorni feriali al massimo.

Art. 49 Prestazione di garanzie e risarcimento dei danni 1 Se v’è da temere un danno a causa della trattenuta degli oggetti, l’Amministrazione delle dogane può vincolare tale trattenuta alla prestazione di un’adeguata garanzia da parte del richiedente. 2 Il richiedente deve risarcire il danno causato dalla trattenuta degli oggetti, se i provvedimenti cautelari non sono ordinati oppure si rivelano ingiustificati.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 50 Esecuzione Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.

Art. 51 Abrogazione e modifica del diritto previgente L’abrogazione e la modifica del diritto previgente sono disciplinati nell’allegato.

Art. 52 Disposizioni transitorie 1 I disegni e i modelli registrati sottostanno al nuovo diritto dall’entrata in vigore della presente legge. Con la richiesta di proroga per un quarto periodo di protezione occorre presentare all’istituto una raffigurazione del design adatta per la riproduzio- ne. 2 I disegni e i modelli già depositati al momento dell’entrata in vigore della presente legge, ma non ancora registrati, sottostanno al diritto previgente fino al momento della registrazione. 3 I disegni e i modelli registrati in piego sigillato al momento dell’entrata in vigore della presente legge rimangono sigillati fino al termine del primo periodo di prote- zione. 4 L’articolo 35 capoverso 4 è applicabile soltanto ai contratti di licenza conclusi o confermati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

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Art. 53 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 5 ottobre 2001 Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2001 Il presidente: Peter Hess La presidente: Françoise Saudan Il segretario: Ueli Anliker Il segretario: Christoph Lanz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 24 gennaio 2002.19

2 La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2002.

8 marzo 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

19 FF 2001 5171

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Allegato (art. 51)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I La legge federale del 30 marzo 190020 sui disegni e modelli industriali è abrogata.

II Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice delle obbligazioni21

Art. 332 E. Diritti sulle 1 Le invenzioni e i design, tutelabili o no, che il lavoratore ha fatto o invenzioni e sui design ai quali ha partecipato nello svolgimento della sua attività lavorativa e nell’adempimento dei suoi obblighi contrattuali, appartengono al da- tore di lavoro.

2 Il datore di lavoro può, per accordo scritto, riservarsi l’acquisto delle

invenzioni e dei design che il lavoratore ha fatto nello svolgimento della sua attività lavorativa ma non nell’adempimento dei suoi obbli- ghi contrattuali.

3 Il lavoratore che ha fatto un’invenzione o un design conformemente

al capoverso 2 deve informarne per scritto il datore di lavoro; questi deve comunicargli per scritto entro sei mesi, se vuole acquistare l’invenzione rispettivamente il design oppure lasciarglieli.

4 Se l’invenzione o il design non sono lasciati al lavoratore, il datore

di lavoro deve pagargli uno speciale equo compenso, determinato te- nendo conto di tutte le circostanze, segnatamente il valore economico dell’invenzione rispettivamente del design, la cooperazione del datore di lavoro e dei suoi ausiliari, l’impiego degli impianti aziendali e le spese sopportate dal lavoratore nonché la sua situazione nell’azienda.

Art. 332a Abrogato

20 CS 2 857; RU 1956 872, 1962 479, 1988 1776, 1992 288, 1995 1784 5050 21 RS 220

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2. Legge federale del 24 marzo 199522 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto

federale della proprietà intellettuale Ingresso visti gli articoli 64 e 85 numero 1 della Costituzione federale23, …

Art. 2 cpv. 1 lett. a

1 L’Istituto adempie i seguenti compiti:

a. cura la preparazione e l’esecuzione di atti legislativi concernenti i brevetti d’invenzione, la protezione di design, i diritti d’autore e diritti affini, le to- pografie di semi-conduttori, i marchi e le indicazioni di provenienza, gli stemmi e altri segni pubblici nonché di altri atti legislativi in materia di pro- prietà intellettuale sempre che non siano di competenza di altre unità ammi- nistrative della Confederazione;

3. Legge federale del 28 agosto 199224 sulla protezione dei marchi e delle

indicazioni di provenienza Ingresso visti gli articoli 64 e 64bis della Costituzione federale25, …

Art. 38 cpv. 3

3 L’Istituto designa l’organo di pubblicazione.

4. Legge federale del 25 giugno 195426 sui brevetti d’invenzione

Ingresso visti gli articoli 64 e 64bis della Costituzione federale27, …

22 RS 172.010.31 23 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 122 e 164 capoverso 1 lettera g della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 24 RS 232.11 25 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 122 e 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 26 RS 232.14 27 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 122 e 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

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Art. 29 cpv. 3 3 Se il giudice ordina la cessione, le licenze o gli altri diritti concessi nel frattempo a terzi cessano di essere validi; tuttavia, se hanno già utilizzato professionalmente l’invenzione in Svizzera in buona fede oppure hanno già fatto a questo scopo prepa- rativi speciali, i terzi hanno diritto alla concessione di una licenza non esclusiva.

Art. 61 cpv. 3

3 L’Istituto designa l’organo di pubblicazione.

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