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AS 2002 1949

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia

Modifica del 19 giugno 2002

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 8 dell’ordinanza del 27 giugno 20011 che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia, ordina:

I L’ordinanza del 27 giugno 2001 che istituisce provvedimenti nei confronti della Li- beria è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 2

2 La validità della presente ordinanza è prorogata fino al 28 giugno 2003.

II L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

III La presente modifica entra in vigore il 28 giugno 2002.

19 giugno 2002 Dipartimento federale dell’economia: Pascal Couchepin

1 RS 946.208.1

2002-1371 1949

Provvedimenti nei confronti della Liberia RU 2002

Allegato2 (art. 3 cpv. 1 e 2)

Persone soggette al divieto d’entrata e di transito

2 Il testo del presente allegato non è pubblicato nella RU. L’estratto è ottenibile presso il Segretariato di Stato dell’economia (Seco), settore Politica di controllo delle esportazioni e sanzioni, Effingerstrasse 1, 3003 Berna. L’allegato può essere consultato anche su Internet: http://www.seco-admin.ch. Fa fede soltanto la versione stampata.