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AS 2002 3148

Decreto federale sulla riforma giudiziaria

Decreto federale sulla riforma giudiziaria

dell’8 ottobre 1999

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 19961, decreta:

I La Costituzione federale del 18 aprile 19992 è modificata come segue:

Art. 29a Garanzia della via giudiziaria Nelle controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un’autorità giudiziaria. In casi eccezionali, la Confederazione e i Cantoni possono escludere per legge la via giudiziaria.

Art. 122 Diritto civile 1 La legislazione nel campo del diritto civile e della procedura civile compete alla

Confederazione. 2 L’organizzazione dei tribunali e l’amministrazione della giustizia in materia civile

competono ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge.

3 Abrogato

Art. 123 Diritto penale 1 La legislazione nel campo del diritto penale e della procedura penale compete alla

Confederazione. 2 L’organizzazione dei tribunali e l’amministrazione della giustizia in materia pena-

le, nonché l’esecuzione delle pene e delle misure competono ai Cantoni, salvo diver- sa disposizione della legge.

3 Ex cpv. 2

II Il capitolo 4 del titolo quinto della Costituzione federale del 18 aprile 19993 è so- stituito dalle disposizioni seguenti:

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Riforma giudiziaria. DF RU 2002

Capitolo 4: Tribunale federale e altre autorità giudiziarie

Art. 188 Statuto del Tribunale federale

1 Il Tribunale federale è l’autorità giudiziaria suprema della Confederazione.

2 La legge ne stabilisce l’organizzazione e la procedura.

3 Il Tribunale federale gode di autonomia amministrativa.

Art. 189 Competenze del Tribunale federale

1 Il Tribunale federale giudica le controversie per violazione:

a. del diritto federale; b. del diritto internazionale; c. del diritto intercantonale; d. dei diritti costituzionali cantonali; e. dell’autonomia comunale e di altre garanzie che i Cantoni conferiscono ad altri enti di diritto pubblico; f. delle disposizioni federali e cantonali sui diritti politici. 2 Il Tribunale federale giudica inoltre le controversie tra la Confederazione e i Can-

toni e quelle tra Cantoni.

3 La legge può conferire altre competenze al Tribunale federale.

4 Gli atti dell’Assemblea federale e del Consiglio federale non possono essere impu-

gnati presso il Tribunale federale. Le eccezioni sono stabilite dalla legge.

Art. 190 Diritto determinante Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale fede- rale e per le altre autorità incaricate dell’applicazione del diritto.

Art. 191 Possibilità di adire il Tribunale federale

1 La legge garantisce la possibilità di adire il Tribunale federale.

2 Può prevedere un valore litigioso minimo per le controversie che non concernono

una questione giuridica d’importanza fondamentale. 3 In determinati settori speciali, la legge può escludere la possibilità di adire il Tri-

bunale federale. 4 La legge può prevedere una procedura semplificata per ricorsi manifestamente in- fondati.

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Riforma giudiziaria. DF RU 2002

Art. 191a Altre autorità giudiziarie della Confederazione 1 La Confederazione istituisce una Corte penale; la Corte giudica in prima istanza le

cause penali che la legge attribuisce alla giurisdizione federale. La legge può confe- rirle altre competenze. 2 La Confederazione istituisce autorità giudiziarie per giudicare le controversie di

diritto pubblico inerenti alla sfera di competenze dell’amministrazione federale.

3 La legge può prevedere altre autorità giudiziarie della Confederazione.

Art. 191b Autorità giudiziarie dei Cantoni 1 I Cantoni istituiscono autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto civile e di diritto pubblico nonché le cause penali.

2 Possono istituire autorità giudiziarie intercantonali.

Art. 191c Indipendenza del giudice Nella loro attività giurisdizionale le autorità giudiziarie sono indipendenti e sotto- stanno al solo diritto.

III

1 Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.

2 L’Assemblea federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999 Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999 La presidente: Heberlein Il presidente: Rhinow Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz

Esito della votazione popolare ed entrata in vigore

1 La presente legge è stata accettata dal popolo il 12 marzo 2000.4

2 Gli articoli 123 e 191a capoverso 1 entrano in vigore il 1° aprile 2003. L'entrata in vigore delle altre disposizioni sarà stabilita ulteriormente.5 24 settembre 2002 Assemblea federale

4 FF 2000 2656 5 Decreto federale du 24 settembre 2002 concernente l’entrata in vigore parziale della riforma giudiziaria del 12 marzo 2000; RU 2002 3147.

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