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AS 2002 3176

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Modifica del 20 settembre 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’allegato 4 dell’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali è modificato secondo l’annesso.

II La presente modifica entra in vigore il 23 settembre 2002.

20 settembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Allegato 4

11 Segnale per il traffico S (art. 1 OTS2)

Il segnale deve essere applicato sul davanti e sul dietro del veicolo o della combina- zione di veicoli, il più verticalmente possibile e in maniera ben visibile. Il fondo del segnale quadrato è rosso, la lettera «S» è gialla. Le dimensioni minime sono:

Lato del quadrato: 25 cm

S Altezza della «S»: Larghezza della «S»: Larghezza del tratto: 2/3 del lato

1/2 del lato

1/10 del lato

2 RS 741.631

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