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AS 2002 3333

Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale

Legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP)

Modifica del 21 giugno 2002

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 15 giugno 20011, decreta:

I La legge federale del 20 marzo 19812 sull’assistenza internazionale in materia penale è modificata come segue:

Art. 8a Accordi bilaterali Il Consiglio federale può concludere con gli Stati esteri accordi bilaterali sul trasfe- rimento dei condannati, per quanto siano conformi ai principi della Convenzione del Consiglio d’Europa del 21 marzo 19833 sul trasferimento dei condannati.

II

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 21 giugno 2002 Consiglio degli Stati, 21 giugno 2002 La presidente: Liliane Maury Pasquier Il presidente: Anton Cottier Il segretario: Christophe Thomann Il segretario: Christoph Lanz

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