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AS 2002 3337

Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

Modifica del 20 settembre 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Art. 16 cpv. 1 1 Se il salario determinante di un lavoratore il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi è inferiore a 50 700 franchi all’anno, i contributi del lavoratore sono calcolati conformemente all’articolo 21. Gli articoli 22-27 si applicano per analogia per la fissazione e la determinazione dei contributi.

Art. 21 Tavola scalare dei contributi per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente 1 Se il reddito conseguito con un’attività lucrativa indipendente ammonta almeno a 8500 franchi annui, ma è inferiore a 50 700 franchi annui, i contributi sono calcolati come segue:

Reddito annuo dell’attività lucrativa Tasso del contributo in percentuale del reddito

di almeno fr. ma inferiore a fr.

8 500 15 000 4,2 15 000 19 200 4,3 19 200 21 300 4,4 21 300 23 400 4,5 23 400 25 500 4,6 25 500 27 600 4,7 27 600 29 700 4,9 29 700 31 800 5,1 31 800 33 900 5,3 33 900 36 000 5,5 36 000 38 100 5,7 38 100 40 200 5,9 40 200 42 300 6,2 42 300 44 400 6,5

1 RS 831.101

2002-1712 3337

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti RU 2002

Reddito annuo dell’attività lucrativa Tasso del contributo in percentuale del reddito

di almeno fr. ma inferiore a fr.

44 400 46 500 6,8 46 500 48 600 7,1 48 600 50 700 7,4

2 Se il reddito computabile ai sensi dell’articolo 6quater è inferiore a 8500 franchi, l’assicurato deve pagare un contributo del 4,2 per cento.

Art. 28 cpv. 1, 4 e 4bis 1 Per le persone che non esercitano un’attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo di 353 franchi (art. 10 cpv. 2 LAVS), i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita. Le pre- stazioni versate dall’assicurazione stessa non rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita. I contributi sono calcolati nel modo seguente:

Sostanza o reddito annuo conseguito Contributo Supplemento per ogni 50 000 franchi di sostanza o in forma di rendita moltiplicato annuo di reddito conseguito in forma di rendita per 20 moltiplicato per 20 fr. fr. fr.

meno di 300 000 353 – 300 000 420 84 1 750 000 2856 126

4 000 000 e oltre 8400 –

4 Se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucra- tiva, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l’anno civile in cui è stato concluso il matrimonio. Per tutto l’anno civile du- rante il quale è stato pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1. Quest’ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso del co- niuge. 4bis Alle condizioni dell’articolo 3 capoverso 3 LAVS, i contributi delle persone senza attività lucrativa sono considerati pagati per tutto l’anno in cui il matrimonio è stato concluso oppure sciolto.

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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti RU 2002

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.

20 settembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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