AS 2002 3637
Ordinanza sulle tasse e indennità per gli esami federali di maturità
Ordinanza sulle tasse e indennità per gli esami federali di maturità
Modifica del 23 ottobre 2002
Il Consiglio federale svizzero, ordina:
I L’ordinanza del 4 febbraio 19701 sulle tasse e indennità per gli esami federali di maturità è modificata come segue:
Titolo Ordinanza sulle tasse e indennità per l’esame svizzero di maturità
Art. 1 Il candidato che s’iscrive ad uno degli esami organizzati dalla Commissione svizzera di maturità (esami completi, esami parziali, esami complementari) paga una tassa d’iscrizione di 120 franchi, che non viene restituita.
Art. 2 cpv. 1 1 La tassa che il candidato ammesso ad un esame deve versare è fissata come segue: Fr.
a. esame completo 570.– b. esame parziale 450.– c. esame complementare per Svizzeri con certificati di maturità stranieri ed esami d’ammissione per rifugiati riconosciuti come tali 120.– d. maturità bilingue – esame completo 650.– – primo esame parziale 550.– – secondo esame parziale 450.–
Art. 5 Al presidente della sessione sono versate un’indennità forfettaria di 3000 franchi per sessione e un’indennità di 180 franchi per giorno di esame. Il contributo forfettario e l’indennità giornaliera coprono i lavori di preparazione, gli esami stessi e i lavori da effettuare dopo la sessione.
Titolo precedente l’art. 6 Concerne soltanto il testo tedesco.
Art. 6 cpv. 1–3
1 Per la partecipazione agli esami sono versate le seguenti indennità:
Fr. a. agli esaminatori:
1. per la preparazione delle prove scritte e lavori annessi:
– ambito delle scienze sperimentali e delle scienze umane, per redattore 250.– – arti visive come materia principale (MP) e come materia opzionale (MO) 200.– – prima lingua 200.– – lingue antiche, livello 2 o 3 250.– – lingue moderne, livello 2 o 3 (comprese la correzione e le tariffe) 350.– – matematica, livello 2 o 3 (comprese la correzione, la tariffa e le statistiche) 550.– – opzioni specifiche (OS) diverse dalle lingue e dalle arti (comprese la correzione, la tariffa e le statistiche), per redattore 300.– – arti visive e musica come OS, per candidato 40.– – partecipazione a una seduta di redazione 120.– – dattilografia, per pagina 30.–
2. per la correzione delle prove scritte comprendenti più materie,
per ogni ora 65.–
3. per le prove orali, per candidato 32.–
4. per le prove scritte e orali di materie uniche (correzione e
valutazione dei lavori scritti, esame orale, comprese la preparazione e la discussione delle note), per candidato 65.–
Tasse e indennità per gli esami federali di maturità RU 2002
Fr.
5. per il lavoro di maturità (lettura del lavoro e della sua valuta-
zione, interrogazione orale, comprese la preparazione e la discussione delle note), per candidato 65.–
6. per le arti visive, in MP e in MO
– per candidato 16.– – e per ora di sorveglianza 25.–
7. per la musica in MP e in MO, per candidato 32.–
8. per le arti visive in OS
– per candidato 65.– – e per ora di sorveglianza 25.–
9. per la musica in OS, per candidato 65.–
10. per la partecipazione a una seduta di coordinamento,
per ogni ora 40.– b. ai commissari:
1. per le prove orali, comprese la lettura dei lavori scritti e la
discussione delle note, per ogni ora 45.–
2. per la partecipazione ai controlli delle note e la consegna
dei risultati ai candidati, per gruppo 45.–
3. per la partecipazione a una seduta di coordinamento,
per ogni ora 40.– 2 Gli esaminatori, i commissari e i presidenti di sessione che non sono domiciliati nel luogo in cui si svolgono gli esami ricevono come indennità di viaggio il costo di un biglietto di prima classe o, se l’impiego di un veicolo privato permette il rispar- mio di tempo e denaro, un’indennità di 60 cts/km. Per i pasti essi ricevono le inden- nità previste dall’articolo 43 dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 20012 concer- nente l’ordinanza sul personale federale. Per il pernottamento essi ricevono un pa- gamento forfettario di 70 franchi o l’equivalente delle spese effettive mediante pre- sentazione della ricevuta. Le spese di albergo non possono tuttavia esser rimborsate oltre 170 franchi la notte. 3 L’indennità per la sorveglianza degli esami scritti ammonta a 22 franchi l’ora.
II
Disposizioni transitorie della modifica del 23 ottobre 2002 1 La presente modifica si applica per la prima volta alle sessioni dell’esame svizzero di maturità dell’inverno e della primavera 2003. 2 Fino al 31 dicembre 2005, i candidati che passano l’esame secondo il diritto previ- gente pagano le tasse d’esame previgenti e la tassa d’iscrizione prevista dal nuovo diritto.
2 RS 172.220.111.31
Tasse e indennità per gli esami federali di maturità RU 2002
III La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2002.
23 ottobre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz