AS 2002 3649
Ordinanza del DATEC sulla messa in vigore del regolamento per il trasporto di materie pericolose sul Reno (ADNR)
Ordinanza del DATEC sulla messa in vigore del regolamento per il trasporto di materie pericolose sul Reno (ADNR)
del 26 settembre 2002
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre 19751 sulla navigazione interna; in esecuzione della risoluzione 2001-II-27 della Commissione centrale per la navigazione sul Reno, ordina:
Art. 1 Il regolamento per il trasporto di materie pericolose sul Reno (ADNR), nel tenore approvato dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno il 29 novembre 2001 e riprodotto in allegato2, è messo in vigore con effetto dal 1° gennaio 2003 per il tratto del Reno compreso tra il confine svizzero e il ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea.
Art. 2 1 Il Cantone di Basilea Città, rappresentato dalla Direzione della navigazione renana di Basilea (Rheinschifffahrtsdirektion Basel), è incaricato dell’esecuzione del rego- lamento del 29 novembre 20013 per il trasporto di materie pericolose sul Reno, fatte salve le prescrizioni del capoverso 2. 2 Le autorità competenti ai sensi dei seguenti numeri del regolamento per il trasporto di materie pericolose sul Reno sono: – l’Ufficio federale delle acque e della geologia per i numeri: 1.5.1.1.1 1.5.1.1.2 1.8.1.6 1.8.4 (in collaborazione con la Direzione della navigazione renana di Basilea) 1.8.5.2 1.9
RS 747.224.141.1
2002-1962 3649
Trasporto di materie pericolose sul Reno RU 2002
– l’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte per il numero: 1.2.1 – la Divisione principale per la sicurezza degli impianti nucleari dell’Ufficio federale dell’energia per i numeri: 1.2.1 1.7.1.2 1.7.2.2 1.7.3 1.7.4.1 1.7.4.2 2.2.1.3 2.2.7.2 2.2.7.4.2 2.2.7.4.8 2.2.7.7.2.2 5.1.5.2.1 5.1.5.2.2 5.1.5.2.3 5.1.5.2.4 5.1.5.3.1 5.1.5.3.3 5.2.1.7.4 5.2.1.7.5 5.4.1.2.5.1 5.4.1.2.5.2 5.4.1.2.5.3 7.1.4.3.5 7.1.4.3.6 7.1.4.14.8 7.1.4.14.13 7.1.4.15.2 7.1.4.18 7.1.4.29.2 – l’Ispettorato federale delle materie pericolose per i numeri:
1.2.1 1.6.7 (ad 1.2.1) 9.3.1.21.9 9.3.1.23.1
9.3.2.12.7 9.3.2.21.9 9.3.2.21.10 9.3.2.23.5 9.3.3.12.7 9.3.3.21.9 9.3.3.21.10 9.3.3.23.5 3 I risultati degli esami effettuati dalle autorità competenti devono essere comunicati alla Direzione della navigazione renana di Basilea.
Art. 3 1 Per l’attività della Direzione della navigazione renana di Basilea si applica il re- golamento relativo agli emolumenti emanato dal Cantone di Basilea Città. 2 Per gli esami delle altre autorità competenti valgono, per analogia, le tariffe che le concernono.
Art. 4 Sono abrogati il regolamento del 15 febbraio 19944 per il trasporto di materie peri- colose sul Reno (ADNR) nonché la prescrizione temporanea5 che lo completa.
4 RU 1994 1780, 1995 3939, 1996 2440 3434, 1997 2130, 1998 2589, 1999 2747, 2000 2151 5 RU 1999 1190
Trasporto di materie pericolose sul Reno RU 2002
Art. 5
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.
2 Le prescrizioni dei seguenti numeri entrano in vigore a una data ulteriore che verrà fissata dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno quando i provvedi- menti necessari alla loro applicazione saranno stati adottati anche sulla terraferma:
7.2.4.11 7.2.4.15 8.1.2.3 a 8.1.2.3 h
8.1.6.6 8.1.10 8.6.4 9.3.2.25.2 f ultimo periodo
9.3.2.25.2 g 9.3.2.25.10 9.3.2.26 9.3.3.25.2 f ultimo periodo 9.3.3.25.2 g 9.3.3.25.10 9.3.3.26
26 settembre 2002 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger