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AS 2002 4212

Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada

Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR)

del 29 novembre 2002

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 30 capoverso 4, 103 e 106 della legge federale del 19 dicembre

19581 sulla circolazione stradale,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina il trasporto di sostanze e oggetti pericolosi (merci pericolose) eseguito mediante autoveicoli e rimorchi oppure con altri mezzi di tra- sporto su strade aperte a siffatti veicoli.

2 La presente ordinanza si applica:

a. ai produttori di merci pericolose; b. agli speditori o ai destinatari di merci pericolose; c. alle persone che trasportano e manipolano merci pericolose; d. ai produttori e agli utilizzatori di imballaggi, cisterne o mezzi adibiti al tra- sporto di merci pericolose.

Art. 2 Delimitazione con l’OSAS Per quanto riguarda la designazione, i compiti, la formazione e l’esame degli addetti alla sicurezza, le imprese che trasportano, imballano, riempiono, spediscono, carica- no o scaricano merci pericolose sottostanno inoltre alle disposizioni contenute nell’ordinanza del 15 giugno 20012 sugli addetti alla sicurezza (OSAS).

Art. 3 Abbreviazioni Nella presente ordinanza e nei suoi allegati sono utilizzate le seguenti abbreviazioni: a. ONC per l’ordinanza del 13 novembre 19623 sulle norme della circolazione stradale;

RS 741.621

4212 2002-2136

Trasporto di merci pericolose su strada RU 2002

b. OSStr per l’ordinanza del 5 settembre 19794 sulla segnaletica stradale; c. OAV per l’ordinanza del 20 novembre 19595 sull’assicurazione dei veicoli; d. OETV per l’ordinanza del 19 giugno 19956 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali; e. ADR per l’Accordo europeo del 30 settembre 19577 concernente il trasporto internazionale di merci pericolose su strada e per i suoi allegati;

Art. 4 Diritto internazionale 1 Per il trasporto di merci pericolose su strada le disposizioni dell’ADR8 sono appli- cabili anche al traffico nazionale. Gli allegati A e B dell’ADR sono parte integrante della presente ordinanza. 2 L’Ufficio federale delle strade (Ufficio federale) tiene un elenco degli altri accordi internazionali, ai quali la Svizzera ha aderito nel quadro dell’ADR.

Art. 5 Eccezioni e deroghe 1 L’appendice 1 disciplina le eccezioni e deroghe all’ADR9, come pure le altre pre- scrizioni applicabili soltanto ai trasporti nazionali. 2 L’Ufficio federale può consentire, in casi particolari, ulteriori eccezioni alle sin- gole disposizioni, sempreché il loro scopo sia mantenuto.

Art. 6 Deroghe per trasporti per conto proprio su strade pubbliche D’intesa con l’Ufficio federale, l’autorità cantonale può autorizzare i trasporti entro un breve raggio senza che siano applicate tutte le disposizioni della presente ordi- nanza – specie quelle riguardanti l’imballaggio, l’etichettatura, i divieti di carico in comune, il modo di trasportare la merce e i veicoli utilizzati – sempreché lo scopo della relativa disposizione sia mantenuto.

Art. 7 Spedizione della merce 1 Chi spedisce una merce pericolosa deve accertarsi che il trasporto sia eseguito nelle condizioni richieste dalla presente ordinanza. 2 Lo speditore deve accertarsi che gli imballaggi forniti da destinatari o vettori siano conformi alle norme. Se non è in grado di farlo, può utilizzarli soltanto se sono in buo- no stato e se il destinatario o il vettore si assume la responsabilità di tali imballaggi.

4 RS 741.21 5 RS 741.31 6 RS 741.41 7 RS 0.741.621 8 RS 0.741.621 9 RS 0.741.621

Trasporto di merci pericolose su strada RU 2002

3 Se le merci sono state trasportate nel rispetto delle norme legali conformemente a un disciplinamento internazionale sul trasporto di merci pericolose, il destinatario o, all’occorrenza, il vettore assume gli stessi obblighi che incombono allo speditore se prende egli stesso in consegna la merce o ne continua il trasporto. Non è tuttavia tenuto a sostituire gli imballaggi non regolamentari se sono in buono stato.

Art. 8 Formazione dei conducenti 1 Le autorità cantonali organizzano, in collaborazione con le associazioni interessa- te, la formazione prescritta e gli esami per i conducenti che eseguono trasporti di merci pericolose.

2 La Confederazione provvede autonomamente alla formazione dei suoi conducenti.

Art. 9 Istruzione dei conducenti I detentori dei veicoli e i vettori devono assicurarsi che i conducenti dei veicoli adi- biti al trasporto di merci pericolose siano istruiti sulle particolarità di tali trasporti.

Art. 10 Ulteriori obblighi e diritti dei conducenti 1 Prima di iniziare il trasporto di una merce pericolosa il conducente deve prendere conoscenza dei documenti prescritti.

2 Ai conducenti che trasportano merci pericolose è vietato il consumo di bevande

alcoliche durante il lavoro e nelle sei ore che ne precedono l’inizio. 3 I conducenti, ai quali è stata affidata una merce che ritengono pericolosa, possono esigere dallo speditore o dal vettore un’attestazione scritta in cui è precisato che tale merce non è pericolosa.

Art. 11 Carico e scarico fuori della strada pubblica Le prescrizioni relative al carico e allo scarico di merci pericolose e alla pulizia dei veicoli si applicano anche fuori della strada pubblica.

Art. 12 Riempimento e svuotamento delle cisterne 1 Le operazioni di riempimento e di svuotamento delle cisterne devono essere ese- guite sotto sorveglianza permanente. 2 Combustibili e carburanti liquidi come pure altri liquidi nocivi alle acque non de- vono essere travasati in aree da cui potrebbero raggiungere facilmente un corso di acque superficiali o sotterranee o riversarsi direttamente in una canalizzazione. Qualora tali operazioni siano eseguite regolarmente sulla stessa area e riguardino ingenti quantità di liquido, occorre inoltre osservare le prescrizioni sulla protezione delle acque. 3 Sia gli speditori sia coloro che effettuano l’operazione di riempimento sono re- sponsabili dell’osservanza delle prescrizioni all’atto del riempimento delle cisterne.

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Art. 13 Limitazioni del traffico 1 Talune merci pericolose possono essere trasportate soltanto a condizioni partico- lari. L’elenco di tali merci e le condizioni particolari figurano nell’appendice 3 della presente ordinanza. 2 I veicoli che trasportano merci pericolose non possono circolare sui tratti di strada indicati con gli appositi segnali (2.10.1, 2.11; art. 19 cpv. 1 OSStr10) o possono farlo soltanto se trasportano quantità limitate di tali merci o hanno l’autorizzazione canto- nale. L’elenco di tali merci e tratti di strada come pure l’indicazione della quantità figurano nell’appendice 2 della presente ordinanza. L’autorità cantonale può am- mettere ulteriori eccezioni d’intesa con l’Ufficio federale. 3 Nelle gallerie munite del segnale «Galleria» (4.07; art. 45 cpv. 3 OSStr) i veicoli soggetti all’obbligo del contrassegno, che trasportano merci pericolose, devono cir- colare esclusivamente sulla corsia di destra.

Art. 14 Assicurazione Tutti i veicoli a motore e gli autotreni necessitano, per il trasporto di merci pericolo- se non esenti da autorizzazione, della speciale copertura assicurativa prescritta nel- l’articolo 12 capoverso 1 OAV11.

Art. 15 Iscrizione nella licenza di circolazione La speciale copertura assicurativa è iscritta nella licenza di circolazione.

Art. 16 Obbligo d’informare Le persone che rientrano nel campo d’applicazione della presente ordinanza devono fornire alle autorità d’esecuzione tutte le informazioni necessarie all’applicazione della presente ordinanza e ai controlli; inoltre devono consentire a dette autorità l’accesso all’azienda per i necessari sopralluoghi.

Sezione 2: Comunicazioni obbligatorie delle autorità e collaborazione con l’UE

Art. 17 Comunicazioni di infrazioni e collaborazione con l’UE 1 Se, in occasione di un controllo stradale, la polizia riscontra infrazioni gravi o ri- petute alle prescrizioni sul trasporto di merci pericolose, lo comunica: a. all’autorità cantonale competente e all’Ufficio federale dei trasporti, se si tratta di un veicolo immatricolato in Svizzera o di un’impresa domiciliata in Svizzera;

10 RS 741.21 11 RS 741.31

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b. all’autorità competente dello Stato di immatricolazione, se si tratta di un vei- colo immatricolato in uno Stato membro dell’UE o di un’azienda ivi domi- ciliata. 2 L’Ufficio federale riceve le comunicazioni di Stati membri dell’UE in merito a in- frazioni gravi o ripetute alle prescrizioni sul trasporto di merci pericolose commesse da veicoli immatricolati in Svizzera o da imprese domiciliate in Svizzera, nonché in merito alle misure adottate e trasmette tali comunicazioni all’autorità cantonale competente. 3 Gli organi di polizia del Cantone sul cui territorio è stata riscontrata, in occasione di un controllo stradale, una violazione grave e ripetuta delle prescrizioni sul tra- sporto di merci pericolose da parte di un veicolo immatricolato in uno Stato membro dell’UE o di un’impresa ivi domiciliata, possono chiedere allo Stato di immatricola- zione informazioni pertinenti e l’adozione di misure appropriate. 4 Se lo Stato di immatricolazione esegue, sulla base di una domanda di cui al capo- verso 3, un controllo presso un’impresa, l’autorità cantonale di immatricolazione può chiedere che le sia reso noto il risultato.

Art. 18 Comunicazioni a scopi statistici 1 Al più tardi entro sei mesi dalla fine di ogni anno civile, le autorità cantonali comunicano all’Ufficio federale: a. se possibile, il volume registrato o stimato dei trasporti stradali di merci pericolose (in tonnellate trasportate o in tonnellate-chilometro); b. il numero di controlli eseguiti; c. il numero di veicoli controllati (indicando se sono immatricolati in Svizzera, in uno Stato membro dell’UE o in uno Stato terzo); d. il numero e il tipo di infrazioni constatate; e. il numero e il tipo di sanzioni inflitte.

2 Le comunicazioni sono trasmesse nella forma prescritta dall’Ufficio federale.

3 L’Ufficio federale trasmette ogni anno le comunicazioni alla Commissione

dell’UE.

Sezione 3: Disposizioni penali

Art. 19 Infrazioni alle disposizioni sulla spedizione della merce È punito con l’arresto o con la multa chiunque: a. affida al trasporto o trasporta una merce pericolosa che l’ordinanza non permette di trasportare; b. affida al trasporto merci pericolose senza accertarsi che il trasporto venga eseguito secondo le condizioni fissate nella presente ordinanza;

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c. disattende o adempie in modo insufficiente gli obblighi di sicurezza e di do- cumentazione nonché gli altri obblighi richiesti; d. fa trasportare merci pericolose senza informare il vettore o il conducente cir- ca il loro stato e la loro natura.

Art. 20 Infrazioni alle disposizioni sulla manipolazione della merce È punito con l’arresto o con la multa chiunque: a. carica, scarica, imballa o manipola merci pericolose, senza aver osservato gli obblighi necessari. La stessa pena è applicabile al responsabile di queste operazioni che non si sia accertato dell’adempimento di tali obblighi; b. preposto al carico e allo scarico di un veicolo, omette di adottare le misure di sicurezza adeguate quando lo spargimento di una sostanza può causare danni all’ambiente.

Art. 21 Infrazioni alle disposizioni sul trasporto della merce È punito con l’arresto o con la multa chiunque: a. trasporta o fa trasportare merci pericolose con un veicolo o con una cisterna non rispondenti alle esigenze particolari concernenti la costruzione e l’equi- paggiamento, o utilizza mezzi di trasporto non controllati secondo le norme; b. disattende o adempie in modo insufficiente gli obblighi di sicurezza, di no- tifica e di documentazione nonché gli altri obblighi; c. alla guida di un veicolo sul quale si trovano merci pericolose, viola le norme della circolazione prescritte nella presente ordinanza, contravviene al divieto di consumare bevande alcoliche, di fumare o di prendere passeggeri a bordo o disattende le prescrizioni relative all’obbligo di prendere conoscenza e di recare con sé tutti i documenti necessari nonché le altre prescrizioni relative all’equipaggio e alla sorveglianza dei veicoli; d. disattende le prescrizioni relative al contrassegno e all’identificazione dei veicoli che trasportano o hanno trasportato merce pericolosa.

Art. 22 Infrazioni commesse dal vettore e dal detentore del veicolo È punito con l’arresto o con la multa chiunque: a. in qualità di vettore o detentore di un veicolo, lascia o fa trasportare merci pericolose da un conducente che non possiede la formazione speciale richie- sta. Al conducente è applicabile la stessa pena; b. non ottempera ai controlli obbligatori.

Art. 23 Ostacoli al controllo dell’autorità È punito con l’arresto o con la multa chiunque impedisce all’autorità d’esecuzione di effettuare i controlli, le rifiuta l’accesso all’azienda, non fornisce le informazioni necessarie o fornisce informazioni false.

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Art. 24 Preminenza della disposizione penale più severa Se, per un reato contemplato nella presente ordinanza, una legge federale commina una pena più grave, il colpevole è giudicato in base alla norma più severa.

Sezione 4: Esecuzione

Art. 25 Esecuzione 1 Le autorità cantonali assicurano l’applicazione delle disposizioni della presente ordinanza. 2 Esse provvedono affinché una parte rappresentativa dei trasporti di merci pericolo- se su strada sia sottoposta a controlli. 3 Gli imballaggi, i recipienti a pressione, le cisterne e i loro impianti come pure le spedizioni di materiali radioattivi devono essere ammessi dalle seguenti autorità, stazioni di prova o periti riconosciuti: a. per i controlli periodici dei recipienti per acetilene: l’Associazione svizzera per la tecnica della saldatura (ASS) a Basilea; b. per i modelli di colli e la spedizione di materiali radioattivi: la Divisione principale per la sicurezza delle installazioni nucleari (DSN) a Villigen-HSK; c. per tutti gli altri casi: l’Ispettorato federale delle merci pericolose (EGI) a Wallisellen sotto la sor- veglianza dell’Ufficio federale o, in luogo e vece dell’EGI, un perito desi- gnato da quest’ultimo d’intesa con l’Ufficio federale. 4 In occasione dei controlli annuali prescritti per i veicoli adibiti al trasporto di mer- ci pericolose (cfr. art. 33 OETV), le cisterne fisse, come pure i loro equipaggiamenti menzionati nella licenza di circolazione, devono essere controllati visualmente.

Art. 26 Comunicazioni su eventi riguardanti merci pericolose I Cantoni trasmettono all’Ufficio federale le comunicazioni su eventi riguardanti merci pericolose.

Art. 27 Svolgimento dei controlli 1 L’autorità cantonale incaricata della sorveglianza della circolazione stradale esegue i controlli di cui all’articolo 25 capoverso 2 per campionatura e in un lasso di tempo ragionevole sulla base di una lista di controllo dell’Ufficio federale. 2 I controlli stradali sono eseguiti in luoghi dove i veicoli, per i quali sono riscon- trate infrazioni alle prescrizioni sul trasporto di merci pericolose, possono essere resi conformi alle prescrizioni oppure immobilizzati sul posto senza pericolo per la sicu- rezza.

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3 Le autorità di polizia consegnano al conducente del veicolo una copia della lista di controllo compilata o un certificato di controllo. 4 Le autorità cantonali eseguono controlli presso le imprese di speditori, vettori e destinatari. 5 Se, in occasione di un controllo presso un’impresa, sono riscontrate una o più in- frazioni alle prescrizioni sul trasporto di merci pericolose, il trasporto previsto deve essere reso conforme alle prescrizioni prima che il veicolo lasci l’impresa. 6 In occasione di controlli stradali o presso le imprese di speditori, vettori e destina- tari, possono essere richiesti campioni di merce o d’imballaggi e vietati trasporti o confiscati imballaggi.

Art. 28 Adattamento e istruzioni

1 Le appendici della presente ordinanza possono essere emanate e modificate dal

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazio- ni (Dipartimento). 2 Il Dipartimento può emanare istruzioni per l’applicazione della presente ordinanza.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 29 Abrogazione e modifica del diritto previgente 1 L’ordinanza del 17 aprile 198512 concernente il trasporto di merci pericolose su strada è abrogata.

2 Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 4 marzo 199613 concernente le multe disciplinari

Allegato 1 n. 104 e 105 Fr.

104. Omissione di recare seco

1. il certificato attestante la formazione SDR (art. 21 lett. c SDR14) 20

2. il titolo di trasporto SDR (art. 21 lett. c SDR) 140

3. i fogli d’istruzione (promemoria in caso di infortuni e incidenti)

per trasporti SDR (art. 21 lett. c SDR) 140

105. Omissione di togliere o coprire i pannelli di colore arancione

in caso di trasporto di merci non pericolose (art. 21 lett. d SDR) 60

12 RU 1985 620 1058, 1987 663, 1988 84 882, 1989 2482, 1990 69 1972, 1991 1469, 1992 55, 1993 45, 1994 3006, 1995 4425 4866, 1997 422, 1998 1796, 1999 751, 2002 1183 13 RS 741.031 14 RS 741.621; RU 2002 4212

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2. Ordinanza del 19 giugno 199515 concernente le esigenze tecniche

per i veicoli stradali Art. 1 cpv. 4 1 I veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose devono inoltre adempiere le esi- genze tecniche dell’ordinanza del 29 novembre 200216 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR).

Art. 3 cpv. 3 lett. r Per i testi legislativi sono impiegate le abbreviazioni seguenti: r. SDR per l’ordinanza del 29 novembre 200217 concernente il trasporto di merci pericolose su strada

3. Ordinanza del 19 giugno 199518 concernente gli emolumenti dell’Ufficio

federale delle strade in materia di legislazione sulla circolazione stradale Allegato 1 n. 3

3 Conferimento o diniego di autorizzazioni ai sensi Fr.

dell’ordinanza del 29 novemrbe 200219 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR)

3.1 Per eccezioni in casi particolari (art. 5 cpv. 2 SDR) 100

4. Ordinanza del 20 novembre 195920 sull’assicurazione dei veicoli

Art. 12 cpv. 1 1 Il minimo d’assicurazione per i veicoli a motore e gli autotreni trasportanti merci pericolose è di 6 milioni di franchi per infortunio, complessivamente per i danni materiali e alle persone. I danni alle persone devono essere risarciti per primi. Se le merci pericolose sono trasportate soltanto su un rimorchio, per quest’ultimo occorre stipulare un’assicurazione complementare.

5. Ordinanza del 19 giugno 199521 concernente l’approvazione del tipo

di veicolo stradale Appendice 1 n. 2.3 lemma 7 Abrogato

15 RS 741.41 16 RS 741.621; RU 2002 4212 17 RS 741.621; RU 2002 4212 18 RS 741.091 19 RS 741.621; RU 2002 4212 20 RS 741.31 21 RS 741.511

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6. Ordinanza del 15 giugno 200122 sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile Art. 3 lett. b b. merci pericolose: sostanze od oggetti designati come tali nell’ordinanza del 29 novembre 200223 concernente il trasporto di merci pericolose su strada e nell’ordinanza del 3 dicembre 199624 concernente il trasporto di merci peri- colose per ferrovia.

Art. 30 Disposizione transitoria Iscrizioni nelle licenze di circolazione di veicoli cisterna secondo l’articolo 1525 dell’ordinanza del 17 aprile 198526 concernente il trasporto di merci pericolose su strada sostituiscono il certificato d’ammissione richiesto in virtù dell’ADR fino al successivo cambio di detentore o al successivo esame del veicolo.

Art. 31 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.

29 novembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

22 RS 741.622 23 RS 741.621; RU 2002 4212 24 RS 742.401.6 25 RU 1994 3006 26 RU 1985 620

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Appendici 1–327

27 Il testo delle appendici non è pubblicato nella RU né nella RS. Gli estratti sono ottenibili presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Distribuzione pubblicazioni,

3003 Berna.

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.