AS 2002 4320
Ordinanza del DFE sul pollame
Ordinanza del DFE sul pollame
Modifica del 18 novembre 2002
Il Dipartimento federale dell’economia ordina:
I L’ordinanza del DFE del 7 dicembre 19981 sul pollame è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2 2 Nel 2003, per 0,91 parti di peso di merce indigena può essere importata una parte di peso di pollame estero.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.
18 novembre 2002 Dipartimento federale dell’economia: Pascal Couchepin
1 RS 916.341.61
4320 2002-2389