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AS 2002 4357

Ordinanza sul commercio internazionale di diamanti grezzi

Ordinanza sul commercio internazionale di diamanti grezzi (Ordinanza sui diamanti)

del 29 novembre 2002

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi; in esecuzione della decisione del 5 novembre 20022 della conferenza sul processo Kimberley, ordina:

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina l’importazione, l’esportazione e il transito nonché l’immissione in depositi doganali e l’asportazione da depositi doganali di diamanti grezzi.

Art. 2 Definizioni Ai sensi della presente ordinanza si intende per: a. sistema di certificazione PK: il sistema di certificazione del processo Kim- berley; b. partecipanti: gli Stati e le organizzazioni internazionali che partecipano al sistema di certificazione del processo Kimberley, menzionati nell’allegato; c. certificato: un documento non falsificabile che è rilasciato da un parteci- pante e che attesta che una determinata spedizione di diamanti grezzi è con- forme al sistema di certificazione PK; d. diamanti grezzi: diamanti delle voci di tariffa3 7102.10, 7102.21 e 7102.31.

Art. 3 Importazione

1 L’importazione di diamanti grezzi è permessa soltanto se:

a. alla spedizione è allegato il certificato di un partecipante; b. i diamanti grezzi si trovano in contenitori protetti da manomissioni e muniti di sigillo; e c. risulta evidente che il certificato si riferisce alla spedizione cui è allegato.

RS 946.231.11

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Ordinanza sui diamanti RU 2002

2 Le autorità doganali notificano le irregolarità al Segretariato di Stato dell’eco- nomia (Seco).

Art. 4 Esportazione 1 L’esportazione di diamanti grezzi è permessa soltanto se: a. la spedizione è destinata a un partecipante; b. alla spedizione è allegato un certificato svizzero confermato dalle autorità doganali; c. i diamanti grezzi si trovano in contenitori protetti da manomissioni e muniti di sigillo; e d. risulta evidente che il certificato si riferisce alla spedizione cui è allegato.

2 Un certificato svizzero è confermato dalle autorità doganali se:

a. il contenuto della spedizione corrisponde ai dati del certificato; e b. i diamanti grezzi sono stati forniti in Svizzera da un partecipante.

3 Le autorità doganali notificano le irregolarità al Seco.

4 I certificati svizzeri sono ottenibili presso il Seco contro pagamento di una tassa di

50 franchi.

Art. 5 Importazioni ed esportazioni temporanee Le prescrizioni sull’importazione e sull’esportazione si applicano anche alle espor- tazioni e alle importazioni temporanee di diamanti grezzi.

Art. 6 Transito Gli articoli 3 e 4 non si applicano agli invii di diamanti grezzi in transito sotto con- trollo doganale.

Art. 7 Depositi doganali Le prescrizioni sull’importazione e sull’esportazione si applicano anche all’immis- sione in depositi doganali e all’asportazione da depositi doganali di diamanti grezzi.

Art. 8 Uffici doganali competenti 1 I diamanti grezzi possono essere sdoganati soltanto presso gli uffici doganali degli aeroporti di Basilea, Ginevra e Zurigo. 2 D’intesa con il Seco la Direzione generale delle dogane può dichiarare competenti per lo sdoganamento altri uffici doganali.

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Art. 9 Obbligo di conservare i documenti Tutti i documenti importanti concernenti il commercio con diamanti grezzi sono conservati per cinque anni a decorrere dalla data dello sdoganamento e su richiesta sono consegnati alle autorità competenti.

Art. 10 Controlli

1 Il Seco esegue i controlli. Può ordinare sequestri o confische.

2I controlli al confine sono di competenza dell’Amministrazione federale delle dogane.

Art. 11 Disposizioni penali 1 Chi viola gli articoli 3–7 è punito secondo l’articolo 9 della legge sugli embarghi.

2 Chi viola l’articolo 9 è punito secondo l’articolo 10 della legge sugli embarghi.

3 Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge sugli embarghi sono perseguite e giudicate dal Seco. 4 Sono salvi gli articoli 11 capoverso 2 e 14 capoverso 2 della legge sugli embarghi.

Art. 12 Diritto vigente: modifica Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 25 novembre 19984 che istituisce misure nei confronti

dell’UNITA Art. 5 Diamanti grezzi Per l’importazione e il transito nonché l’immissione in depositi doganali e l’aspor- tazione da depositi doganali di diamanti grezzi originari dell’Angola si applica l’ordinanza del 29 novembre 20025 sui diamanti.

2. Ordinanza dell’8 dicembre 19976 che istituisce misure nei confronti

della Sierra Leone Art. 2a Diamanti grezzi Per l’importazione e il transito nonché l’immissione in depositi doganali e l’aspor- tazione da depositi doganali di diamanti grezzi originari della Sierra Leone si appli- ca l’ordinanza del 29 novembre 20027 sui diamanti.

4 RS 946.204 5 RS 946.231.11; RU 2002 4357 6 RS 946.209 7 RS 946.231.11; RU 2002 4357

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Art. 13 Disposizione transitoria Un certificato svizzero è confermato dalle autorità doganali anche nei casi in cui i diamanti grezzi si trovavano in Svizzera prima del 1° gennaio 2003.

Art. 14 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.

29 novembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Allegato8 (art. 2 lett. b)

Elenco dei partecipanti

Angola Lesotho Australia Maurizio Botswana Messico Brasile Namibia Burkina Faso Norvegia Canada Repubblica democratica del Congo Cina Repubblica di Corea Comunità europea Russia Costa d’Avorio Sierra Leone Emirati arabi uniti Stati uniti d’America Filippine Sudafrica Gabon Svizzera Ghana Swaziland Guinea Tanzania India Zimbabwe Israele

8 Il testo del presente allegato e le sue modifiche non sono pubblicati nella RU. L’estratto è ottenibile presso il Segretariato di Stato dell’economia (Seco), Settore Politica dei controlli all’esportazione e sanzioni, Effingerstrasse 1, 3003 Berna. L’allegato può essere consultato anche su Internet: http://www.seco-admin.ch, accesso tramite: Politica economica estera, Controlli all’esportazione e sanzioni, Sanzioni. Fa fede soltanto la versione stampata.

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